Art. 8.
                         Trattativa diretta
  1.  In  alternativa  a  quanto previsto all'art. 7, il Ministro del
tesoro puo'  autorizzare,  per  la  dismissione  delle  azioni  della
societa' conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:
    a)  la  cessione  avviene  nei  confronti  di banche, di societa'
appartenenti a  gruppi  bancari,  di  societa'  finanziarie  iscritte
all'elenco  speciale  di  cui  all'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nonche' di imprese di assicurazione;
    b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.