Art. 2.
             Disposizioni per gli enti locali dissestati
(( 01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo   ))
(( il comma 6, e' inserito il seguente:                            ))
(( " 6-bis.        I provvedimenti deliberativi riguardanti il     ))
(( trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima ))
(( del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od   ))
(( operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni       ))
(( contenute nel decreto del Presidente della Repubblica           ))
(( 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e            ))
(( integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del      ))
(( presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati ))
(( i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non ))
(( superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma   ))
(( 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 ))
(( del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515". ))                   ))
  1.  Il  comma  14  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' cosi sostituito:
  "  14.  Gli  enti  locali  che  nel  triennio  1994-1996  dovessero
deliberare  lo  stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-
legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il  personale  comunque
in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  seguenti rapporti medi,
dipendenti-popolazione, fermo  restando  l'obbligo  di  accertare  le
compatibilita' di bilancio:
                             C O M U N I
         ===================================================
                                         |  Rapporto medio
               Fascia demografica        |   dipendenti/
                                         |   popolazione
         ________________________________|__________________
                                         |
         fino       a      999 abitanti  |      1/95
         da 1.000   a    2.999 abitanti  |      1/100
         da 3.000   a    9.999 abitanti  |      1/105
         da 10.000  a   59.999 abitanti  |      1/95
         da 60.000  a  249.999 abitanti  |      1/80
         oltre         249.999 abitanti  |      1/60
                                         |
                           P R O V I N C E
      ========================================================
                                           |  Rapporto medio
                Fascia demografica         |   dipendenti/
                                           |   popolazione
      _____________________________________|__________________
                                           |
      fino          a    299.999 abitanti  |      1/520
      da 300.000    a    499.999 abitanti  |      1/650
      da 500.000    a    999.999 abitanti  |      1/830
      da 1.000.000  a  2.000.000 abitanti  |      1/770
      oltre            2.000.000 abitanti  |      1/1000
                                           |
A  detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47
a 52.".
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli enti  locali
che  hanno  dichiarato  il  dissesto  entro il 31 dicembre 1993 e non
ottengano entro il 31  dicembre  1994  l'approvazione  da  parte  del
Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
  3.  Per  il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al
personale proveniente da enti dissestati, in base  alle  disposizioni
dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede
alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto
dalla  legge  28  ottobre  1986,  n.    730, e all'assegnazione della
differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario  ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  4.   Ai   comuni  e  alle  amministrazioni  provinciali  che  hanno
deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non
si  applica  la  decurtazione  dei  trasferimenti  erariali  ordinari
prevista  dall'articolo  3  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. La
relativa spesa, valutata in lire 17 miliardi per il 1994,  lire  12,2
miliardi  per il 1995 e lire 12,4 miliardi per il 1996, e' finanziata
con la quota del fondo ordinario per  gli  enti  dissestati  prevista
dagli  articoli 35, comma 6, e 43 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
  5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 alle amministrazioni  provinciali
in  dissesto  spetta  il  contributo di adeguamento ad un'unica media
nazionale  dei  trasferimenti  erariali  ai   sensi   del   comma   5
dell'articolo  25  del decreto-legge n. 66 del 1989. Il contributo e'
assegnato  con  le  modalita'  previste  dal  citato  articolo  25  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo 1993, n. 68. La relativa
spesa e' finanziata con la quota del fondo  ordinario  per  gli  enti
dissestati  prevista  dagli  articoli  35,  comma 6, e 43 del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  6. Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n.
8  del  1993  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  commissario  o  la
commissione,  di  cui  al  comma 2, provvedono all'accertamento della
situazione debitoria a norma  di  legge  e  propongono  il  piano  di
estinzione".  La  disposizione  si  applica  anche  agli  enti locali
dissestati per i quali non sia intervenuta l'approvazione  del  piano
di estinzione.
  7.  Il  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo  21  del citato
decreto-legge n. 8 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Il  compenso
spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico
della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con
decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica  dell'ente,
del  numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un
compenso minimo. Al commissario ed ai componenti  della  commissione,
spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni
vigenti  per  i  dirigenti  dello  Stato". La disposizione si applica
anche  agli  organi  straordinari  di  liquidazione  che  non   hanno
presentato il rendiconto della gestione.
