Ai    Ministeri   -   Gabinetto   -
                                  Direzione  generale affari generali
                                  e del personale
                                  Alle     aziende     autonome    ed
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione (per il comparto scuola)
                                  - Gabinetto
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle istituzioni universitarie
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Agli   amministratori  straordinari
                                  delle unita' sanitarie locali
                                  Ai   presidenti   degli   enti  del
                                  Servizio sanitario nazionale
                                  Ai   presidenti   delle  camere  di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                  e, per conoscenza,
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri       -       Dipartimento
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie   e   per   gli  affari
                                  regionali
                                  Agli assessori alla sanita'
                                  Al        consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                  All'U.P.I. - Direzione generale
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  Alle   ragionerie   centrali  dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
   La  Ragioneria  generale  dello  Stato  sta  procedendo,  ai sensi
dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni, alla definizione del conto
annuale  per l'esercizio finanziario 1993, la cui pubblicazione e' in
ritardo  a  causa delle inadempienze nell'invio delle informazioni da
parte delle amministrazioni e della loro incongruenza.
   Nell'intento  di  migliorare  le  operazioni di rilevazione e dare
maggiore concretezza all'attuazione del dettato legislativo, si rende
necessario insistere sulla necessita' di migliorare la qualita' delle
informazioni  assicurando,  in  particolare,  la  congruita' dei dati
rispetto  a  quelli  del  conto consuntivo nonche' a quelli del conto
annuale dell'anno precedente.
   Le  Amministrazioni  statali,  in particolare, possono utilizzare,
per  la verifica dei dati, anche i flussi derivanti dall'integrazione
dei  sistemi  informativi, con la conseguente ricaduta positiva sulla
qualita' della rilevazione.
   E'  quindi  necessario,  prima  di  inoltrare  il  conto  annuale,
effettuare tutti i possibili riscontri e verifiche al fine di rendere
puntuale  e corretta l'informazione, evitando ritardi che vanifichino
l'utilita' dei dati.
   Cio'  premesso,  si  forniscono  qui  di  seguito le istruzioni, i
modelli di rilevazione e la relazione per il conto annuale 1994.
   Per tale conto vengono introdotte alcune innovazioni rispetto agli
anni  precedenti,  nella  considerazione  che  la Ragioneria generale
dello  Stato  e'  impegnata  a costituire una banca unica dei dati di
tutto  il  pubblico  impiego  e  deve quindi acquisire anche dati che
precedentemente venivano rilevati da altre amministrazioni.
   Cio' favorisce, inoltre, l'unita' e l'univocita' dell'informazione
e  rende  piu' agevole il compito delle amministrazioni nel fornire i
dati richiesti.
   A  tele  obiettivo  mira  in  particolare  il  protocollo d'intesa
siglato  con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  la  Funzione  pubblica:  per  il  conto  annuale  1994  vengono,
pertanto,  richieste  ulteriori informazioni per migliorare il flusso
informativo  e  soddisfare  alcune  esigenze  specifiche dello stesso
Dipartimento,  dettati  da  specifiche  norme  (L. n. 93 del 29 marzo
1983,  art.  16).  Viene  anche perfezionato il concetto di "spesa di
personale"  per  ricomprenderlo  in  quello  piu' ampio del costo del
personale  inserendosi  voci di spesa quali la mensa, l'aggiornamento
professionale,  le  procedure  concorsuali,  ecc.,  non  direttamente
connesse con l'aspetto retributivo.
   Con  il  conto  annuale  1994,  si  intende inoltre assecondare la
richiesta  di  vari  e Amministrazioni di poter fornire dati di spesa
riferiti  al  pagato  e  non  all'impiegato.  Tale modifica supera la
difficolta'  di rilevazione riscontrate nell'acquisizione delle somme
impegnate.
