Art. 2. Nell'affidamento dei servizi di interesse generale individuati alle lettere A), B), C) e D) possono essere inclusi anche quelli relativi alle attivita' concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la particolare disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994.