Art. 2.
                    Criterio di diversificazione
  1.  Gli  enti  conferenti  che procedono alla cessione delle azioni
delle societa' conferitarie o dei diritti di opzione sulle  medesime,
ne deliberano modalita' e tempi;
  2.  Entro  cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli
enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in
modo che:
    a) le spese  da  sostenersi  per  il  perseguimento  degli  scopi
statutari  vengano  coperte  in  misura superiore al 50 per cento con
redditi  diversi  da  quelli  derivanti  dalla  partecipazione  nella
societa' conferitaria o, in alternativa;
    b)  non  piu'  del  50%  del  proprio patrimonio sia investito in
azioni della societa' conferitaria.
  3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il
trasferimento delle azioni detenute  nella  societa'  conferitaria  e
rivenienti  dal  conferimento che consenta di rispettare il parametro
minimo di diversificazione di cui al punto b) del  comma  precedente.
Per  gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro
minimo di  diversificazione  non  costituisce  altresi'  realizzo  di
plusvalenze  il  trasferimento  delle  azioni detenute nella societa'
conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.