Art. 6.
             Modifiche statutarie degli enti conferenti
  1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5,
gli  enti  conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche
statutarie riguardanti:
    a)  il  riassetto  organizzativo   dell'ente,   con   particolare
riferimento  alla  composizione  degli  organi  collegiali  che  deve
favorire una maggiore rappresentativita' degli interessi connessi  ai
settori di intervento prescelti;
    b)  l'eventuale  eliminazione o riduzione della quota dei redditi
derivanti dalle partecipazioni nelle  societa'  conferitarie  per  la
costituzione  della  riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356. La quota non  puo'
essere   fissata  in  un  valore  inferiore  al  10%  finche'  l'ente
conferente mantiene il controllo della societa' conferitaria.