Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                          dei vini "Langhe"
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La denominazione di origine controllata "Langhe" e'  riservata  ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                        Composizione vigneti
   La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione e' riservata
al vino rosso  o  bianco  ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti  da  uno  o  piu'  vitigni  a  bacca  di colore analogo, non
aromatici, "raccomandati" od "autorizzati" per la provincia di Cuneo.
   La  denominazione  "Langhe"  seguita   da   una   delle   seguenti
specificazioni:   Nebbiolo,   Dolcetto,   Freisa,  Arneis,  Favorita,
Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve  provenienti  dai
vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
   Fanno  parte  dell'albo  vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", senza
altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.:
"Langhe"  Nebbiolo,  "Langhe"  Freisa,  "Langhe"   Arneis,   "Langhe"
Dolcetto, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay.
   Fanno  parte  dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", con le
specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini
a  D.O.C.  e  D.O.C.G.  della  provincia  di  Cuneo   rispettivamente
indicati,   sempreche'   rispondenti   ai   requisiti   del  presente
disciplinare:
  "Langhe" Nebbiolo:
    vini a D.O.C.G. e D.O.C.: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo  d'Alba  e
Roero;
  "Langhe" Dolcetto:
    vini  a  D.O.C.:  Dolcetto  di  Diano  d'Alba,  Dolcetto  d'Alba,
Dolcetto di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
  "Langhe" Arneis:
    vino a D.O.C.: Roero-Arneis.
   E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi  di  cui
al  presente  articolo,  all'atto  della  denuncia annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni, anche per piu' denominazioni  di  origine,
per uve provenienti dallo stesso vigneto.
   Nel  caso  di  piu'  rivendicazioni  di  denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti  dallo  stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare  il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe"
seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno  essere
prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
   "Langhe"  senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe"
Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay:
    l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:
Alba,  Albaretto  Torre,  Arguello,  Baldissero  d'Alba,  Barbaresco,
Barolo,  Bastia  Mondovi',  Belvedere  Langhe,  Benevello,   Bergolo,
Bonvicino,  Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale
d'Alba,  Carru',  Castagnito,   Castellinaldo,   Castellino   Tanaro,
Castiglione  Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe,
Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia,
Cossano  Belbo,  Cravanzana,  Diano  d'Alba,  Dogliani,   Farigliano,
Feisoglio,  Gorzegno,  Govone,  Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La
Morra, Lequio Berria, Levice,  Magliano  Alfieri,  Mango,  Marsaglia,
Mombarcaro,  Monchiero,  Mondovi',  Monforte  d'Alba,  Monta' d'Alba,
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu  Roero,  Monticello  d'Alba,
Murazzano,  Narzole,  Neive,  Neviglie,  Niella Belbo, Niella Tanaro,
Novello, Perletto, Pezzolo  Valle  Uzzone,  Piobesi  d'Alba,  Piozzo,
Pocapaglia,  Priocca,  Prunetto,  Roascio,  Rocca  Ciglie', Rocchetta
Belbo, Roddi,  Roddino,  Rodello,  S.  Benedetto  Belbo,  S.  Michele
Mondovi',  S.  Vittoria  d'Alba,  S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero,
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno,
Torre  Bormida,  Treiso,  Trezzo  Tinella,  Verduno,  Vezza   d'Alba,
Vicoforte.
  "Langhe" Arneis:
    l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:
Alba,    Baldissero    d'Alba,    Barbaresco,   Canale,   Castagnito,
Castellinaldo, Corneliano d'Alba,  Diano,  Govone,  Grinzane  Cavour,
Guarene,  Magliano  Alfieri,  Mango,  Monta',  Montaldo Roero, Monteu
Roero,  Monticello   d'Alba,   Neive,   Neviglie,   Piobesi   d'Alba,
Pocapaglia,  Priocca,  Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano
Roero,  Sommariva  Perno,  Treiso,  Trezzo  Tinella,  Verduno,  Vezza
d'Alba.
                               Art. 4.
               Caratteristiche dei vigneti e delle uve
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare   idonei   i   terreni   collinari
soleggiati,  di  esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei
terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento (in  controspalliera)
ed  i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli
generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici competenti  e,
comunque,  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
   Trascorsi  due  anni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare,  i  vigneti  di nuova iscrizione all'albo od oggetto di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad  ettaro,
calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.
   E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.
