Art. 10.
                             Informativa
  1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  20  novembre  1990, n. 356, devono restare
estranei alla gestione della societa' conferitaria e  delle  societa'
ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.
  2.  Nell'ambito  del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti
conferenti possono richiedere alla  societa'  conferitaria  resoconti
periodici  sull'andamento  generale  del  gruppo  bancario, programmi
triennali, nonche' informative concernenti  le  principali  politiche
gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.