Art. 3.
                        Impiego dei proventi
  1.  In relazione all'esigenza di' salvaguardare il valore economico
del patrimonio degli  enti  conferenti  i  proventi  derivanti  dalle
cessione di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:
    a)  in  misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o
esteri e in titoli obbligazionari;
    b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate  nei  mercati
regolamentati italiani o esteri;
    c)  in  alternativa  alle  forme  di  investimento  indicate alle
lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto  o  in
parte, in quote di uno o piu' organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari italiani o esteri;
    d)  la  parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti
lettere  e'  destinata  alla  realizzazione  di   strutture   stabili
attinenti  ai settori di intervento individuati dall'ente conferente,
ovvero per una  quota  comunque  non  superiore  al  20%,  per  altre
esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
  2.  In  casi  eccezionali  puo'  essere  autorizzato l'utilizzo dei
proventi per finalita' gestionali dell'ente, in deroga ai criteri  di
cui al comma 1.
  3.  Al  fine  di rispettare il parametro minimo di diversificazione
previsto all'art. 2, le azioni della  societa'  conferitaria  possono
essere trasferite in proprieta' di fondi assicurativi dei crediti per
le   piccole   e   medie   imprese   in  contropartita  di  quote  di
partecipazione nei fondi medesimi.