Capo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
                              F o n t i
   1. Il presente regolamento (1) e' adottato ai sensi degli articoli
1,   comma   4   e   3,   comma  1,  delle  disposizioni  concernenti
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento  della  Cassa  di
compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca
d'Italia.
   2.  Il  presente  regolamento  costituisce  parte integrante della
disciplina che regola i rapporti fra la cassa e gli aderenti.
                               Art. 2.
                        Circolari applicative
   1. La cassa ha  facolta'  di  emanare  circolari  applicative  per
definire gli aspetti operativi della propria attivita'.
                               Capo II
              MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE
                               Art. 3.
                             Definizioni
   1. Nel presente capo si intendono per:
     a)  decreto:  il decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio
1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
          _________
          (1)  Il  presente  regolamento  abroga  e  sostituisce   il
          regolamento  del  27  maggio 1992 e successive modifiche ed
          integrazioni.
     b) delibera: la delibera della Consob n.  8509  dell'11  ottobre
1994;
     c)  disposizioni:  le  disposizioni  concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia,  emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16
marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
     d) mercati: i mercati per la negoziazione dei contratti uniformi
a termine di cui all'art. 23 commi 1 e 5  della  legge  n.  1  del  2
gennaio 1991;
     e)   aderenti   generali,   aderenti   individuali  ed  aderenti
indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4, delle
disposizioni;
     f) margine di variazione: il margine di cui  all'art.  13  delle
disposizioni;
     g)  regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in
contratti futures rimaste aperte al  termine  dell'ultimo  giorno  di
contrattazione,  per le quali e' previsto, nello schema contrattuale,
il regolamento in contante (cash settlement) rispetto  al  prezzo  di
liquidazione, fissato per l'attivita' sottostante;
     h)  margine  di  regolamento alla scadenza: il margine calcolato
l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni  contrattuali  in
FIB   30,   rimaste   aperte   al   termine   dell'ultimo  giorno  di
contrattazioni di cui alla delibera;
     i)  future  su  titoli  di Stato: i contratti uniformi a termine
future su titoli di Stato, approvati dal Ministro del tesoro, di  cui
all'art.  15 comma 1 del decreto;
     l)  opzione su future su titoli di Stato: i contratti uniformi a
termine di opzione  su  future  su  titoli  di  Stato  approvati  dal
Ministro del tesoro, di cui all'art. 15 comma 1 del decreto;
     m)  FIB 30: i contratti uniformi a termine future sull'indice di
borsa, di cui alla delibera;
     n)  banca  incaricata:  la  banca  incaricata  dall'aderente  di
effettuare,  nei  confronti della cassa, i movimenti tramite il conto
di gestione e/o il conto  accentrato  in  titoli  e/o  le  operazioni
presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari;
     o)  serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi
per oggetto la stessa attivita' sottostante e  relativi  allo  stesso
schema contrattuale;
     p)  serie  di  opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa
attivita' sottostante, il medesimo prezzo di esercizio,  la  medesima
scadenza  e il medesimo tipo di diritto (call o put), e relative allo
stesso schema contrattuale;
     q) classe: l'insieme di serie di futures o di serie  di  opzioni
relativo allo stesso schema contrattuale;
     r) gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni
relativo agli stessi schemi contrattuali;
     s)  gruppo  di prodotti: due o piu' gruppi di classi per i quali
le relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione  di
prezzo   ritenuta  sufficientemente  significativa  dalla  cassa  per
assoggettarli  a  margini  iniziali  ordinari,  calcolati   in   modo
integrato;
     t)  intervallo  del  margine:  la variazione percentuale massima
giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione
dei futures  di  ogni  classe,  che  la  cassa,  tenute  presenti  le
condizioni  di  mercato,  considera  appropriata per garantirsi dalle
oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti
in essere. Per i future su titoli di Stato l'intervallo  del  margine
e'  riferito  al  valore nominale del future medesimo; per il FIB 30,
l'intervallo del margine e' riferito al controvalore delle  posizioni
valorizzate al prezzo di chiusura del future medesimo;
     u) posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa
classe di segno contrario su scadenze diverse.
