Art. 8. Trattativa diretta 1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro puo' autorizzare, per la dismissione delle azioni della societa' conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando: a) la cessione avviene nei confronti di banche, di societa' appartenenti a gruppi bancari, di societa' finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' di imprese di assicurazione; b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.