IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474; Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474; Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato; Attesa la necessita' che gli enti conferenti sviluppino la loro attivita' nell'ambito delle finalita' a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilita' sociale; Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella societa' conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio; E M A N A la seguente direttiva: Art. 1. Definizioni 1. Nella presente direttiva l'espressione: a) "spese" indica le erogazioni per finalita' istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno; b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attivita' nelle quali e' investito il patrimonio; c) "societa' conferitaria" indica la societa' alla quale e' stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonche' la societa' finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione; d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della societa' conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della societa' conferitaria o dei diritti di opzione; e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.