  8.  Il  termine per la deliberazione del rendiconto della gestione,
di cui al comma 3, terzultimo periodo, dell'articolo  21  del  citato
decreto-legge  n.  8  del 1993 e' fissato in diciotto mesi decorrenti
dall'approvazione del piano  di  estinzione  da  parte  del  Ministro
dell'interno.
  9. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21
del  decreto-legge  n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del
Ministro  dell'interno  dell'ipotesi  di   bilancio   di   previsione
stabilmente  riequilibrato,  e' sospeso dai rilievi o dalle richieste
della commissione di ricerca per  la  finanza  locale  e  riprende  a
decorrere  dopo  il  ricevimento  della risposta. Per le risposte, la
commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore a
sessanta giorni dal ricevimento.
  10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo  21
del  citato  decreto-legge  n.  8  del  1993,  non compete all'organo
straordinario  di   liquidazione   degli   enti   locali   dissestati
l'amministrazione   dei   residui   attivi   e   passivi  riguardanti
rispettivamente i fondi a gestione vincolata, l'attivazione di  mutui
passivi  per  investimenti,  nonche'  il  pagamento delle correlative
spese.
  11. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano
integralmente  ricostituite  le  somme   a   specifica   destinazione
utilizzate per il pagamento di spese correnti, al fine di evitare che
finanziamenti  destinati  alle  opere  pubbliche siano sottratti alla
loro finalita', e' fatto divieto di applicare le disposizioni di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo
comma dell'articolo 3 del decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel  decreto
legislativo  28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.
  12. Per le spese  della  liquidazione,  l'organo  straordinario  di
liquidazione  degli  enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione
sul  mutuo  di  risanamento,  che   e'   autorizzata   dal   Ministro
dell'interno,  con  proprio decreto, entro il limite del 10 per cento
dell'importo  complessivo.   L'anticipazione   viene   concessa   dal
direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri
del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima
adunanza utile.
  13.  Ai  componenti  dell'organo  straordinario  di liquidazione e'
consentito, per l'espletamento  della  propria  funzione,  l'uso  del
mezzo   proprio,   a   condizione   che  essi  stipulino  la  polizza
assicurativa prevista dall'articolo 16  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  17  gennaio  1990, n. 44, con oneri a carico della
liquidazione.
  14. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale  dissestato
sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai
suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli
atti  dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste
ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste  ai
fini  della  liquidazione.  Delle  omissioni  gli amministratori ed i
dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
  15.  Gli  amministratori  dell'ente locale dissestato sono tenuti a
fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature
e personale  congrui  rispetto  alle  dimensioni  dell'ente  e  della
liquidazione,  nelle  quantita'  richieste  dall'organo straordinario
stesso.   Quest'ultimo   puo'   retribuire   eventuali    prestazioni
straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino
al  massimo  di  trenta  ore  mensili,  facendo gravare l'onere sulla
liquidazione.
  16.  Nel  caso   in   cui   l'assegnazione   di   personale   fosse
documentatamente  impossibile  o il personale assegnato non idoneo ad
insindacabile giudizio  dell'organo  straordinario  di  liquidazione,
quest'ultimo   puo'   incaricare,   anche   ai   fini  del  comma  12
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378, professionisti ovvero assumere  personale  in  possesso
dei  requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto
di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di  un  anno,
autorizzato  dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere
a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici  si  applica
il  regime  giuridico  previsto  per  i compensi spettanti all'organo
straordinario di liquidazione.
  17. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati,  al
pari  degli  altri  enti,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 7
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  18. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto
finanziario l'efficacia della delibera di  assunzione  dei  mutui  da
adottare  per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 luglio  1994,  n.  475,  e'  subordinata  al  parere
favorevole  espresso  dalla commissione di ricerca per la finanza lo-
cale. A tale fine gli enti inviano la  delibera  entro  dieci  giorni
dalla  sua  adozione  e  la  commissione di ricerca deve esprimere il
parere entro trenta giorni dalla ricezione.
  19. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto  degli  enti
locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione
riferiti  agli  esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno
efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di
ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti  locali,
dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti
l'azienda  e'  tenuta  ad  attivare uno specifico capitolo presso cui
affluiscono le somme aventi quale causale il  ripiano  del  disavanzo
degli  esercizi  dal  1987  al 1993. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi in violazione del primo periodo  del  presente  comma  non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
Riferimenti normativi:
   -  La  legge  n.  537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza
pubblica".
