Art. 5.
   1.  Ferme  restando  le  altre  norme  sanitarie  in  materia   di
importazione,  si  consente  dai  sottoelencati  Paesi l'importazione
degli animali vivi appartenenti alla specie  equina  (equini,  asini,
muli  e  bardotti)  senza il rilascio della preventiva autorizzazione
sanitaria ministeriale di cui agli articoli 49 e 50 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320:
    Paesi membri dell'Unione europea:
    Austria;
    Bulgaria;
    Repubblica ceca;
    Repubblica slovacca;
    Finlandia;
    Norvegia;
    Polonia;
    Romania;
    Svezia;
    Svizzera;
    Ungheria.