IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli  13  e  14 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
  Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come
modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio  1994,  n.
474;
  Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Tenute  presenti  le  norme vigenti in materia di dismissioni delle
partecipazioni dello Stato;
  Attesa la necessita' che gli enti  conferenti  sviluppino  la  loro
attivita'  nell'ambito delle finalita' a essi assegnate di intervento
in settori di interesse generale e di utilita' sociale;
  Considerato che a tale scopo occorre  che  essi  diversifichino  il
rischio  di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano
progressivamente   la   partecipazione   detenuta   nella    societa'
conferitaria,  salvaguardando  nel  contempo  il valore economico del
patrimonio;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nella presente direttiva l'espressione:
    a) "spese" indica  le  erogazioni  per  finalita'  istituzionali,
escluse   quelle   effettuate  ai  sensi  della  legge  n.  266/1991,
deliberate in corso d'anno;
    b) "redditi" indica il ricavo  derivante  dalle  attivita'  nelle
quali e' investito il patrimonio;
    c) "societa' conferitaria" indica la societa' alla quale e' stata
originariamente conferita l'azienda bancaria e nella
  quale  l'ente  detiene  una  partecipazione,  nonche'  la  societa'
finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale  l'ente
ha  eventualmente  conferito  in  tutto  o in parte la partecipazione
bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;
    d) "proventi" indica  il  corrispettivo  in  denaro  ricevuto  in
cambio  delle  azioni  della  societa'  conferitaria,  dei diritti di
opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite  in
cambio  delle  azioni  della  societa'  conferitaria o dei diritti di
opzione;
    e) "strutture stabili" indica sia i beni  immobili,  sia  i  beni
mobili  durevoli,  sia  i  complessi  di  risorse  umane  e materiali
organizzate in via permanente.