   Un   altro   aspetto   innovativo   del   conto  annuale  1994  e'
rappresentato  dall'introduzione  di una relazione sulla gestione del
personale elaborata secondo un modello informatizzato che sostituisce
la  relazione descritta precedentemente richiesta e rende concreto il
dettato  legislativo di conoscere i risultati di gestione, le risorse
utilizzate  e  i  tempi  spesi.  Essa  risponde  all'esigenza  di una
conoscenza  piu'  analitica  dei  risultati  gestionali e quindi deve
costituire  per  la  stessa  amministrazione  che  la  predispone uno
strumento  di  analisi  organizzativa.  Il  modello  trova  immediata
applicazione nei Ministeri, mentre per le altre amministrazioni si fa
riserva  di  fornire  entro  la  fine  dell'anno  indirizzi per poter
impostare  un'analoga  forma  di  analisi  di  gestione  per il conto
annuale 1995. Intanto queste ultime amministrazioni dovranno comunque
inoltrare,   per  il  conto  annuale  1994,  una  succinta  relazione
illustrativa  dei  risultati  conseguiti  e delle risorse utilizzate,
espressi preferibilmente mediante rapporti e parametri.
   Le  modifiche  introdotte migliorano certamente il complesso delle
informazioni acquisite che sono a disposizione di tutti gli operatori
interessati;  la pubblicazione anticipata della circolare consente di
disporre  del  tempo  sufficiente per poter approntare le innovazioni
introdotte.
   Come  nelle  precedenti circolari, va evidenziata la rilevanza che
il  conto  annuale,  che  fa parte dei flussi informativi del Sistema
statistico   nazionale   (SISTAN),   riveste  per  l'attivita'  delle
amministrazioni  stesse  e, piu' in generale, del Governo (come, gia'
indicato  nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del  17 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del
1  dicembre  1993). Dal contesto normativo del decreto legislativo n.
29/1993  risulta  inoltre  sancita  la  diretta responsabilita' della
dirigenza  nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche
in  relazione  agli effetti che possono derivare alla gestione stessa
nel  caso  in cui, per inadempienza, vengano applicate le sanzioni di
cui  all'art.  30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e suc-
cessive   modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  quelle  previste
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.
   Qui  di  seguito,  si  puntualizzano  i  predetti  indirizzi  e si
integrano le istruzioni gia' fornite con le precedenti circolari:
   1.  Per l'esercizio 1994, d'intesa con la Presidenza dei Consiglio
dei   Ministri   -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,  viene
presentato  un  modello  di  rilevazione  che  contiene  le suesposte
innovazioni che sostanzialmente si riassumono:
   1.a  nell'inserimento  di  nuove informazioni concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale;
   1.b nello sviluppo delle informazioni sul costo del personale;
   1.c  nella  rilevazione delle spese di personale pagate e non piu'
quelle impegnate;
   1.d  nella definizione di una relazione sui risultati di gestione,
in  via  immediata per i Ministeri, attraverso appositi modelli e, in
via programmatica, per la altre amministrazioni.
   2.  Il  termine  del  31  maggio,  entro  cui  le  amministrazioni
interessate devono inoltrare il conto annuale, e' perentorio; cio' si
rende  necessario  anche  per un complesso di adempimenti successivi,
tra  cui  quello  riguardante  la  presentazione del referto da parte
della   Corte   dei  conti,  che  non  possono  essere  procrastinati
(elaborazioni  dei  documenti  economico-finanziari,  contrattazione,
definizione dei finanziamenti, monitoraggio dei costi, ecc.).
   3. Occorre pertanto che siano evitate le inadempienze che, benche'
non  numerose,  ancora si verificano (in particolare da parte di Enti
locali  e  del  Servizio  sanitario  nazionale).  In  ogni  caso,  va
assicurata   la   correttezza   dell'informazione   evitando  che  si
verifichino  differenze  non  motivate  tra  fonti  diverse  e  con i
documenti  contabili.  A  tal fine si raccomanda di approfondire e di
seguire puntualmente le istruzioni allegate.
   4.  Al fine di evitare, come nei precedenti anni, un prolungamento
non giustificato della rilevazione, viene prevista una procedura piu'
puntuale che comporta la dichiarazione di inadempienza immediatamente
dopo   la   scadenza   del  termine  del  31  maggio  e  l'automatica
applicazione  delle  procedure sanzionatorie. Inoltre, appena scaduto
il  termine  di  preavviso  fissato  dalla  dichiarazione di stato di
inadempienza,  il  sistema  informativo  viene  chiuso  e non e' piu'
possibile  l'acquisizione  dei dati (31 luglio). Al fine di cadenzare
puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura
per   l'acquisizione  e  la  verifica  del  flusso  di  informazioni.
Procedura in caso di inadempienza").
