Art. 6.
   1. Entro il termine massimo fissato dal precedente art. 2 comma  2
gli  interessati  possono  richiedere  al  Ministero della sanita' la
trasformazione   dell'importazione   temporanea    in    importazione
definitiva.
   2.  Al  fine  di  provvedere  alla  trasformazione di cui al comma
precedente, gli interessati devono  inoltrare  formale  richiesta  al
Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione:
     a)  la documentazione originale di scorta con cui l'equide o gli
equidi sono stati ammessi all'introduzione in Italia;
     b) per i soggetti per le cui provenienze e'  previsto  l'obbligo
di  autorizzazione  ministeriale  preventiva  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  21  dicembre  1976,  l'attestazione  di  pagamento  dei
contributi  previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991, cosi'
come modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, relativi  al
settore   "Certificazioni   e  nulla  osta"  -  voce  "Autorizzazione
sanitaria per l'importazione di animali vivi e  prodotti  di  origine
animale".
   3.  Il Ministero della sanita' verificata la documentazione di cui
al precedente comma 2, incarica il  posto  di  ispezione  frontaliero
piu'  vicino  alla  localita'  ove  l'equide  o  gli  equidi  vengono
mantenuti affinche', anche tenuto conto  delle  condizioni  sanitarie
con cui l'equide e' stato precedentemente importato:
      a)  verifichi  la  necessita'  di  disporre  l'isolamento degli
equidi presso le strutture di mantenimento sino  ad  esecuzione,  con
risultato  favorevole,  dei  necessari  accertamenti  previsti  dalle
condizioni sanitarie per l'importazione definitiva;
      b)  verifichi  la  necessita'  di  procedere  ad  un  eventuale
controllo   clinico   ed   ad  eventuali  ulteriori  accertamenti  di
laboratorio.
   4. Al termine degli accertamenti suindicati, il posto di ispezione
frontaliero incaricato del controllo  certifica  all'interessato,  al
posto  di  ispezione  frontaliero  di  ingresso  nell'Unione europea,
all'ufficio doganale che precede alla trasformazione ai fini doganali
ed la Ministero della sanita' la trasformazione,  ai  fini  sanitari,
dell'importazione  da  temporanea a definitiva utilizzando il modello
di cui all'allegato 19 del presente decreto.
   5. Al certificato di cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
tariffe  previste alla voce n. 12 del settore "Certificazioni e nulla
osta" allegato al decreto ministeriale 14 febbraio 1991,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993.