Art. 10. Informativa 1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della societa' conferitaria e delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. 2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla societa' conferitaria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonche' informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.