   5. Si precisa che unicamente per la relazione al conto annuale dei
Ministeri,  essendo  in  fase  di  prima  applicazione, il termine di
presentazione della relazione stessa viene prorogato al 30 giugno.
   6. L'acquisizione delle informazioni connesse con il conto annuale
riguarda  anche  le  regioni  a  statuto speciale, soprattutto per la
prevalenza  che  nella  fattispecie  assume  l'aspetto ricognitorio e
conoscitivo.
   7.  Nelle  more  di  una piu' puntuale individuazione dei soggetti
destinatari   si  ritiene  opportuno  soprassedere,  per  quest'anno,
all'acquisizione  dei  dati  riguardanti  gli  ordini  ed  i  collegi
professionali  e  relative federazioni, consigli e collegi nazionali,
nonche'  limitare  quella  degli  enti  cosi' detti strumentali delle
regioni,   province   e   comuni   unicamente  a  talune  fattispecie
specificate nelle istruzioni.
   8. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali suc-
cessive  rettifiche  vanno  sottoscritte  dal dirigente preposto alla
gestione  del  personale  e  dal rappresentante del Tesoro in seno al
collegio dei revisori, prima dell'inoltro alla competente ragioneria.
   9.  Il  conto  annuale  e la relazione vanno inoltrati, come nelle
precedenti  rilevazioni,  agli  Uffici  centrali  e  periferici della
ragioneria  generale  dello  Stato:  Ragionerie centrali, regionali e
provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, cosi'
come  specificate nell'allegato prospetto "Strutture della ragioneria
generale dello Stato ...".
   10.  Come previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  copia del predetto conto annuale va
"contestualmente"   inoltrata   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
   Le  strutture  centrali  e  periferiche  della Ragioneria generale
dello Stato sono a disposizione per ogni possibile azione di supporto
e  di  indirizzo in relazione al rapporto funzionale esistente con le
amministrazioni  interessate,  e  daranno  il  massimo contributo per
evitare  inadempienze  e  per  assicurare la congruita' dei dati e la
corrispondenza   degli   stessi   con  le  risultanze  contabili.  Si
attiveranno,  inoltre,  anche i revisori dei conti del tesoro, ove ne
e'  prevista  la  presenza,  considerato  che  il  conto annuale e la
relativa  relazione costituiscono un valido strumento per le funzioni
di  verifica  e  di monitoraggio del costo del personale e di analisi
della relativa gestione.
   I  revisori  stessi  segnaleranno  in  tempo  utile  situazioni di
ritardo  negli  adempimenti  affinche'  possano  essere  operati  gli
opportuni  interventi  e  si  asterranno  dal sottoscrivere documenti
contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conto
consuntivo).
   Come nelle passate rilevazioni le regioni, le province ed i comuni
provvedono  a  trasmettere  alle  Ragionerie  regionali o provinciali
dello  Stato  di rispettiva competenza, oltre le schede relative alle
proprie  rilevazioni,  anche  quelle di enti (consorzi, associazioni,
ecc.),   dipendenti  dalle  predette  amministrazioni  con  personale
proprio  al  quale  sia  stato  applicato  l'accordo  di  lavoro  del
personale  degli  enti  locali.  Nel caso di consorzi tra le predette
amministrazioni,     provvedera'     all'inoltro    l'amministrazione
capoconsorzio.
   Nel   contesto  organizzativo  sopra  delineato  assume  rilevanza
l'attivita' dei Commissari del Governo che operano ai sensi dell'art.
67  del decreto legislativo n. 29, nonche' dei prefetti, attivati dal
Ministro  dell'interno,  che  in tali attivita' hanno svolto un ruolo
determinante:  per evitare che anche nel 1994 si determinino analoghe
situazioni di inadempienza si richiama fin da ora la loro attenzione,
con  riferimento, in particolare, ai Comuni e alle UU.SS.LL risultati
inadempienti per il conto annuale 1993.
   Ai  fini  della  realizzazione del comune obiettivo di definizione
della  banca  dati  sul  pubblico  impiego  e  di  analisi dei costi,
significativi  interventi  possono  essere  effettuati  dal Ministero
della sanita' e dagli assessorati regionali alla sanita', ai quali la
presente circolare e' anche diretta.
   Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni.
                                                    Il Ministro: DINI