                               Art. 4.
                Procedura e condizioni per l'adesione
   1.  I  soggetti  che  intendono  aderire alla cassa quali aderenti
generali o individuali  sottoscrivono  l'apposito  atto,  secondo  lo
schema  allegato al presente regolamento, dimostrando il possesso dei
seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:
     a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle disposizioni;
     b) disponibilita' di un conto di gestione, ovvero  esistenza  di
un accordo con una banca incaricata;
     c)  disponibilita'  di  un  conto  accentrato  in  titoli ovvero
dichiarazione della societa' mediante la quale si intende movimentare
il conto accentrato in titoli;
     d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori  mobiliari
ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
     e) ammissione ad almeno uno dei mercati.
   2.  Ciascun  aderente  e'  tenuto ad avvalersi per i movimenti sul
conto di gestione di cui agli articoli 15, 17 e 18 di una sola  banca
incaricata che deve essere aderente generale o individuale.
   3.  La  cassa  indica la documentazione necessaria a comprovare il
possesso dei requisiti di cui al comma  1.  La  cassa  puo'  altresi'
chiedere   l'integrazione   della   documentazione   presentata   dal
richiedente.
   4.  La  cassa,  entro  trenta   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione  completa,  comunica  al  richiedente e al comitato di
gestione e/o alla Consob l'esito della domanda, motivando le  ragioni
in caso di rigetto della stessa.
                               Art. 5.
          Procedura di adesione per gli aderenti indiretti
   1.  I  soggetti  che  intendono  aderire alla cassa in qualita' di
aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto,  secondo  lo
schema  allegato  al presente regolamento dimostrando il possesso del
requisito di cui al precedente art. 4,  lettera  e).  Il  richiedente
deve  altresi'  allegare  l'accordo  di  cui  allo schema allegato al
presente regolamento, previamente stipulato con un aderente  generale
per  la  gestione  delle  proprie  posizioni  contrattuali  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, delle disposizioni.
   2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto  con  altro
aderente   generale   deve  pervenire  alla  cassa  entro  il  giorno
precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.
   3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9  delle  disposizioni
devono essere effettuate per iscritto.
                               Art. 6.
                      Sussistenza dei requisiti
   1.  L'aderente  e' tenuto a fornire le informazioni ed i documenti
richiesti  dalla  cassa  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   6,   delle
disposizioni  entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione
della cassa  stessa.  In  caso  di  mancata  ottemperanza,  la  cassa
provvede  a  diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine
per la risposta. Copia della diffida e' contestualmente inviata dalla
cassa al comitato di gestione e/o alla Consob.
   2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire
le informazioni ed i documenti a seguito  della  diffida  di  cui  al
comma  1 puo' essere considerata dalla cassa equivalente alla perdita
dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui  all'art.
4, comma 6, delle disposizioni.
   3.  Tutte  le  comunicazioni  di  cui  all'art.  4, comma 6, delle
disposizioni devono essere effettuate per iscritto.
                               Art. 7.
                            R e c e s s o
   1. Ogni aderente puo'  recedere  dall'adesione  mediante  apposita
comunicazione scritta alla cassa, indicando il termine da cui intende
recedere   e   gli   aderenti   disposti  ad  assumere  le  posizioni
contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo
art. 21.
   2. La cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome
dell'aderente  che  intende  recedere,  puo'  stabilire   particolari
modalita' per la sistemazione delle posizioni stesse.
   3.  Il  recesso  dell'aderente  produce  in  ogni  caso effetto ad
avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.
                               Art. 8.
                         Quote e commissioni
   1. Le quote  fisse  annuali  di  adesione  sono  stabilite  in  L.
30.000.000  per  gli  aderenti  generali,  in  L.  15.000.000 per gli
aderenti individuali e in L. 5.000.000 per gli aderenti indiretti.