   Le   rese   massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i
titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative uve
destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le
seguenti:
                            Resa uva     Titolo alcolometrico
            Vini           q.li/Ha vol.     min. naturale
              -                -                  -
      "Langhe" rosso          100                10,5
      "Langhe" bianco         110                 9,5
      "Langhe" Nebbiolo        90                11
      "Langhe" Freisa          90                10,5
      "Langhe" Dolcetto       100                10
      "Langhe" Arneis         110                 9,5
      "Langhe" Favorita       100                10
      "Langhe" Chardonnay     100                10
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata  cernita  delle
uve  purche'  la  produzione  non  superi  del  20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare.
                               Art. 5.
                            Vinificazione
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  delle  province di Alessandria, Asti, Cuneo,
Torino.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Per  i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non  avranno
diritti alla D.O.C.
   E'  consentita,  nella  misura  massima  del  15%  del  volume, la
correzione dei mosti o dei vini di cui all'art. 2 con  mosti  o  vini
ottenuti  da  uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  agli albi del
presente disciplinare.
   E' consentito che i vini  atti  a  divenire  D.O.C.G.  "Barolo"  e
"Barbaresco",  siano  posti  in commercio, per il consumo, durante il
periodo di invecchiamento, con le denominazioni "Langhe"  o  "Langhe"
Nebbiolo  purche'  corrispondano  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti   dal   presente   disciplinare   di   produzione,   previa
comunicazione  del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi
di vigilanza.
                               Art. 6.
                 Caratteristiche dei vini al consumo
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Langhe" rosso:
    colore: rubino, tendente al granato;
    odore: caratteristico, vinoso, intenso;
    sapore: asciutto, di buon corpo;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
  "Langhe" bianco:
    colore: bianco paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, intenso;
    sapore: delicato, armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
   "Langhe" Nebbiolo:
    colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
    odore: caratteristico, tenue e delicato;
    sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
  "Langhe" Dolcetto:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore:  asciutto,  gradevolmente  amarognolo, di discreto corpo,
armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
  "Langhe" Freisa:
    colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
    odore: caratteristico delicato;
    sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
    tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 20 per mille.
  "Langhe" Arneis:
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico fine, intenso;
    sapore: asciutto, fresco, delicato;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
  "Langhe" Favorita:
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: secco con retrogusto amarognolo;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
  "Langhe" Chardonnay:
    colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
    odore: leggero, profumo caratteristico;
    sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
    tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 15 per mille.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Langhe"  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,
ivi   compresi   gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,  selezionato,
superiore, riserva, vecchio e similari.
   Nella  designazione  di  tutte le tipologie della denominazione di
origine Langhe e' vietato l'impiego di  indicazioni  geografiche  che
facciano  riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone e
localita' comprese nella zona delimitata dall'art. 3.
   La denominazione di origine Langhe seguita da una  delle  seguenti
specificazioni  di vitigno: Freisa, Favorita, Chardonnay, puo' essere
accompagnata  dalla  menzione  "vigna"  seguita  dal   corrispondente
toponimo, purche' le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e
la  produzione  massima  di  uva  ad  ettaro  non  sia superiore a 80
quintali.
   Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito  l'uso
di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente.
   In  sede  di  designazione  dei  vini  di  cui   all'art.   2   la
denominazione   "Langhe",   immediatamente   seguita  dalla  dicitura
"denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente
in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
   La specificazione del vitigno deve essere  altresi'  riportata  in
etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  inferiori o uguali a quelli
utilizzati per indicare la denominazione "Langhe"  e  con  lo  stesso
colore.
   Nella  presentazione  e designazione dei vini a D.O.C. "Langhe" e'
obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve.
Tuttavia,  per  il  vino  a  denominazione  di origine "Langhe" senza
alcuna specificazione detta indicazione e' facoltativa.
   I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve,  e'
stata  rivendicata  la  D.O.C. "Langhe" seguita da una delle seguenti
specificazioni:  Nebbiolo,  Freisa,   Arneis,   Favorita,   Dolcetto,
Chardonnay,       possono      essere      riclassificati,      prima
dell'imbottigliamento,  con   la   D.O.C.   "Langhe"   senza   alcuna
specificazione  aggiuntiva  previa  comunicazione  del detentore agli
organismi competenti.
                               Art. 8.
                        Controlli aggiuntivi
   La regione  Piemonte,  sentiti  gli  organismi  interessati,  puo'
stabilire  con  opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle
uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve,  anche  in
vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata "Langhe".
                               Art. 9.
                           S a n z i o n i
   Chiunque  produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la  denominazione
di  cui all'art.1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi quelli
di natura contabile  comprovanti  l'origine  previsti  dalla  vigente
normativa  per la commercializzazione degli stessi prodotti e' punito
a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.
     Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE