Art. 12.
                       Programmi di intervento
Entro il 30 settembre 1995, sulla base dell'esame dei dati raccolti e
delle  indicazioni  della  Commissione istituita ai sensi del decreto
ministeriale 20 maggio 1991, il Ministro  dell'ambiente  di  concerto
con   il   Ministro   della   sanita',   provvede  con  decreto  alla
individuazione degli  schemi  dei  programmi  di  intervento  per  la
prevenzione  e  il  controllo,  anche  nel breve termine, delle fonti
inquinanti di benzene,  idrocarburi  policiclici  aromatici,  polveri
respirabili (PM10).