   2. L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  cassa  da  ciascun
aderente e' fissato in:
    L.  1.000  per  ogni  future  su  titoli  di  Stato stipulato sul
mercato;
    L. 2.000 per ogni opzione su future su titoli di Stato  stipulata
sul mercato;
    L. 840 per ogni FIB 30 stipulato sul mercato.
   3.  La commissione dovuta alla cassa per la copertura dei costi di
gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo  art.
14  e'  pari  allo  0,02%  per mese o frazione di mese, calcolato sul
saldo massimo del valore nominale dei titoli  depositati  da  ciascun
aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.
   4.  L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  cassa  da ciascun
aderente per ogni future  su  titoli  di  Stato  di  ciascuna  serie,
rimasto  aperto  al  termine  dell'ultimo giorno di contrattazione e'
fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie.
   5. L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  cassa  da  ciascun
aderente per l'esercizio di ogni opzione su future su titoli di Stato
e' pari a L. 2.000.
                               Art. 9.
                    Segnalazione delle posizioni
   1.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 10, delle disposizioni, a fronte
di ogni negoziazione di opzioni su future su  titoli  di  Stato,  gli
aderenti  segnalano  alla  cassa se la negoziazione apre o chiude una
posizione sul conto terzi di cui all'art. 11,  commi  1  e  2,  delle
disposizioni.
   2.  Dette  segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema
telematico di contrattazione al  momento  della  negoziazione,  salvo
eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla
chiusura del mercato.
   3.  La  cassa  stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per
eventuali  modifiche  alle  segnalazioni  effettuate  ai  sensi   del
presente articolo.
                              Art. 10.
                          Margini iniziali
   La  cassa  calcola i margini iniziali relativi al gruppo di classi
con le modalita' che seguono.
 A) Margini iniziali per il gruppo di classi.
   Per gli aderenti  generali  ed  individuali,  le  posizioni  lorde
lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono
compensate  nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte
della stessa serie. I margini iniziali sono  dovuti  sulle  posizioni
nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni.
A.1) Margini futures straddle.
   La  posizione  future  straddle  e'  pari  al minore tra il numero
complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo
delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze.
   Sulla   posizione  future  straddle  viene  applicato  il  margine
iniziale straddle nella misura definita dalla cassa.
A.2) Margini futures su posizioni in consegna.
   Sulle posizioni contrattuali in future  su  titoli  di  Stato  che
restano   aperte  alla  fine  dell'ultimo  giorno  di  contrattazione
determinano la posizione in consegna sulla quale viene  applicato  il
margine su consegna nella misura stabilita dalla cassa.
   Le  posizioni  in  consegna  non  concorrono  al calcolo ne' delle
posizioni future straddle di cui alla  precedente  lettera  A.1)  ne'
delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3).
A.3)  Margini  su posizioni ordinarie in futures e su posizioni nette
in opzioni.
   Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non  concorrono
a  formare  la  posizione future straddle o la posizione in consegna,
sono denominate posizioni ordinarie.
   Le posizioni ordinarie futures (lunghe o corte) e sulle  posizioni
nette  di  ciascuna  serie di opzioni (lunghe o corte), facenti parte
dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari
calcolati come di seguito descritto.
   La cassa calcola il valore teorico di  liquidazione  dei  predetti
contratti,  ipotizzando  che i prezzi di ciascuna serie di futures di
ogni classe siano pari a:
    al prezzo di  chiusura  maggiorato  dell'intervallo  del  margine
(limite superiore);
    al  prezzo  di  chiusura  diminuito  dell'intervallo  del margine
(limite inferiore);
    ad ogni prezzo, stabilito dalla cassa,  compreso  tra  il  limite
superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.
   La  cassa  determina  per ciascun prezzo (individuato ai sensi del
comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore  teorico
di  liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura delle
serie di futures  e  delle  serie  di  opzioni,  assegnando,  per  le
posizioni  lunghe,  un  debito  a  carico  dell'aderente  in  caso di
differenza negativa e un credito in caso  di  differenza  positiva  e
viceversa per le posizioni corte.
