Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Langhe" Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Langhe" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Composizione vigneti La denominazione "Langhe" senza alcuna specificazione e' riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, "raccomandati" od "autorizzati" per la provincia di Cuneo. La denominazione "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Arneis, Favorita, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Freisa, "Langhe" Arneis, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Langhe", con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di Cuneo rispettivamente indicati, sempreche' rispondenti ai requisiti del presente disciplinare: "Langhe" Nebbiolo: vini a D.O.C.G. e D.O.C.: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d'Alba e Roero; "Langhe" Dolcetto: vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi. "Langhe" Arneis: vino a D.O.C.: Roero-Arneis. E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni, anche per piu' denominazioni di origine, per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di piu' rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra' superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate: "Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay: l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovi', S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte. "Langhe" Arneis: l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba. Art. 4. Caratteristiche dei vigneti e delle uve Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500. E' vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: Resa uva Titolo alcolometrico Vini q.li/Ha vol. min. naturale - - - "Langhe" rosso 100 10,5 "Langhe" bianco 110 9,5 "Langhe" Nebbiolo 90 11 "Langhe" Freisa 90 10,5 "Langhe" Dolcetto 100 10 "Langhe" Arneis 110 9,5 "Langhe" Favorita 100 10 "Langhe" Chardonnay 100 10 A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare. Art. 5. Vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non avranno diritti alla D.O.C. E' consentita, nella misura massima del 15% del volume, la correzione dei mosti o dei vini di cui all'art. 2 con mosti o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente disciplinare. E' consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. "Barolo" e "Barbaresco", siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni "Langhe" o "Langhe" Nebbiolo purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza. Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Langhe" rosso: colore: rubino, tendente al granato; odore: caratteristico, vinoso, intenso; sapore: asciutto, di buon corpo; tit. alc. vol. comp. min.: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. "Langhe" bianco: colore: bianco paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, intenso; sapore: delicato, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille. "Langhe" Nebbiolo: colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati; odore: caratteristico, tenue e delicato; sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. "Langhe" Dolcetto: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. "Langhe" Freisa: colore: rosso rubino o rosso cerasuolo; odore: caratteristico delicato; sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace; tit. alc. vol. comp. min.: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20 per mille. "Langhe" Arneis: colore: paglierino; odore: caratteristico fine, intenso; sapore: asciutto, fresco, delicato; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille. "Langhe" Favorita: colore: paglierino; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco con retrogusto amarognolo; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille. "Langhe" Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero, profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico; tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 15 per mille. Art. 7. Designazione e presentazione Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine Langhe e' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e localita' comprese nella zona delimitata dall'art. 3. La denominazione di origine Langhe seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Freisa, Favorita, Chardonnay, puo' essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo, purche' le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e la produzione massima di uva ad ettaro non sia superiore a 80 quintali. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione "Langhe", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno. La specificazione del vitigno deve essere altresi' riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Langhe" e con lo stesso colore. Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Langhe" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tuttavia, per il vino a denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione detta indicazione e' facoltativa. I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, e' stata rivendicata la D.O.C. "Langhe" seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Freisa, Arneis, Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. "Langhe" senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti. Art. 8. Controlli aggiuntivi La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, puo' stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Langhe". Art. 9. S a n z i o n i Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la denominazione di cui all'art.1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE