Art. 6. Modifiche statutarie degli enti conferenti 1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti: a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentativita' degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti; b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non puo' essere fissata in un valore inferiore al 10% finche' l'ente conferente mantiene il controllo della societa' conferitaria.