Art. 5. Misura delle concentrazioni di benzene in atmosfera 1. Ai fini della individuazione delle sorgenti emissive e della valutazione della esposizione la misura del contenuto di benzene in atmosfera e' data dal valore della concentrazione media almeno su base oraria. Il valore giornaliero e' dato dalla media dei valori orari. 2. Ai fini della valutazione del valore medio annuale delle concentrazioni di benzene, le misure devono essere effettuate, in modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese. 3. Il metodo di riferimento per la misura del benzene e' il metodo basato sulla gascromatografia selettiva, con le caratteristiche indi- cate all'allegato VI. 4. I metodi di campionamento e misura utilizzati nelle reti di monitoraggio, sia automatici che manuali, devono essere dotati di certificazione di equivalenza. 5. In fase di prima applicazione, possono essere utilizzati metodi di campionamenti e misura dotati di una certificazione o di una verifica delle caratteristiche da parte di un ente qualificato, anche straniero. 6. In fase di prima applicazione, le misurazioni sistematiche di benzene devono essere effettuate almeno in una stazione per ciascun gruppo di tipo A, B e C. Nelle stazioni di tipo A devono essere effettuate le misure delle grandezze meteorologiche. Devono essere raccolte inoltre informazioni sullo spessore dello strato di rimescolamento e sulla stabilita' atmosferica relativamente all'area urbana interessata.