Art. 10.
                    Garanzia di qualita' dei dati
Gli organi tecnici e i laboratori regionali e provinciali preposti al
controllo  e  all'assicurazione di qualita' dei dati devono garantire
l'applicazione delle procedure per il  corretto  funzionamento  degli
strumenti  di  misura del PM10, del benzene e degli IPA e la garanzia
di qualita' dei dati.