   I  crediti  e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come
sopra, sono algebricamente sommati.
   Se il gruppo di classi non fa parte di un gruppo di  prodotti,  il
margine  iniziale  ordinario  per  il  gruppo  di classi e' uguale al
debito piu' elevato risultante dai calcoli di cui al  presente  comma
relativi  a  ciascun  prezzo  ovvero  al margine minimo eventualmente
stabilito dalla cassa se superiore.
A.4) Ammontare complessivo dei margini  iniziali  per  il  gruppo  di
classi.
   La cassa stabilisce, con proprie circolari, quali gruppi di classi
concorrono a formare un gruppo di prodotti.
   Se  il  gruppo  di classi non fa parte di un gruppo di prodotti, i
margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:
     a) margini future straddle calcolati come previsto al sub A.1);
     b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2);
     c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3).
 B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti.
   Se  un  gruppo  di  classi  fa  parte di un gruppo di prodotti, il
margine iniziale ordinario viene calcolato a  livello  di  gruppo  di
prodotti come segue:
     a)  le  variazioni massime a credito di ciascun gruppo di classi
vengono ridotte nella misura determinata dalla cassa,  applicando  il
fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti;
     b)  le  variazioni massime a debito calcolate per ciascun gruppo
di classi e quelle massime a credite ridotte come indicato  al  punto
sub a) sono sommate algebricamente per ottenere le variazioni massime
nette a debito e/o a credito;
     c)  il  margine  iniziale ordinario per il gruppo di prodotti e'
uguale alla  variazione  netta  a  debito  piu'  elevata  tra  quelle
calcolate  in  base  al  punto  sub  b), qualora detta variazione sia
maggiore  dell'importo   dell'eventuale   margine   iniziale   minimo
calcolato  secondo  quanto  previsto  al successivo punto d); in caso
contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti  e'
uguale al predetto margine minimo;
     d)  il  margine  iniziale  minimo  per  il gruppo di prodotti e'
uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per  i
gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti.
   Il  margine iniziale complessivo per il gruppo di prodotti e' pari
alla somma dei:
    margini future straddle per i rispettivi gruppi di classi;
    margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;
    margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma.
   La cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati
ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle disposizioni,  utilizzati  per
il calcolo dei margini iniziali.
                              Art. 11.
                         Prezzo di chiusura
   1.  Il prezzo di chiusura per i future su titoli di Stato e per le
opzioni su future su titoli di Stato e' stabilito  dalla  cassa  alla
chiusura di ogni giornata di contrattazione.
   2.  Per  i  future  su  titoli  di Stato e le opzioni su future su
titoli di Stato, il prezzo di chiusura e' pari alla  media  ponderata
dei   prezzi   dei   contratti   conclusi   nell'ultimo   minuto   di
contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura e' pari all'ultimo
prezzo concluso, purche' compreso tra le ultime migliori proposte  in
denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori
proposte in denaro e in lettera.
   Per le opzioni su future su titoli di Stato negoziate nelle sedute
precedenti   per   le   quali   non   esistono   ne'  quotazioni  ne'
contrattazioni, il prezzo di chiusura e' fissato  dalla  cassa  sulla
base  della volatilita' implicita del prezzo di chiusura dell'opzione
con il  prezzo  di  esercizio  contiguo  e  piu'  prossimo  a  quello
at-the-money.
   Se  la  cassa  ritiene  che  il  prezzo  di  chiusura  come  sopra
determinato non  sia  rappresentativo  delle  condizioni  di  mercato
esistenti  al  momento  della  conclusione delle contrattazioni, essa
puo' determinare un diverso prezzo di chiusura.
   3. Per il FIB 30 il prezzo di chiusura e'  stabilito  dalla  cassa
secondo le modalita' di cui alla delibera.
