Art. 4.
   1.  Ferma  restando  l'applicazione  dell'art.   9   del   decreto
legislativo  3  marzo  1993, n. 93, citato nelle premesse, gli equidi
provenienti da un paese terzo e destinati ad  un  altro  paese  terzo
possono  provenire solo da uno dei Paesi terzi elencati nell'allegato
9 al presente decreto.
   2. Gli equidi di cui al comma precedente devono essere scortati da
un certificato denominato "Certificato di transito per  il  trasporto
di  equidi  da  un paese terzo verso un altro paese terzo".  In detto
certificato devono figurare i capitoli I, II e  III  del  certificato
sanitario previsto per l'importazione temporanea di equidi registrati
corrispondente al paese terzo di provenienza.  Detto certificato deve
essere completato dai seguenti capitoli:
   "IV. Equidi in provenienza da ................................
                                            (Paese)
   e a destinazione di ..........................................
                                      (Paese)
   v. timbro e firma del veterinario ufficiale ................."