Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati (( 01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo )) (( il comma 6, e' inserito il seguente: )) (( " 6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il )) (( trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima )) (( del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od )) (( operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni )) (( contenute nel decreto del Presidente della Repubblica )) (( 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e )) (( integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del )) (( presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati )) (( i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non )) (( superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma )) (( 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 )) (( del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515". )) )) 1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' cosi sostituito: " 14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio: C O M U N I =================================================== | Rapporto medio Fascia demografica | dipendenti/ | popolazione ________________________________|__________________ | fino a 999 abitanti | 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80 oltre 249.999 abitanti | 1/60 | P R O V I N C E ======================================================== | Rapporto medio Fascia demografica | dipendenti/ | popolazione _____________________________________|__________________ | fino a 299.999 abitanti | 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/770 oltre 2.000.000 abitanti | 1/1000 | A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e non ottengano entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 3. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 4. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994, lire 12,2 miliardi per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il contributo e' assegnato con le modalita' previste dal citato articolo 25 e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. La relativa spesa e' finanziata con la quota del fondo ordinario per gli enti dissestati prevista dagli articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione". La disposizione si applica anche agli enti locali dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione del piano di estinzione. 7. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato". La disposizione si applica anche agli organi straordinari di liquidazione che non hanno presentato il rendiconto della gestione. 8. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terzultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno. 9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, e' sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni dal ricevimento. 10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di mutui passivi per investimenti, nonche' il pagamento delle correlative spese. 11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalita', e' fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4. 12. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile. 13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione. 14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 15. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo' incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475, e' subordinata al parere favorevole espresso dalla commissione di ricerca per la finanza lo- cale. A tale fine gli enti inviano la delibera entro dieci giorni dalla sua adozione e la commissione di ricerca deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. 19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda e' tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Riferimenti normativi: - La legge n. 537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". - Il D.P.R. n. 347/1983 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali". - Il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 e' riportato nelle note all'art. 1. - La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia di calamita' naturali". - Il testo del comma 6 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza, degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989". - L'art. 3 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica) cosi' recita: "Art. 3 (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento". - Il testo dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 504/1992 e' il seguente: "Art. 43 (Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati). - 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modificazioni: a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate dall'art. 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'art. 35, per calcolare le medie; b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilita', dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento. 2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera b)". - Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993, come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 del presente articolo, e' il seguente: "Art. 21 Risanamento finanziario degli enti locali dissestati. - 1. La deliberazione di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all'art. 1-bisdel decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche. 3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, il piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibli ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate rela- tive alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione. 4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire. 5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. 6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990. 7. Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo. 8. Le norme del presente articolo applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate. 9. (Soppresso dalla legge di conversione). 9-bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma". - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' il seguente: "Art. 11 (Entrate a specifica destinazione). - 1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti". - L'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) dispone che: "I comuni le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente". - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca: "Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75". - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) e' il seguente: "Art. 16 (Copertura assicurativa). - 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento". - Il comma 12 dell'art. 6 del D.P.R. n. 378/1993 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati) dispone che: "Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12". - I commi 5 e 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recitano: "5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 6. (Omissis). 7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'". - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 475/1994 (Interventi urgenti in materia di trasporto e di parcheggi), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 1994) era il seguente: "1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993". Il D.L. n. 475/1994 di cui sopra e' stato sostituito dal D.L. 30 settembre 1994, n. 563, in corso di conversione in legge, il cui comma 1 dell'art. 1 ricalca nella sostanza il testo soprariportato (nel nuovo testo oltre ai contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del D.L. n. 485/1992, sono indicati i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.