Art. 2. Criterio di diversificazione 1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle societa' conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalita' e tempi; 2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che: a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella societa' conferitaria o, in alternativa; b) non piu' del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della societa' conferitaria. 3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella societa' conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresi' realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella societa' conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.