   4.  I  prezzi di chiusura per i futures su titoli di Stato, per le
opzioni su future su titoli e per il FIB  30  sono  comunicati  dalla
cassa  agli  aderenti dopo la chiusura dei mercati per il tramite dei
sistemi telematici di contrattazione.
                              Art. 12.
            Calcolo dei margini di variazione giornalieri
   1.  Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie
di opzioni e' pari a:
     a) per le posizioni  contrattuali  in  essere  alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  precedente  e  ancora  in  essere, alla
differenza tra il valore al  prezzo  di  chiusura  della  giornata  e
quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;
     b)  per  le  posizioni  contrattuali  in  essere alla fine della
giornata di contrattazione precedente  e  chiuse  nella  giornata  di
contrattazione,   alla   differenza   tra  il  valore  al  prezzo  di
negoziazione e  il  valore  al  prezzo  di  chiusura  della  giornata
precedente;
     c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata
di  contrattazione,  alla  differenza  tra  il  valore  al  prezzo di
negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;
     d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della
giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di
negoziazione.
   Ai fini  del  calcolo  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)
precedenti:
    la  posizione  netta  ha  segno  negativo  se  la posizione e' in
vendita e segno positivo se e' in acquisto. Il margine di  variazione
ha  segno  positivo  se  deve  essere  ricevuto dall'aderente e segno
negativo se deve essere versato alla cassa;
    per  i  future  su  titoli   di   Stato,   l'ultimo   giorno   di
contrattazione   viene  utilizzato  il  prezzo  di  regolamento  alla
consegna determinato dal comitato di gestione.
                              Art. 13.
          Attivita' ammesse per la costituzione dei margini
   1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali
a garanzia delle posizioni in essere  possono  essere  costituiti  da
titoli  di  Stato  o  da  contante.  Le  specie  di  titoli  ammessi,
l'ammontare minimo ammesso e il  relativo  scarto  di  garanzia  sono
stabiliti dalla cassa e comunicati con apposita circolare.
   2. Il margine di variazione e' dovuto in contante.
                              Art. 14.
                Margini iniziali costituiti da titoli
   1. Se i titoli vengono depositati entro le ore 16 in uno dei conti
accentrati  in  titoli  di  cui al comma 2 aperti a nome della cassa,
sono  utilizzabili  a  partire  dal  giorno  della  costituzione  del
deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla cassa
alla  chiusura  delle  contrattazioni.  La  cassa  puo'  stabilire il
termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono piu'  valida
garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente
al  corrispondente  conto accentrato della cassa secondo le modalita'
stabilite dalla cassa stessa.
   2. Per ogni aderente generale ed individuale la cassa  dispone  di
un  conto  accentrato  in  titoli  proprio e/o di un conto terzi dove
vengono registrati i  titoli  costituiti  a  garanzia  ai  sensi  del
presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono
registrati  anche  i  titoli  costituiti  a  garanzia delle posizioni
relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.
   3.  Ai  fini  del  calcolo  delle  garanzie  costituite,  la cassa
registra nella propria procedura i titoli  contabilizzati  nei  conti
accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra
conti  proprio  e  terzi.  Il  controvalore  dei  titoli costituiti a
garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non  puo'  essere
utilizzato  per  coprire  i  margini  iniziali  dovuti  dall'aderente
sull'altro conto.
   4. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia in un conto
e' di ammontare superiore al  margini  iniziali  dovuti,  l'aderente,
entro  le ore 11, puo' chiedere alla cassa la restituzione dei titoli
eccedenti o il  loro  trasferimento  all'altro  conto  accentrato  in
titoli di cui al comma 2.
   5.  Le  cedole  maturate  e  le  somme eventualmente derivanti dal
rimborso a scadenza  dei  titoli  costituiti  a  garanzia  nei  conti
accentrati  in  titoli  proprio  e  terzi di cui al presente articolo
vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero  della
banca incaricata.
                              Art. 15.
