Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Scavigna" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Scavigna" e' riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Scavigna" devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: "Scavigna" bianco: Trebbiano toscano, fino al 50%; Chardonnay, fino al 30%; Greco bianco, fino al 20%; Malvasia bianca, fino al 10%. possono concorrere i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 35%. "Scavigna" rosso e rosato: Gaglioppo, fino al 50%; Nerello Cappuccio, fino al 30%; Aglianico, fino al 20%, possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 devono essere prodotte nella zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 386 della strada statale Tirrena Inferiore n. 18, localita' Bracia, la linea di delimitazione segue la strada statale n. 18 diramazione che sale verso l'abitato di Nocera Terinese fino ad incrociare l'altro bivio, chiamato bivio Fanciano a quota 261. Da questo punto la linea prosegue verso est lungo la predetta strada statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l'abitato di Falerna. Da tale localita' segue la strada provinciale in direzione sud fino a raggiungere la localita' Falerna Marina. Da tale punto d'incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di nuovo lungo la strada statale n. 18 fino a raggiungere il km 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 100 quintali per il tipo bianco ed ai 90 quintali per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la resa globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Calabria con proprio decreto, sentiti gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla competente camera di commercio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ed ai tipi rosso e rosato dell'11%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed affinamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio dei due comuni anche se compresi solo in parte nella zona di produzione. I vini "Scavigna" bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche: "Scavigna" bianco: colore: bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino; odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Scavigna" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni; odore: delicato, caratteristico; sapore: sapico, fresco, asciutto, armonico, elegante; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Scavigna" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, caratteristico; sapore: secco, robusto, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" deve figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Scavigna" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE