Ai Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e del personale Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome dello Stato Al Ministero della pubblica istruzione (per il comparto scuola) - Gabinetto Ai presidenti degli enti pubblici non economici Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Ai comuni Alle comunita' montane Alle amministrazioni provinciali Agli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali Ai presidenti degli enti del Servizio sanitario nazionale Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome e, per conoscenza, Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Agli assessori alla sanita' Al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere Alle ragionerie centrali dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato La Ragioneria generale dello Stato sta procedendo, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, alla definizione del conto annuale per l'esercizio finanziario 1993, la cui pubblicazione e' in ritardo a causa delle inadempienze nell'invio delle informazioni da parte delle amministrazioni e della loro incongruenza. Nell'intento di migliorare le operazioni di rilevazione e dare maggiore concretezza all'attuazione del dettato legislativo, si rende necessario insistere sulla necessita' di migliorare la qualita' delle informazioni assicurando, in particolare, la congruita' dei dati rispetto a quelli del conto consuntivo nonche' a quelli del conto annuale dell'anno precedente. Le Amministrazioni statali, in particolare, possono utilizzare, per la verifica dei dati, anche i flussi derivanti dall'integrazione dei sistemi informativi, con la conseguente ricaduta positiva sulla qualita' della rilevazione. E' quindi necessario, prima di inoltrare il conto annuale, effettuare tutti i possibili riscontri e verifiche al fine di rendere puntuale e corretta l'informazione, evitando ritardi che vanifichino l'utilita' dei dati. Cio' premesso, si forniscono qui di seguito le istruzioni, i modelli di rilevazione e la relazione per il conto annuale 1994. Per tale conto vengono introdotte alcune innovazioni rispetto agli anni precedenti, nella considerazione che la Ragioneria generale dello Stato e' impegnata a costituire una banca unica dei dati di tutto il pubblico impiego e deve quindi acquisire anche dati che precedentemente venivano rilevati da altre amministrazioni. Cio' favorisce, inoltre, l'unita' e l'univocita' dell'informazione e rende piu' agevole il compito delle amministrazioni nel fornire i dati richiesti. A tele obiettivo mira in particolare il protocollo d'intesa siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica: per il conto annuale 1994 vengono, pertanto, richieste ulteriori informazioni per migliorare il flusso informativo e soddisfare alcune esigenze specifiche dello stesso Dipartimento, dettati da specifiche norme (L. n. 93 del 29 marzo 1983, art. 16). Viene anche perfezionato il concetto di "spesa di personale" per ricomprenderlo in quello piu' ampio del costo del personale inserendosi voci di spesa quali la mensa, l'aggiornamento professionale, le procedure concorsuali, ecc., non direttamente connesse con l'aspetto retributivo. Con il conto annuale 1994, si intende inoltre assecondare la richiesta di vari e Amministrazioni di poter fornire dati di spesa riferiti al pagato e non all'impiegato. Tale modifica supera la difficolta' di rilevazione riscontrate nell'acquisizione delle somme impegnate. Un altro aspetto innovativo del conto annuale 1994 e' rappresentato dall'introduzione di una relazione sulla gestione del personale elaborata secondo un modello informatizzato che sostituisce la relazione descritta precedentemente richiesta e rende concreto il dettato legislativo di conoscere i risultati di gestione, le risorse utilizzate e i tempi spesi. Essa risponde all'esigenza di una conoscenza piu' analitica dei risultati gestionali e quindi deve costituire per la stessa amministrazione che la predispone uno strumento di analisi organizzativa. Il modello trova immediata applicazione nei Ministeri, mentre per le altre amministrazioni si fa riserva di fornire entro la fine dell'anno indirizzi per poter impostare un'analoga forma di analisi di gestione per il conto annuale 1995. Intanto queste ultime amministrazioni dovranno comunque inoltrare, per il conto annuale 1994, una succinta relazione illustrativa dei risultati conseguiti e delle risorse utilizzate, espressi preferibilmente mediante rapporti e parametri. Le modifiche introdotte migliorano certamente il complesso delle informazioni acquisite che sono a disposizione di tutti gli operatori interessati; la pubblicazione anticipata della circolare consente di disporre del tempo sufficiente per poter approntare le innovazioni introdotte. Come nelle precedenti circolari, va evidenziata la rilevanza che il conto annuale, che fa parte dei flussi informativi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), riveste per l'attivita' delle amministrazioni stesse e, piu' in generale, del Governo (come, gia' indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 1993). Dal contesto normativo del decreto legislativo n. 29/1993 risulta inoltre sancita la diretta responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione stessa nel caso in cui, per inadempienza, vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989. Qui di seguito, si puntualizzano i predetti indirizzi e si integrano le istruzioni gia' fornite con le precedenti circolari: 1. Per l'esercizio 1994, d'intesa con la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, viene presentato un modello di rilevazione che contiene le suesposte innovazioni che sostanzialmente si riassumono: 1.a nell'inserimento di nuove informazioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; 1.b nello sviluppo delle informazioni sul costo del personale; 1.c nella rilevazione delle spese di personale pagate e non piu' quelle impegnate; 1.d nella definizione di una relazione sui risultati di gestione, in via immediata per i Ministeri, attraverso appositi modelli e, in via programmatica, per la altre amministrazioni. 