Art. 11.
             Invio delle delibere al Ministro del tesoro
  1.  La  documentazione  concernente le delibere di approvazione del
regolamento di cui all'art. 5 e delle  modifiche  statutarie  di  cui
all'art.  6  deve  essere  presentata  al Ministero del tesoro per il
tramite della Banca d'Italia.
  2. Entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  il
Ministro   del  tesoro  approva  le  modifiche  statutarie  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro  lo
stesso  termine  il  Ministro  del  tesoro  puo' formulare rilievi in
merito al predetto regolamento.
  3. Le singole delibere di cui all'art. 2  concernenti  la  cessione
della   partecipazione   devono  essere  direttamente  presentate  al
Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma  4,  primo
periodo,  della  legge  26  novembre  1993,  n.  489, come modificato
dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n.  474.  Copia
delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.