Art. 5.
                             Regolamento
  1.  Entro  il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento
che deve contenere:
   i criteri per l'assegnazione  dei  fondi  da  erogare  ai  singoli
settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;
   i  criteri  per  la  scelta, all'interno dei settori di intervento
prescelti, dei singoli progetti da finanziare.  Gli  enti  conferenti
dovranno  finanziare  progetti  specifici  e  di  cui  sia  possibile
quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici  anche
al fine di confrontarli con progetti alternativi;
   la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di
merito sui progetti di maggiore dimensione;
   l'obbligo  in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto
annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.
  2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari  anche  mediante
l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.