Art. 5.
         Misura delle concentrazioni di benzene in atmosfera
1.  Ai  fini  della  individuazione  delle  sorgenti emissive e della
valutazione della esposizione la misura del contenuto di  benzene  in
atmosfera  e'  data  dal  valore della concentrazione media almeno su
base oraria. Il valore giornaliero e' dato  dalla  media  dei  valori
orari.
2.   Ai  fini  della  valutazione  del  valore  medio  annuale  delle
concentrazioni di benzene, le misure  devono  essere  effettuate,  in
modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese.
3.  Il  metodo  di riferimento per la misura del benzene e' il metodo
basato sulla gascromatografia selettiva, con le caratteristiche indi-
cate all'allegato VI.
4. I metodi di  campionamento  e  misura  utilizzati  nelle  reti  di
monitoraggio,  sia  automatici  che  manuali, devono essere dotati di
certificazione di equivalenza.
5. In fase di prima applicazione, possono essere utilizzati metodi di
campionamenti e misura dotati di una certificazione o di una verifica
delle  caratteristiche  da  parte  di  un  ente  qualificato,   anche
straniero.
6.  In  fase  di  prima  applicazione, le misurazioni sistematiche di
benzene devono essere effettuate almeno in una stazione  per  ciascun
gruppo di tipo A, B e C.
Nelle  stazioni  di  tipo  A devono essere effettuate le misure delle
grandezze meteorologiche. Devono essere raccolte inoltre informazioni
sullo spessore dello strato  di  rimescolamento  e  sulla  stabilita'
atmosferica relativamente all'area urbana interessata.