Art. 11.
                        Trasmissione dei dati
I  protocolli  di  misura  adottati  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 3, 5 e 7 e i risultati dei  rilevamenti  trimestrali  devono
essere  trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente  -  Servizio IAR e al
Ministero della sanita' - D.G. servizi igiene pubblica.