Art. 12. Programmi di intervento Entro il 30 settembre 1995, sulla base dell'esame dei dati raccolti e delle indicazioni della Commissione istituita ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita', provvede con decreto alla individuazione degli schemi dei programmi di intervento per la prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri respirabili (PM10).