Art. 6.
  1. Le somme introitate  dal  Dipartimento  per  i  Servizi  tecnici
nazionali  per  il  rilascio  di  dati,  pareri  e  consulenze di cui
all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio  1989,  n.
183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o
privati,  di  accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attivita'
conoscitiva, di pianificazione, di  programmazione  e  di  attuazione
prevista  dagli  articoli 2 e 3 (( della medesima legge )) n. 183 del
1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di  previsione
dell'entrata.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 9, comma 4, lettera
          c), della legge n. 183/1989, recante norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo:
             "4.  I  servizi  tecnici  nazionali  hanno  le  seguenti
          funzioni:
                 a)-b) (omissis).
               c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia richiesta, dati,
          pareri e consulenze, secondo  un  tariffario  fissato  ogni
          biennio  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Comitato  dei   Ministri   di   cui
          all'articolo  4.  Le  tariffe  sono  stabilite  in  base al
          principio della partecipazione al costo  delle  prestazioni
          da parte di chi ne usufruisca".
             -  Il testo degli articoli 2 e 3 della medesima legge n.
          183/1989 e' il seguente:
             "Art. 2 (Attivita'  conoscitiva).  -  1.  Nell'attivita'
          conoscitiva, svolta per le finalita' della presente legge e
          riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si  intendono
          comprese   le   azioni   di:      raccolta,   elaborazione,
          archiviazione   e   diffusione   dei   dati;  accertamento,
          sperimentazione,   ricerca   e   studio   degli    elementi
          dell'ambiente   fisico   e  delle  condizioni  generali  di
          rischio; formazione ed aggiornamento delle carte  tematiche
          del   territorio;   valutazione   e  studio  degli  effetti
          conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e  dei
          progetti di opere previsti della presente legge; attuazione
          di   ogni   iniziativa  a  carattere  conoscitivo  ritenuta
          necessaria per il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art. 1.
             2.  L'attivita'  conoscitiva di cui al presente articolo
          e' svolta, sulla base delle deliberazioni di  cui  all'art.
          4,   comma  1,  secondo  criteri,  metodi  e  standards  di
          raccolta, elaborazione e consultazione,  nonche'  modalita'
          di   coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i  soggetti
          pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la
          possibilita' di  omogenea  elaborazione  ed  analisi  e  la
          costituzione  e  gestione,  ad  opera  dei  servizi tecnici
          nazionali, di  un  unico  sistema  informativo,  cui  vanno
          raccordati  i  sistemi informativi regionali e quelli delle
          province autonome.
             3.  E'  fatto  obbligo alle Amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni  ed
          agli   enti   pubblici,   anche   economici,  che  comunque
          raccolgano dati nel settore  della  difesa  del  suolo,  di
          trasmetterli  alla  regione territorialmente interessata ed
          ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  2  del
          presente articolo".
             "Art.    3    (Le   attivita'   di   pianificazione   di
          programmazione e di  attuazione).  -  1.  Le  attivita'  di
          programmazione,  di  pianificazione  e  di attuazione degli
          interventi destinati a  realizzare  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1 curano in particolare:
               a)  la  sistemazione,  la conservazione ed il recupero
          del  suolo   nei   bacini   idrografici,   con   interventi
          idrogeologici,        idraulici,       idraulico-forestali,
          idraulico-agrari, silvo-pastorali,  di  forestazione  e  di
          bonifica,    anche    attraverso   processi   di   recupero
          naturalistico, botanico e faunistico;
               b) la difesa, la sistemazione  e  la  regolazione  dei
          corsi  d'acqua,  dei  rami terminali dei fiumi e delle loro
          foci nel mare, nonche' delle zone umide;
               c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi
          di invaso, vasche  di  laminazione,  casse  di  espansione,
          scaricatori,  scolmatori,  diversivi o altro, per la difesa
          dalle inondazioni e dagli allagamenti;
               d) la disciplina delle attivita' estrattive,  al  fine
          di  prevenire  il dissesto del territorio, inclusi erosione
          ed abbassamento degli alvei e delle coste;
               e) la difesa e il consolidamento dei versanti e  delle
          aree  instabili,  nonche'  la  difesa degli abitati e delle
          infrastrutture contro i movimenti franosi,  le  valanghe  e
          altri fenomeni di dissesto;
               f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei
          suoli e di risalita delle acque  marine  lungo  i  fiumi  e
          nelle   falde   idriche,   anche   mediante  operazioni  di
          ristabilimento delle preesistenti condizioni di  equilibrio
          e delle falde sotterranee;
               g)   la   protezione   delle  coste  e  degli  abitati
          dall'invasione e dall'erosione delle  acque  marine  ed  il
          ripascimento   degli   arenili,  anche  mediante  opere  di
          ricostituzione dei cordoni dunosi;
               h)  il  risanamento   delle   acque   superficiali   e
          sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole
          conformi    alle   normative   comunitarie   e   nazionali,
          assicurarne la  razionale  utilizzazione  per  le  esigenze
          della   alimentazione,  degli  usi  produttivi,  del  tempo
          libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere  di
          depurazione   degli   affluenti   urbani,   industriali  ed
          agricoli,  e  la  definizione  di  provvedimenti   per   la
          trasformazione  dei  cicli  produttivi  industriali  ed  il
          razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
               i)  la  razionale  utilizzazione delle risorse idriche
          superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
          irrigua ed  idrica,  garantendo,  comunque,  che  l'insieme
          delle   derivazioni  non  pregiudichi  il  minimo  deflusso
          costante vitale negli alvei  sottesi,  nonche'  la  polizia
          delle acque;
               l)  lo  svolgimento  funzionale dei servizi di polizia
          idraulica, di navigazione interna, di  piena  e  di  pronto
          intervento   idraulico,   nonche'   della   gestione  degli
          impianti;
               m) la manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
          opere  e  degli impianti nel settore e la conservazione dei
          beni;
               n) la regolamentazione dei territori interessati dagli
          interventi di cui alle lettere  precedenti  ai  fini  della
          loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di
          criteri  per  la salvaguardia e la conservazione delle aree
          demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali  e
          di aree protette;
               o)  la  gestione  integrata  in  ambiti  ottimali  dei
          servizi pubblici nel settore,  sulla  base  di  criteri  di
          economicita' e di efficienza delle prestazioni;
               p) il riordino del vincolo idrogeologico;
               q)  l'attivita'  di  prevenzione  e  di allerta svolta
          dagli enti periferici operanti sul territorio;
            2. Le attivita' di cui al presente articolo sono  svolte,
          sulla  base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1,
          secondo criteri, metodi e standards, nonche'  modalita'  di
          coordinamento  e  di collaborazione tra i soggetti pubblici
          comunque competenti al  fine,  tra  l'altro,  di  garantire
          omogeneita' di:
               a)  condizioni  di salvaguardia della vita umana e del
          territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
               b) modalita' di  utilizzazione  delle  risorse  e  dei
          beni, e di gestione dei servizi connessi".