Art. 6. 1. Entro il termine massimo fissato dal precedente art. 2 comma 2 gli interessati possono richiedere al Ministero della sanita' la trasformazione dell'importazione temporanea in importazione definitiva. 2. Al fine di provvedere alla trasformazione di cui al comma precedente, gli interessati devono inoltrare formale richiesta al Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione: a) la documentazione originale di scorta con cui l'equide o gli equidi sono stati ammessi all'introduzione in Italia; b) per i soggetti per le cui provenienze e' previsto l'obbligo di autorizzazione ministeriale preventiva ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1976, l'attestazione di pagamento dei contributi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, relativi al settore "Certificazioni e nulla osta" - voce "Autorizzazione sanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale". 3. Il Ministero della sanita' verificata la documentazione di cui al precedente comma 2, incarica il posto di ispezione frontaliero piu' vicino alla localita' ove l'equide o gli equidi vengono mantenuti affinche', anche tenuto conto delle condizioni sanitarie con cui l'equide e' stato precedentemente importato: a) verifichi la necessita' di disporre l'isolamento degli equidi presso le strutture di mantenimento sino ad esecuzione, con risultato favorevole, dei necessari accertamenti previsti dalle condizioni sanitarie per l'importazione definitiva; b) verifichi la necessita' di procedere ad un eventuale controllo clinico ed ad eventuali ulteriori accertamenti di laboratorio. 4. Al termine degli accertamenti suindicati, il posto di ispezione frontaliero incaricato del controllo certifica all'interessato, al posto di ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, all'ufficio doganale che precede alla trasformazione ai fini doganali ed la Ministero della sanita' la trasformazione, ai fini sanitari, dell'importazione da temporanea a definitiva utilizzando il modello di cui all'allegato 19 del presente decreto. 5. Al certificato di cui al comma precedente si applicano le tariffe previste alla voce n. 12 del settore "Certificazioni e nulla osta" allegato al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993.