Art. 3.
  Ai vini da tavola ad indicazione geografica "Langhe" che alla  data
di  entrata  in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi
gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie od altri
recipienti di capacita' non superiore a 5 litri,  e'  concesso,  alla
predetta data, un periodo di smaltimento:
   di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   di  diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
   di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al  dettaglio  o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di  cui  sopra,  possono  essere
commercializzate   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici giorni dalla scadenza dei  termini  sopra  stabiliti,  siano
denunciate    all'ufficio    periferico   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti  sia
apposta,  a  cura  dell'ispettorato stesso, la stampigliatura vendita
autorizzata fino ad esaurimento.
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma,  il  periodo  di  smaltimento  e'
ridotto  a  sei  mesi.  Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad  essere  esportato  allo
stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
  In tal caso dette rimanenze devono  essere  denunciate  all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  entro  quindici  giorni dalla scadenza del termine di sei
mesi. All'atto della cessione le rimanenze  di  cui  trattasi  devono
essere  accompagnate  da un attestato del venditore convalidato dallo
stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono  essere
indicati  la  destinazione  del  prodotto,  nonche' gli estremi della
relativa denuncia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE