Art. 5. Regolamento 1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere: i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto; i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi; la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti. 2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.