                Costituzione di depositi in contante
   1.  Se  il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16
mediante deposito sul conto di gestione della  cassa,  lo  stesso  e'
utilizzabile  per coprire gli importi dovuti alla cassa alla chiusura
delle contrattazioni del giorno  di  deposito.  Il  deposito  avviene
secondo le modalita' stabilite dalla cassa stessa.
   2.  La  cassa registra le somme cosi' depositate aprendo a nome di
ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un  conto
terzi.  Per  gli  aderenti generali, le disponibilita' depositate sul
conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri
relativi alle posizioni  registrate  nei  conti  proprio  -  aderente
indiretto  e terzi - aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2,
delle disposizioni.
   3. Le disponibilita' cosi' costituite  possono  essere  utilizzate
unicamente   per  far  fronte  agli  oneri  relativi  alle  posizioni
registrate nei  conti  di  cui  all'art.  11,  comma  1  e  2,  delle
disposizioni,  secondo  quanto stabilito dai successivi articoli 16 e
17. Le disponibilita' in essere su un conto non possono essere  usate
per   far  fronte  agli  oneri  relativi  alle  posizioni  registrate
nell'altro conto.
   4. L'aderente  entro  le  ore  11  puo'  chiedere  alla  cassa  la
restituzione  del  contante  depositato in un conto che ecceda quello
necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16,
o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti
vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.
   5. Sulle disponibilita' costituite ai sensi del presente articolo,
la cassa riconosce un  interesse,  la  cui  misura  viene  comunicata
periodicamente.
                              Art. 16.
               Margini iniziali costituiti da contante
   1.   Se   il   controvalore   dei  titoli  costituiti  a  garanzia
distintamente per il conto terzi  e  per  il  conto  proprio  non  e'
sufficiente  a  coprire  interamente  il  relativo  margine  iniziale
dovuto, le disponibilita' in contante esistenti nei singoli conti  di
cui  all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi
dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti  proprio
e terzi.
                              Art. 17.
                  Contante da versare giornalmente
   1.  Alla  fine di ogni giornata di contrattazione la cassa calcola
l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve
versare o ricevere. Questo ammontare  viene  calcolato  distintamente
per  i  conti  proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il
sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi
confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art.  11,
comma  2,  delle  disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi
devono essere effettuati pagamenti distinti.
   2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1
vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei
margini  di  variazione  a  credito  o  a  debito  dell'aderente   e,
periodicamente  i  margini  di  regolamento  alla  scadenza,  i premi
relativi alle opzioni, le commissioni,  le  quote  di  adesione,  gli
eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme
ad  altro  titolo  dovute  alla  cassa  secondo  quanto stabilito con
proprie circolari dalla cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore
dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilita' in contante,  di
cui  al  precedenti artt. 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i
margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10,  la  differenza
viene  considerata  dalla  cassa  in  tale  calcolo.  La  parte delle
disponibilita' in contante  costituite  ai  sensi  dell'art.  15  che
eccede   l'importo   necessario  a  coprire  i  margini  iniziali  e'
utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al  margine
di  variazione,  alle  commissioni,  alle  quote  di  adesione e alle
eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla cassa.
   3. I pagamenti di cui  al  presente  articolo  vengono  effettuati
dagli  aderenti sul conto di gestione della cassa stessa. I pagamenti
agli aderenti vengono effettuati dalla cassa mediante  accrediti  sul
conto  di  gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca
incaricata.
   4. I  pagamenti  effettuati  dagli  aderenti  o  l'utilizzo  delle
disponibilita'  in  contante  in eccesso vengono imputate nell'ordine
alle  commissioni,  alle  quote  di  adesione,   alle   altre   somme
eventualmente dovute alla cassa, nonche' all'integrazione del margine
iniziale,  ai  margini  di variazione, ai margini di regolamento alla
scadenza e ai premi sulle opzioni.
                              Art. 18.
