Art. 2.
   1. Le procedure per il rilascio dell'omologazione di  un  tipo  di
veicolo  a  motore  a  due  o  a  tre  ruote  per quanto attiene alla
installazione dei dispositivi  di  illuminazione  e  di  segnalazione
luminosa,  sono  quelle  stabilite  nel  decreto  5  aprile  1994  di
recepimento della direttiva 92/61/CEE.