   - Il D.P.R. n. 347/1983 reca: "Norme risultanti  dalla  disciplina
prevista  dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
dagli enti locali".
   - Il testo dell'art. 25 del D.L. n.  66/1989  e'  riportato  nelle
note all'art. 1.
   - La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia di calamita'
naturali".
   -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  35  del D.Lgs. n. 504/1992
(Riordino della finanza, degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:  "6.  Sul  fondo
ordinario  e'  accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per
l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento  alla   media   dei
contributi  e  di mobilita' del personale previste dal citato art. 25
del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 144 del 1989".
   - L'art. 3 del D.L. n. 155/1993 (Misure  urgenti  per  la  finanza
pubblica) cosi' recita:
   "Art.  3  (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Per l'anno 1993 i
contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali  e  ai
comuni ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  sono ridotti del 3 per cento; la riduzione
viene operata per intero all'atto della corresponsione  della  quarta
rata  dei  contributi  stessi.  Sono esclusi dalla riduzione gli enti
locali dichiarati dissestati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
   2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art.
35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle
dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni  provinciali  e
ai  comuni  per  l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri
indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione
del 7 per cento".
   - Il testo dell'art. 43  del  citato  D.Lgs.  n.  504/1992  e'  il
seguente:
   "Art.  43  (Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati).  -
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma  6  dell'art.  35  e'
esclusivamente  destinata  ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario  al  fine  di  attivare  le  seguenti  procedure
previste  dall'art.  25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e successive
modificazioni:
     a) allineamento alla  media  dei  contributi  degli  enti  della
classe  demografica  di  appartenenza.  A tal fine, si considerano le
classi demografiche, con l'unificazione delle  ultime  due,  indicate
dall'art.  18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,  ed
i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a
norma dell'art. 35, per calcolare le medie;
     b)  rimborso  del  trattamento  economico lordo per il personale
dichiarato in esubero ed  effettivamente  trasferito  per  mobilita',
dalla   data  della  deliberazione  della  graduatoria  a  quella  di
effettivo trasferimento.
   2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di  cui  al
comma  6  dell'art.  35  non sono assoggettate alle detrazioni di cui
all'art. 36, comma 1, lettera b)".
   - Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993,  come  modificato  dai
commi  6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 del presente articolo, e'
il seguente:
   "Art. 21 Risanamento finanziario degli enti locali dissestati.   -
1.  La deliberazione di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge
n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal  consiglio
dell'ente   locale   ogni   qualvolta   non   puo'  essere  garantito
l'assolvimento delle funzioni e  dei  servizi  indispensabili  ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di  terzi  ai  quali  non  sia  stato  fatto  validamente fronte, nei
termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto  decreto-legge
n.  66  del  1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
non possa farsi fronte con le modalita'  previste  all'art.  1-bisdel
decreto-legge  1  luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra  l'ipotesi  di
cui  all'art.  39,  comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990,
con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2  del
medesimo  art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario  comunque
nominato  ai sensi del comma 3 del citato art.  39 della legge n. 142
del 1990. La deliberazione non e' revocabile e puo'  essere  adottata
solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo.
La  deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi
e l'adozione di tutti i provvedimenti  per  l'estinzione  dei  debiti
competono  ad  un commissario straordinario liquidatore, per i comuni
con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  e  ad  una   commissione
straordinaria  di  liquidazione  composta di tre membri, per i comuni
con piu' di 5.000 abitanti e per le province,  nominati  con  decreto
del   Presidente   della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro
dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed  ai  componenti
della  commissione,  a  carico  della gestione della liquidazione, e'
determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del  tesoro,  il  quale  tiene  conto  della
situazione  demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti
liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario  ed
ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese
previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato.