                 Margini aggiuntivi infragiornalieri
   1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 delle disposizioni, nel caso  in
cui  si  registri,  in  uno  o piu' mercati, una forte variazione dei
prezzi rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, la cassa
ha la facolta' di richiedere margini aggiuntivi  infragiornalieri  ai
soli  aderenti  generali  ed  individuali che abbiano una esposizione
complessiva,  calcolata   in   base   alle   posizioni   contrattuali
valorizzate  ai  prezzi  registrati  sui  mercati  in un dato momento
fissato  dalla  cassa,  superiore  alle  garanzie  complessive   gia'
depositate  presso  la  cassa  ai  sensi del precedente art. 13 e che
stiano,  inoltre,  registrando  una  perdita  sul mercato interessato
dalla variazione dei prezzi.
   2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 delle disposizioni, la cassa  ha
la  facolta'  di  richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri agli
aderenti generali ed individuali da  essa  determinati  in  relazione
all'entita'   dell'esposizione   calcolata  in  base  alle  posizioni
contrattuali  di  ogni  gruppo  di  classi,  valorizzate  al   prezzi
registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla cassa.
   3.  Nei  casi  di  cui all'art. 14, comma 3 delle disposizioni, la
cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi
infragiornalieri a tutti gli aderenti  generali  ed  individuali  che
abbiano una esposizione complessiva, calcolata in base alle posizioni
contrattuali  in  essere valorizzate ai prezzi registrati sui mercati
in un dato momento fissato dalla cassa, superiore alle garanzie  gia'
depositate presso la cassa stessa, al sensi del precedente art. 13.
   4.  I  margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante
entro il termine di volta in volta stabilito dalla cassa.
   5. Nei casi di cui al commi  1,  2,  e  3  l'importo  dei  margini
aggiuntivi  infragiornalieri  dovuto e' determinato dalla cassa sulla
base della posizione complessiva  dell'aderente  in  ogni  gruppo  di
classi ed e' pari alla differenza tra: il totale dei margini iniziali
e  di  variazione  calcolati,  su  tutte  le  posizioni  contrattuali
detenute dall'aderente e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati
in un dato momento fissato dalla cassa, e i margini  iniziali  pagati
ai sensi dell'art. 12, comma 5 delle disposizioni.
   6.  Nei  casi  di cui al comma 1, l'importo dei margini aggiuntivi
infragiornalieri  richiesto  e'  pari  al  minore  tra  gli   importi
calcolati come indicato alle seguenti lettere a) e b):
     a)  la  somma dei margini iniziali e di variazione calcolati, ai
sensi dei precedenti artt.  10  e  11,  sulla  base  delle  posizioni
contrattuali   relative   ai   gruppi  di  classi  del  solo  mercato
interessato  dalla  variazione  di  prezzo,  valorizzate  ai   prezzi
registrati sul mercato stesso nel momento stabilito dalla cassa;
     b) la somma algebrica delle garanzie complessive di cui al comma
3  e  dei margini iniziali e di variazione complessivamente calcolati
sulle posizioni contrattuali dell'aderente, relative a ciascun gruppo
di classe di ogni mercato.
   7. In caso di mancato versamento nei termini fissati  dalla  cassa
dei margini aggiuntivi infragiornalieri, la cassa sospende l'aderente
dalle negoziazioni sui mercati.
                              Art. 19.
                     Segnalazioni agli aderenti
   1.  Dopo  la  chiusura di ogni giornata di contrattazione la cassa
invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una  serie  di
tabulati  ad  ogni  aderente generale ed individuale. Questi tabulati
evidenziano,  separatamente  per  ciascun  conto,  gli  estremi   dei
contratti  stipulati  durante la giornata, la posizione netta di fine
giornata  e  della  giornata  precedente,  i  contratti  di   opzione
esercitati  ovvero  assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite
in titoli e in contante, i margini  iniziali  dovuti,  i  margini  di
variazione,  i margini di regolamento alla scadenza e la composizione
dell'ammontare del contante da versare di cui al precedente art. 17.
                              Art. 20.
