Art. 11. Invio delle delibere al Ministro del tesoro 1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro puo' formulare rilievi in merito al predetto regolamento. 3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.