Il  commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli
atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i  mezzi
operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
    3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono
all'accertamento  della  situazione  debitoria  a  norma  di  legge e
propongono, il piano di estinzione. La commissione di ricerca per  la
finanza   locale   cura   l'istruttoria   del   piano,   proponendone
l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni,  al  Ministro
dell'interno  che  vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni
altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i  debiti
insoluti  non  producono  piu'  interessi, rivalutazioni monetarie od
altro, sono  dichiarate  estinte  dal  giudice,  previa  liquidazione
dell'importo  dovuto  per  capitale,  accessori e spese, le procedure
esecutive  pendenti  e  non  possono  essere  promosse  nuove  azioni
esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della
liquidazione  accertando  i  residui  da riscuotere, i ratei di mutuo
disponibli ed ogni  attivita'  non  indispensabile  da  alienare.  Il
commissario  o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate rela-
tive  alla  gestione  pregressa  e  ad  alienare  beni  senza  alcuna
autorizzazione.  All'attivo  della liquidazione lo Stato concorre con
il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa
depositi e prestiti dal  commissario  o  dalla  commissione,  a  nome
dell'ente  locale  -  il  cui  ammontare  non  puo' comunque superare
l'importo  mutuabile  determinato  sulla  base   di   una   rata   di
ammortamento   pari   alle   quote  del  fondo  investimenti  rimaste
accantonate a favore dell'ente locale incrementate di  un  contributo
statale.  Detto  contributo - finanziato con il fondo di cui all'art.
4, comma 1, lettere b) e c) -  e'  determinato  nell'importo  massimo
pari  a  cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli
enti dissestati dal citato art. 4.  Il commissario o  la  commissione
hanno  titolo  a  transigere  vertenze  in atto o pretese in corso. I
debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione,
nei  limiti  della  massa  attiva  disponibile,  entro  i  sei   mesi
successivi  all'acquisizione del mutuo.  Entro il termine di diciotto
mesi dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero
dell'interno,  il  commissario  o  la  commissione  sono   tenuti   a
deliberare  il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame
del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di
estinzione da  parte  del  Ministro  dell'interno  non  sono  ammesse
ulteriori  richieste  di crediti di data anteriore alla decisione del
comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza
sul riscontro della liquidazione.
   4. Il consiglio dell'ente locale entro il  termine  perentorio  di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al
comma  2  presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
prescritti  dall'art.  25  del  decreto-legge  n.  66  del  1989.  La
graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in
detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita'
di  servizio  presso  l'ente,  a parita' di servizio presso lo stesso
ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore
parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e'  trasmessa  per
il  tramite  della  Commissione  centrale per gli organici degli enti
locali alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il
personale  ad  altre  pubbliche amministrazioni con disponibilita' di
posti,  con  onere  a  carico  della  quota  accantonata   di   fondo
perequativo.  All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la  funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro
quarantacinque   giorni   dalla   comunicazione  dei  nominativi  del
personale eccedente da trasferire.
   5. L'ipotesi di bilancio di previsione  stabilmente  riequilibrato
e'  istruito  dalla  Commissione di ricerca per la finanza locale che
formula eventuali rilievi  o  richieste  ed  e'  approvato  entro  il
termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
   6.  L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la
risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta  Commissione  di
ricerca,  che  non  puo'  superare  i sessanta giorni dalla notifica,
integra l'ipotesi di cui all'art. 39,  comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 142 del 1990.
   7.  Le  disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989
si applicano in quanto compatibili con quelle del presente  articolo.
Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica da emanarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabilite  le
modalita' per l'applicazione del presente articolo.
   8. Le norme del presente articolo applicano anche a tutti gli enti
locali  per  i  quali  non  sia  stato  ancora  approvato il piano di
risanamento  e,  limitatamente   al   trasferimento   del   personale
eccedente,  agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano
di risanamento, ma ai quali non sia stata  concessa  l'autorizzazione
alla  contrazione  del  mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso;
per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al  citato
art.  25  del  decreto-legge  n.  66 del 1989, per quanto riguarda il
finanziamento  dell'indebitamento  pregresso.  Sono  fatti  salvi   i
trasferimenti  gia'  avvenuti  ai sensi della precedente normativa e,
con  priorita',  le  graduatorie  del  personale  in  mobilita'  gia'
compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per
i  quali  non  sia  stato  ancora  approvato il piano di risanamento,
valgono  le   ipotesi   di   bilancio   di   previsione   stabilmente
riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Soppresso dalla legge di conversione).
   9-bis.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  le  regioni a statuto
speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre
a proprio carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
dissestati   in  aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  pianta  organica
rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti  per  tutti  gli
enti   operanti   nell'ambito  della  medesima  regione  o  provincia
autonoma".
   - Il testo  dell'art.  11  del  D.L.  n.  359/1987  (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale) e' il seguente:
   "Art.  11  (Entrate  a specifica destinazione). - 1. I comuni e le
province  possono  utilizzare  in  termini  di  cassa  le  entrate  a
specifica  destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche'
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore alla  anticipazione
di  tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843.
