Capo I NORME GENERALI Art. 1. F o n t i 1. Il presente regolamento (1) e' adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia. 2. Il presente regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la cassa e gli aderenti. Art. 2. Circolari applicative 1. La cassa ha facolta' di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attivita'. Capo II MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE Art. 3. Definizioni 1. Nel presente capo si intendono per: a) decreto: il decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni; _________ (1) Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 27 maggio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. b) delibera: la delibera della Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994; c) disposizioni: le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; d) mercati: i mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 commi 1 e 5 della legge n. 1 del 2 gennaio 1991; e) aderenti generali, aderenti individuali ed aderenti indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4, delle disposizioni; f) margine di variazione: il margine di cui all'art. 13 delle disposizioni; g) regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in contratti futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, per le quali e' previsto, nello schema contrattuale, il regolamento in contante (cash settlement) rispetto al prezzo di liquidazione, fissato per l'attivita' sottostante; h) margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in FIB 30, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni di cui alla delibera; i) future su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine future su titoli di Stato, approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15 comma 1 del decreto; l) opzione su future su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine di opzione su future su titoli di Stato approvati dal Ministro del tesoro, di cui all'art. 15 comma 1 del decreto; m) FIB 30: i contratti uniformi a termine future sull'indice di borsa, di cui alla delibera; n) banca incaricata: la banca incaricata dall'aderente di effettuare, nei confronti della cassa, i movimenti tramite il conto di gestione e/o il conto accentrato in titoli e/o le operazioni presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari; o) serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi per oggetto la stessa attivita' sottostante e relativi allo stesso schema contrattuale; p) serie di opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa attivita' sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put), e relative allo stesso schema contrattuale; q) classe: l'insieme di serie di futures o di serie di opzioni relativo allo stesso schema contrattuale; r) gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni relativo agli stessi schemi contrattuali; s) gruppo di prodotti: due o piu' gruppi di classi per i quali le relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla cassa per assoggettarli a margini iniziali ordinari, calcolati in modo integrato; t) intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione dei futures di ogni classe, che la cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i future su titoli di Stato l'intervallo del margine e' riferito al valore nominale del future medesimo; per il FIB 30, l'intervallo del margine e' riferito al controvalore delle posizioni valorizzate al prezzo di chiusura del future medesimo; u) posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse. Art. 4. Procedura e condizioni per l'adesione 1. I soggetti che intendono aderire alla cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi: a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle disposizioni; b) disponibilita' di un conto di gestione, ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata; c) disponibilita' di un conto accentrato in titoli ovvero dichiarazione della societa' mediante la quale si intende movimentare il conto accentrato in titoli; d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata; e) ammissione ad almeno uno dei mercati. 2. Ciascun aderente e' tenuto ad avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 15, 17 e 18 di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale. 3. La cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La cassa puo' altresi' chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente. 4. La cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al comitato di gestione e/o alla Consob l'esito della domanda, motivando le ragioni in caso di rigetto della stessa. Art. 5. Procedura di adesione per gli aderenti indiretti 1. I soggetti che intendono aderire alla cassa in qualita' di aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente regolamento dimostrando il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, lettera e). Il richiedente deve altresi' allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle disposizioni. 2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione. 3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto. Art. 6. Sussistenza dei requisiti 1. L'aderente e' tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle disposizioni entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida e' contestualmente inviata dalla cassa al comitato di gestione e/o alla Consob. 2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 puo' essere considerata dalla cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni. 3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto. Art. 7. R e c e s s o 1. Ogni aderente puo' recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo art. 21. 2. La cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, puo' stabilire particolari modalita' per la sistemazione delle posizioni stesse. 3. Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere. Art. 8. Quote e commissioni 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 30.000.000 per gli aderenti generali, in L. 15.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 5.000.000 per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente e' fissato in: L. 1.000 per ogni future su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 2.000 per ogni opzione su future su titoli di Stato stipulata sul mercato; L. 840 per ogni FIB 30 stipulato sul mercato. 3. La commissione dovuta alla cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto. 4. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente per ogni future su titoli di Stato di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione e' fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie. 5. L'importo delle commissioni dovute alla cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni opzione su future su titoli di Stato e' pari a L. 2.000. Art. 9. Segnalazione delle posizioni 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle disposizioni, a fronte di ogni negoziazione di opzioni su future su titoli di Stato, gli aderenti segnalano alla cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni. 2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazione al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato. 3. La cassa stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Art. 10. Margini iniziali La cassa calcola i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalita' che seguono. A) Margini iniziali per il gruppo di classi. Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni. A.1) Margini futures straddle. La posizione future straddle e' pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze. Sulla posizione future straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla cassa. A.2) Margini futures su posizioni in consegna. Sulle posizioni contrattuali in future su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla cassa. Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo ne' delle posizioni future straddle di cui alla precedente lettera A.1) ne' delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3). A.3) Margini su posizioni ordinarie in futures e su posizioni nette in opzioni. Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione future straddle o la posizione in consegna, sono denominate posizioni ordinarie. Le posizioni ordinarie futures (lunghe o corte) e sulle posizioni nette di ciascuna serie di opzioni (lunghe o corte), facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto. La cassa calcola il valore teorico di liquidazione dei predetti contratti, ipotizzando che i prezzi di ciascuna serie di futures di ogni classe siano pari a: al prezzo di chiusura maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore); al prezzo di chiusura diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore); ad ogni prezzo, stabilito dalla cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine. La cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni, assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte. I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati. Se il gruppo di classi non fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi e' uguale al debito piu' elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo ovvero al margine minimo eventualmente stabilito dalla cassa se superiore. A.4) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi. La cassa stabilisce, con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti. Se il gruppo di classi non fa parte di un gruppo di prodotti, i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei: a) margini future straddle calcolati come previsto al sub A.1); b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2); c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3). B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue: a) le variazioni massime a credito di ciascun gruppo di classi vengono ridotte nella misura determinata dalla cassa, applicando il fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti; b) le variazioni massime a debito calcolate per ciascun gruppo di classi e quelle massime a credite ridotte come indicato al punto sub a) sono sommate algebricamente per ottenere le variazioni massime nette a debito e/o a credito; c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti e' uguale alla variazione netta a debito piu' elevata tra quelle calcolate in base al punto sub b), qualora detta variazione sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti e' uguale al predetto margine minimo; d) il margine iniziale minimo per il gruppo di prodotti e' uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti. Il margine iniziale complessivo per il gruppo di prodotti e' pari alla somma dei: margini future straddle per i rispettivi gruppi di classi; margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi; margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma. La cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali. Art. 11. Prezzo di chiusura 1. Il prezzo di chiusura per i future su titoli di Stato e per le opzioni su future su titoli di Stato e' stabilito dalla cassa alla chiusura di ogni giornata di contrattazione. 2. Per i future su titoli di Stato e le opzioni su future su titoli di Stato, il prezzo di chiusura e' pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura e' pari all'ultimo prezzo concluso, purche' compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera. Per le opzioni su future su titoli di Stato negoziate nelle sedute precedenti per le quali non esistono ne' quotazioni ne' contrattazioni, il prezzo di chiusura e' fissato dalla cassa sulla base della volatilita' implicita del prezzo di chiusura dell'opzione con il prezzo di esercizio contiguo e piu' prossimo a quello at-the-money. Se la cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa puo' determinare un diverso prezzo di chiusura. 3. Per il FIB 30 il prezzo di chiusura e' stabilito dalla cassa secondo le modalita' di cui alla delibera. 4. I prezzi di chiusura per i futures su titoli di Stato, per le opzioni su future su titoli e per il FIB 30 sono comunicati dalla cassa agli aderenti dopo la chiusura dei mercati per il tramite dei sistemi telematici di contrattazione. Art. 12. Calcolo dei margini di variazione giornalieri 1. Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie di opzioni e' pari a: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente; c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa; d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione. Ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti: la posizione netta ha segno negativo se la posizione e' in vendita e segno positivo se e' in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla cassa; per i future su titoli di Stato, l'ultimo giorno di contrattazione viene utilizzato il prezzo di regolamento alla consegna determinato dal comitato di gestione. Art. 13. Attivita' ammesse per la costituzione dei margini 1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla cassa e comunicati con apposita circolare. 2. Il margine di variazione e' dovuto in contante. Art. 14. Margini iniziali costituiti da titoli 1. Se i titoli vengono depositati entro le ore 16 in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti a nome della cassa, sono utilizzabili a partire dal giorno della costituzione del deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla cassa alla chiusura delle contrattazioni. La cassa puo' stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono piu' valida garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della cassa secondo le modalita' stabilite dalla cassa stessa. 2. Per ogni aderente generale ed individuale la cassa dispone di un conto accentrato in titoli proprio e/o di un conto terzi dove vengono registrati i titoli costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono registrati anche i titoli costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. 3. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la cassa registra nella propria procedura i titoli contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra conti proprio e terzi. Il controvalore dei titoli costituiti a garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non puo' essere utilizzato per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto. 4. