Art. 4. 1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, citato nelle premesse, gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati ad un altro paese terzo possono provenire solo da uno dei Paesi terzi elencati nell'allegato 9 al presente decreto. 2. Gli equidi di cui al comma precedente devono essere scortati da un certificato denominato "Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo". In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III del certificato sanitario previsto per l'importazione temporanea di equidi registrati corrispondente al paese terzo di provenienza. Detto certificato deve essere completato dai seguenti capitoli: "IV. Equidi in provenienza da ................................ (Paese) e a destinazione di .......................................... (Paese) v. timbro e firma del veterinario ufficiale ................."