Art. 3. Impiego dei proventi 1. In relazione all'esigenza di' salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessione di cui al precedente art. 2 devono essere investiti: a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari; b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri; c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o piu' organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri; d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere e' destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovvero per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. 2. In casi eccezionali puo' essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalita' gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1. 3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della societa' conferitaria possono essere trasferite in proprieta' di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.