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia in un conto e' di ammontare superiore al margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11, puo' chiedere alla cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 2. 5. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli proprio e terzi di cui al presente articolo vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero della banca incaricata. Art. 15. Costituzione di depositi in contante 1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16 mediante deposito sul conto di gestione della cassa, lo stesso e' utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalita' stabilite dalla cassa stessa. 2. La cassa registra le somme cosi' depositate aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un conto terzi. Per gli aderenti generali, le disponibilita' depositate sul conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti proprio - aderente indiretto e terzi - aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. 3. Le disponibilita' cosi' costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, delle disposizioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17. Le disponibilita' in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nell'altro conto. 4. L'aderente entro le ore 11 puo' chiedere alla cassa la restituzione del contante depositato in un conto che ecceda quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti. 5. Sulle disponibilita' costituite ai sensi del presente articolo, la cassa riconosce un interesse, la cui misura viene comunicata periodicamente. Art. 16. Margini iniziali costituiti da contante 1. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia distintamente per il conto terzi e per il conto proprio non e' sufficiente a coprire interamente il relativo margine iniziale dovuto, le disponibilita' in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti proprio e terzi. Art. 17. Contante da versare giornalmente 1. Alla fine di ogni giornata di contrattazione la cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi devono essere effettuati pagamenti distinti. 2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1 vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente i margini di regolamento alla scadenza, i premi relativi alle opzioni, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla cassa secondo quanto stabilito con proprie circolari dalla cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilita' in contante, di cui al precedenti artt. 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10, la differenza viene considerata dalla cassa in tale calcolo. La parte delle disponibilita' in contante costituite ai sensi dell'art. 15 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali e' utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla cassa. 3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla cassa mediante accrediti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata. 4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilita' in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla cassa, nonche' all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione, ai margini di regolamento alla scadenza e ai premi sulle opzioni. Art. 18. Margini aggiuntivi infragiornalieri 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 delle disposizioni, nel caso in cui si registri, in uno o piu' mercati, una forte variazione dei prezzi rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, la cassa ha la facolta' di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri ai soli aderenti generali ed individuali che abbiano una esposizione complessiva, calcolata in base alle posizioni contrattuali valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, superiore alle garanzie complessive gia' depositate presso la cassa ai sensi del precedente art. 13 e che stiano, inoltre, registrando una perdita sul mercato interessato dalla variazione dei prezzi. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 delle disposizioni, la cassa ha la facolta' di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri agli aderenti generali ed individuali da essa determinati in relazione all'entita' dell'esposizione calcolata in base alle posizioni contrattuali di ogni gruppo di classi, valorizzate al prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa. 3. Nei casi di cui all'art. 14, comma 3 delle disposizioni, la cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi infragiornalieri a tutti gli aderenti generali ed individuali che abbiano una esposizione complessiva, calcolata in base alle posizioni contrattuali in essere valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, superiore alle garanzie gia' depositate presso la cassa stessa, al sensi del precedente art. 13. 4. I margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante entro il termine di volta in volta stabilito dalla cassa. 5. Nei casi di cui al commi 1, 2, e 3 l'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuto e' determinato dalla cassa sulla base della posizione complessiva dell'aderente in ogni gruppo di classi ed e' pari alla differenza tra: il totale dei margini iniziali e di variazione calcolati, su tutte le posizioni contrattuali detenute dall'aderente e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa, e i margini iniziali pagati ai sensi dell'art. 12, comma 5 delle disposizioni. 6. Nei casi di cui al comma 1, l'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri richiesto e' pari al minore tra gli importi calcolati come indicato alle seguenti lettere a) e b): a) la somma dei margini iniziali e di variazione calcolati, ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11, sulla base delle posizioni contrattuali relative ai gruppi di classi del solo mercato interessato dalla variazione di prezzo, valorizzate ai prezzi registrati sul mercato stesso nel momento stabilito dalla cassa; b) la somma algebrica delle garanzie complessive di cui al comma 3 e dei margini iniziali e di variazione complessivamente calcolati sulle posizioni contrattuali dell'aderente, relative a ciascun gruppo di classe di ogni mercato. 