Art. 2.
  Nell'affidamento dei servizi di interesse generale individuati alle
lettere A), B), C) e D) possono essere inclusi anche quelli  relativi
alle   attivita'  concernenti  le  manutenzioni  delle  parti  comuni
dell'ambito  portuale  per  le  quali  si  applica   la   particolare
disciplina  di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera b), della legge n.
84/1994.