2. Il termine del 31 maggio, entro cui le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale, e' perentorio; cio' si rende necessario anche per un complesso di adempimenti successivi, tra cui quello riguardante la presentazione del referto da parte della Corte dei conti, che non possono essere procrastinati (elaborazioni dei documenti economico-finanziari, contrattazione, definizione dei finanziamenti, monitoraggio dei costi, ecc.). 3. Occorre pertanto che siano evitate le inadempienze che, benche' non numerose, ancora si verificano (in particolare da parte di Enti locali e del Servizio sanitario nazionale). In ogni caso, va assicurata la correttezza dell'informazione evitando che si verifichino differenze non motivate tra fonti diverse e con i documenti contabili. A tal fine si raccomanda di approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate. 4. Al fine di evitare, come nei precedenti anni, un prolungamento non giustificato della rilevazione, viene prevista una procedura piu' puntuale che comporta la dichiarazione di inadempienza immediatamente dopo la scadenza del termine del 31 maggio e l'automatica applicazione delle procedure sanzionatorie. Inoltre, appena scaduto il termine di preavviso fissato dalla dichiarazione di stato di inadempienza, il sistema informativo viene chiuso e non e' piu' possibile l'acquisizione dei dati (31 luglio). Al fine di cadenzare puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura per l'acquisizione e la verifica del flusso di informazioni. Procedura in caso di inadempienza"). 5. Si precisa che unicamente per la relazione al conto annuale dei Ministeri, essendo in fase di prima applicazione, il termine di presentazione della relazione stessa viene prorogato al 30 giugno. 6. L'acquisizione delle informazioni connesse con il conto annuale riguarda anche le regioni a statuto speciale, soprattutto per la prevalenza che nella fattispecie assume l'aspetto ricognitorio e conoscitivo. 7. Nelle more di una piu' puntuale individuazione dei soggetti destinatari si ritiene opportuno soprassedere, per quest'anno, all'acquisizione dei dati riguardanti gli ordini ed i collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, nonche' limitare quella degli enti cosi' detti strumentali delle regioni, province e comuni unicamente a talune fattispecie specificate nelle istruzioni. 8. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali suc- cessive rettifiche vanno sottoscritte dal dirigente preposto alla gestione del personale e dal rappresentante del Tesoro in seno al collegio dei revisori, prima dell'inoltro alla competente ragioneria. 9. Il conto annuale e la relazione vanno inoltrati, come nelle precedenti rilevazioni, agli Uffici centrali e periferici della ragioneria generale dello Stato: Ragionerie centrali, regionali e provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, cosi' come specificate nell'allegato prospetto "Strutture della ragioneria generale dello Stato ...". 10. Come previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, copia del predetto conto annuale va "contestualmente" inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Le strutture centrali e periferiche della Ragioneria generale dello Stato sono a disposizione per ogni possibile azione di supporto e di indirizzo in relazione al rapporto funzionale esistente con le amministrazioni interessate, e daranno il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruita' dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Si attiveranno, inoltre, anche i revisori dei conti del tesoro, ove ne e' prevista la presenza, considerato che il conto annuale e la relativa relazione costituiscono un valido strumento per le funzioni di verifica e di monitoraggio del costo del personale e di analisi della relativa gestione. I revisori stessi segnaleranno in tempo utile situazioni di ritardo negli adempimenti affinche' possano essere operati gli opportuni interventi e si asterranno dal sottoscrivere documenti contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conto consuntivo). Come nelle passate rilevazioni le regioni, le province ed i comuni provvedono a trasmettere alle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato di rispettiva competenza, oltre le schede relative alle proprie rilevazioni, anche quelle di enti (consorzi, associazioni, ecc.), dipendenti dalle predette amministrazioni con personale proprio al quale sia stato applicato l'accordo di lavoro del personale degli enti locali. Nel caso di consorzi tra le predette amministrazioni, provvedera' all'inoltro l'amministrazione capoconsorzio. Nel contesto organizzativo sopra delineato assume rilevanza l'attivita' dei Commissari del Governo che operano ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 29, nonche' dei prefetti, attivati dal Ministro dell'interno, che in tali attivita' hanno svolto un ruolo determinante: per evitare che anche nel 1994 si determinino analoghe situazioni di inadempienza si richiama fin da ora la loro attenzione, con riferimento, in particolare, ai Comuni e alle UU.SS.LL risultati inadempienti per il conto annuale 1993. Ai fini della realizzazione del comune obiettivo di definizione della banca dati sul pubblico impiego e di analisi dei costi, significativi interventi possono essere effettuati dal Ministero della sanita' e dagli assessorati regionali alla sanita', ai quali la presente circolare e' anche diretta. Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni. Il Ministro: DINI