7. In caso di mancato versamento nei termini fissati dalla cassa dei margini aggiuntivi infragiornalieri, la cassa sospende l'aderente dalle negoziazioni sui mercati. Art. 19. Segnalazioni agli aderenti 1. Dopo la chiusura di ogni giornata di contrattazione la cassa invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi dei contratti stipulati durante la giornata, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, i contratti di opzione esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite in titoli e in contante, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione, i margini di regolamento alla scadenza e la composizione dell'ammontare del contante da versare di cui al precedente art. 17. Art. 20. Annullamento delle operazioni concluse 1. I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla cassa, al sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, a seguito di un apposita comunicazione del comitato di gestione, per i contratti aventi come attivita' sottostante titoli di Stato, o della Consob per i contratti aventi come attivita' sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi. Art. 21. Trasferimento delle posizioni 1. Ai sensi dell art. 10, comma 7, delle disposizioni, e' consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel conto di un aderente presso la cassa in quello di un altro aderente. Questo trasferimento e' consentito solo tra i conti terzi e/o i conti terzi - aderente indiretto di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, ovvero da un conto terzi di un aderente ad un conto proprio di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece consentiti trasferimenti dai e nei conti proprio o proprio - aderente indiretto di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni. 2. Al fine di effettuare il trasferimento di cui al comma 1, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere trasferita devono fare una comunicazione scritta alla cassa che precisi rispettivamente il conto dal quale e nel quale le posizioni vengono trasferite. Per le richieste pervenute alla cassa entro le ore 11,00, la cassa stessa effettua il trasferimento nel medesimo giorno e lo evidenzia alle due parti interessate nelle segnalazioni di cui all'art. 19. L'operazione si ritiene confermata in mancanza di contestazioni che devono pervenire alla cassa entro le ore 13 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento. 3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni e dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, con un nuovo aderente generale, sara' l'aderente indiretto stesso a richiedere alla cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla cassa. Si applica quanto previsto nel comma 2 riguardo alla conferma dell'operazione. Art. 22. Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti da parte degli aderenti generali 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle disposizioni, gli aderenti generali devono registrare le posizioni di cui ai conti terzi - aderente indiretto in piu' conti, in ognuno dei quali vengono registrati i contratti stipulati dall'aderente indiretto per conto di un determinato committente. Il committente dell'aderente indiretto puo' essere identificato con il solo numero di conto. I contratti stipulati di cui ai conti proprio - aderente indiretto sono registrati dall'aderente generale in un apposito conto. Le registrazioni di cui al presente comma sono effettuate in base alle comunicazioni fatte, al sensi dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni, dagli aderenti indiretti all'aderente generale tramite i sistemi telematici di contrattazione. 2. I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte in acquisto o in vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla chiusura della giornata in ciascuno dei conti tenuti dall'aderente generale stesso di cui al comma 1. Alle posizioni aperte cosi' calcolate vengono applicati i margini iniziali nella misura e secondo le modalita' indicate al precedente art. 10. 3. Fino al 25 novembre 1994, al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini di cui al comma 2, le posizioni di cui ai conti terzi - aderente indiretto potranno essere registrate alternativamente in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere a) e b). Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalita' di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti. a) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti, che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti, sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni aperte aderente indiretto. I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti, che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere, sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni chiuse aderente indiretto. La registrazione puo' limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali contratti. L'ammontare dei margini iniziali e' calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alle quali vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata. b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni lunghe aderente indiretto o in conto terzi - posizione corte aderente indiretto. In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti. Art. 23. Procedura in caso di inadempimento 1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1, e 2, delle disposizioni, la cassa: a) sospende l'aderente stesso e verifica le posizioni nette in essere, registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente; b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se piu' conti sono interessati dalla procedura; c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera b), i conti dell'aderente inadempiente, trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera b) sul o sui conti dell'aderente inadempiente; d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e c), degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa, delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla cassa nonche' delle spese da quest'ultima sostenute. 2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera d) del comma 1, la cassa utilizza eventuali disponibilita' in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la cassa procede alla vendita delle eventuali disponibilita' in titoli costituite dall'aderente al sensi del precedente art. 14. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate distintamente per il conto proprio e terzi dell'aderente. Se le disponibilita' in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla cassa, possono essere usate a questo fine eventuali disponibilita' in titoli o in contante costituite nel conto proprio dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla cassa relativamente a quest'ultimo conto. Eventuali disponibilita' in eccesso o disponibilita' in contante costituite nel conto terzi non possono essere, invece, usate per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto proprio. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. 4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando lo stesso implichi la consegna dei titoli, la cassa utilizza le disponibilita' di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente. 5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le disponibilita' in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera d), vengono restituite dalla cassa all'aderente inadempiente. Art. 24. Inadempimento di un aderente indiretto 1. Nei casi di cui all'art 15, comma 3, delle disposizioni, l'aderente generale da' immediata comunicazione alla cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto. Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale e' disposto ad assumersi le posizioni registrate nel conto terzi - aderente indiretto. 