Art. 5. 1. Ferme restando le altre norme sanitarie in materia di importazione, si consente dai sottoelencati Paesi l'importazione degli animali vivi appartenenti alla specie equina (equini, asini, muli e bardotti) senza il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320: Paesi membri dell'Unione europea: Austria; Bulgaria; Repubblica ceca; Repubblica slovacca; Finlandia; Norvegia; Polonia; Romania; Svezia; Svizzera; Ungheria.