   2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a  specifica  destinazione,
secondo   le   modalita'  di  cui  al  comma  1,  vincola  una  quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi  introiti
non  soggetti  a  vincolo di destinazione deve essere ricostituita la
consistenza delle somme vincolate che sono state  utilizzate  per  il
pagamento di spese correnti".
   -  L'ultimo  comma  dell'art. 3 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983)  dispone
che:  "I comuni le province possono utilizzare in termini di cassa le
entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese  correnti,
ancorche'  provenienti  dall'assunzione  di  mutui  con  istituti  di
credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un  importo  non
superiore  alle  somme  maturate  ed ancora non erogate dallo Stato a
ciascun ente".
   - Il D.Lgs. n. 568/1993 reca: "Modifiche alle tariffe  d'estimo  a
norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75".
   -  Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il
recepimento  delle  norme  risultanti   dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  del  26  settembre  1989  concernente  il personale del
comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) e' il seguente:
   "Art.  16 (Copertura assicurativa). - 1. In attuazione dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,
le   amministrazioni   sono   tenute  a  stipulare  apposita  polizza
assicurativa in favore dei  dipendenti  autorizzati  a  servirsi,  in
occasione   di   missioni   o   per  adempimenti  di  servizio  fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al  tempo
strettamente   necessario   per  l'esecuzione  delle  prestazioni  di
servizio.
   2. La polizza di cui al comma 1  e'  rivolta  alla  copertura  dei
rischi,  non  compresi  nella assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di  proprieta'  del  dipendente,
nonche'  di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
   3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di  trasporto  di
proprieta'  dell'amministrazione  sono  in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e  2,  dei
rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
   4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti,
per   i   corrispondenti   danni,  dalla  legge  per  l'assicurazione
obbligatoria.
   5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".
   -  Il  comma  12  dell'art.  6 del D.P.R. n. 378/1993 (Regolamento
recante norme sul risanamento degli enti locali  dissestati)  dispone
che:  "Prima  dell'inclusione  nella  massa  passiva  di  perdite  di
gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche'  di
aziende  municipalizzate,  provincializzate,  consortili  e speciali,
l'organo straordinario di liquidazione  ha  l'obbligo  di  verificare
l'attendibilita'  dei  dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della
pertinenza e della  congruita',  la  legittimita'  delle  partite  di
credito  e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i
quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e  la
disponibilita'  degli  atti.  Per le partite per le quali l'organo di
liquidazione  non  abbia  accertato  i  requisiti  di  cui  sopra  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12".
   -  I commi 5 e 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) cosi' recitano:
   "5. Lo statuto puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di  alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato  di   diritto   pubblico   o,   eccezionalmente   e   con
deliberazione   motivata,   di  diritto  privato,  fermi  restando  i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
   6. (Omissis).
   7. Per obiettivi determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento  puo'  prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'".
   -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1  del  D.L.  n.  475/1994
(Interventi  urgenti  in  materia  di  trasporto e di parcheggi), non
convertito in legge per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (v.
comunicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 1994) era il seguente:
   "1.  Al  fine  di  contribuire  al risanamento e allo sviluppo dei
trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni  e  gli
enti  locali  definiscono,  anche  mediante  apposite  conferenze  di
servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n.   241,   e  successive  modificazioni,  piani  finanziari  per  il
riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo  dal  1
gennaio  1987  al  31  dicembre  1993 che non risultino coperti con i
contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi  di
esercizio  delle  aziende  di  trasporto  pubbliche e private e con i
contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater,  del  decreto-legge
19  dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad  assumere  mutui  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  del  citato decreto-legge n. 485 del 1992 e'
applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio  relativi  agli
anni 1992 e 1993".
   Il  D.L.  n. 475/1994 di cui sopra e' stato sostituito dal D.L. 30
settembre 1994, n. 563, in corso di  conversione  in  legge,  il  cui
comma  1  dell'art.  1 ricalca nella sostanza il testo soprariportato
(nel nuovo testo oltre ai contributi di cui all'art.  1,  commi  1  e
4-quater,  del D.L. n. 485/1992, sono indicati i contributi di cui ai
decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  226,  e  23  gennaio 1991, n. 24,
convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.