2. La cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio - aderente indiretto, a valere sul proprio conto terzi. L'aderente generale comunica quindi gli estremi dei contratti stipulati alla cassa che procede al trasferimento delle relative posizioni dal conto terzi dell'aderente generale al conto proprio dell'aderente inadempiente. 3. Se l'aderente generale e' disposto ai sensi del comma 1 ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi - aderente indiretto la cassa provvede al loro trasferimento. Se l'aderente generale non intende assumersi tali posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per un lasso di tempo non superiore a 3 ore, per consentire alla cassa di verificare la disponibilita' di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), delle disposizioni. La cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verra' trasferita ad altro aderente. 4. Nel caso in cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto terzi - aderente indiretto sia trasferita ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operativita' per conto terzi. Art. 25. Esercizio anticipato 1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto di opzione deve notificarlo alla cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato. 2. I contratti uniformi a termine options possono essere esercitati soltanto per un'unita' di contrattazione, cosi' come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli. 3. La notifica di esercizio e' considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si e' aperta la posizione venga annullata ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, nello stesso giorno in cui e' stata inviata la notifica. 4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla cassa e' accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attivita' sottostante il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9. 5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della cassa della notifica di esercizio. Art. 26. Esercizio alla scadenza 1. Alla data di scadenza dei contratti di opzione, immediatamente dopo la chiusura del mercato, la cassa invia agli aderenti generali ed individuali una segnalazione di esercizio automatico indicante, separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, tutti i contratti di opzione in scadenza e il prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante, evidenziando le opzioni che, salvo quanto previsto al comma 2, saranno automaticamente esercitate. 2. Ricevuta la segnalazione di esercizio automatico, l'aderente puo' fornire alla cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - esercizio per eccezione -, diverse da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette istruzioni di esercizio per eccezione devono essere inviate alla cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro il termine, successivo alla chiusura del mercato, stabilito dalla cassa stessa. 3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente, la cassa procedera' all'esercizio automatico delle opzioni, cosi' come indicate nella segnalazione di esercizio che abbiano un prezzo di esercizio inferiore - nel caso di una call - o superiore - nel caso di una put - al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante. 4. Nel caso di esercizio automatico ovvero di esercizio per eccezione, le assegnazioni dell'attivita' sottostante avvengono il giorno stesso dell'esercizio. 5. Nei casi di cui al comma 2, la cassa assegna, secondo criteri casuali, l'attivita' sottostante ad una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione. Art. 27. Liquidazione dei future su titoli di Stato 1. Gli aderenti che al termine dell'ultimo giorno di contrattazione presentano posizioni contrattuali aperte su future su titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del decreto e dai commi successivi. 2. Entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, nell'ultimo giorno di contrattazione dei future, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresi' segnalare alla cassa quali titoli, tra quelli compresi nel paniere di cui allo schema contrattuale, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente. Qualora i titoli da consegnare siano piu' di uno, la cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali. 3. Entro le ore 9,00 del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la cassa: conferma agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale; comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale. 4. Le segnalazioni, in contropartita con la cassa, vengono presentate con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista nei contratti. 5. Per i contratti futures su titoli di Stato, il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalita' e i tempi previsti per le liquidazioni giornaliere. Le segnalazioni alla stanza di compensazione devono essere effettuate in contropartita con la cassa. Art. 28. Liquidazione dei contratti futures con regolamento per contante 1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza. La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione. 2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures e' pari a: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per il FIB 30, dal consiglio di borsa, ai sensi della delibera Consob n. 8442 del 27 settembre 1994, e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera a). Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b), la posizione netta ha segno negativo se la posizione e' in vendita e segno positivo se e' in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla cassa. Capo III FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI MENSILE E A CONTANTE GARANTITA Art. 29. Commissioni e quote di partecipazione ai fondi di garanzia delle liquidazioni, mensile e a contante garantita 1. I partecipanti alla liquidazione mensile e/o a contante garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla cassa, per la gestione dei Fondi di cui agli articoli 17 e 25 delle disposizioni, una quota annua di partecipazione. 2. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1, delle disposizioni sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla cassa. 3. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1 delle disposizioni che assolvono agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima. 4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' stabilita dalla cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Art. 30. Versamento dei margini in contante 1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1 delle disposizioni, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei margini in contante, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993. Art. 31. Interesse sui margini 1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e 25 delle disposizioni, la cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente. Art. 32. Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali 1. I criteri e le modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993 sono stabiliti dalla cassa con proprie circolari applicative.