               Annullamento delle operazioni concluse
   1.  I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono
annullati  dalla  cassa,  al  sensi  dell'art.  10,  comma  6,  delle
disposizioni,  a seguito di un apposita comunicazione del comitato di
gestione, per i contratti aventi come attivita' sottostante titoli di
Stato,  o  della  Consob  per  i  contratti  aventi  come   attivita'
sottostante  altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti
e gli estremi.
                              Art. 21.
                    Trasferimento delle posizioni
   1. Ai  sensi  dell  art.  10,  comma  7,  delle  disposizioni,  e'
consentito  il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel
conto di un aderente presso la cassa in quello di un altro  aderente.
Questo trasferimento e' consentito solo tra i conti terzi e/o i conti
terzi  -  aderente  indiretto  di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle
disposizioni, ovvero da un conto terzi di un  aderente  ad  un  conto
proprio  di  un  altro  aderente  e  non  viceversa.  Non sono invece
consentiti trasferimenti dai e nei conti proprio o proprio - aderente
indiretto di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni.
   2. Al fine di effettuare il  trasferimento  di  cui  al  comma  1,
l'intestatario   del   conto  dal  quale  la  posizione  deve  essere
trasferita e quello del conto nel  quale  la  posizione  stessa  deve
essere  trasferita  devono  fare una comunicazione scritta alla cassa
che precisi rispettivamente  il  conto  dal  quale  e  nel  quale  le
posizioni  vengono  trasferite. Per le richieste pervenute alla cassa
entro le ore 11,00, la cassa stessa  effettua  il  trasferimento  nel
medesimo  giorno  e  lo  evidenzia  alle  due parti interessate nelle
segnalazioni di cui all'art. 19. L'operazione si  ritiene  confermata
in mancanza di contestazioni che devono pervenire alla cassa entro le
ore 13 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento.
   3.  Se  un  aderente  indiretto  raggiunge  un  accordo  ai  sensi
dell'art. 9 delle disposizioni e dell'art. 5, comma 2,  del  presente
regolamento,   con  un  nuovo  aderente  generale,  sara'  l'aderente
indiretto stesso a  richiedere  alla  cassa  il  trasferimento  delle
posizioni  esistenti  sul  o  sui  conti di cui all'art. 11, comma 2,
delle disposizioni al  nuovo  aderente  generale  con  il  preventivo
accordo  di  quest'ultimo,  che deve essere comunicato alla cassa. Si
applica  quanto  previsto  nel  comma  2   riguardo   alla   conferma
dell'operazione.
                              Art. 22.
       Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti
                  da parte degli aderenti generali
   1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  delle  disposizioni, gli
aderenti generali devono registrare le  posizioni  di  cui  ai  conti
terzi - aderente indiretto in piu' conti, in ognuno dei quali vengono
registrati i contratti stipulati dall'aderente indiretto per conto di
un  determinato  committente.  Il committente dell'aderente indiretto
puo' essere identificato con il solo numero  di  conto.  I  contratti
stipulati   di  cui  ai  conti  proprio  -  aderente  indiretto  sono
registrati  dall'aderente  generale  in   un   apposito   conto.   Le
registrazioni  di  cui al presente comma sono effettuate in base alle
comunicazioni  fatte,  al  sensi  dell'art.  10,   comma   1,   delle
disposizioni,  dagli aderenti indiretti all'aderente generale tramite
i sistemi telematici di contrattazione.
   2.  I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente
generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte  in
acquisto  o  in  vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla
chiusura della giornata in ciascuno dei  conti  tenuti  dall'aderente
generale  stesso  di  cui  al  comma  1.  Alle posizioni aperte cosi'
calcolate vengono applicati i margini iniziali nella misura e secondo
le modalita' indicate al precedente art. 10.
   3. Fino al 25 novembre 1994, al fine di consentire  agli  aderenti
generali  di  ottenere  l'ammontare dei margini di cui al comma 2, le
posizioni di cui ai conti terzi - aderente indiretto potranno  essere
registrate  alternativamente in uno dei modi descritti nelle seguenti
lettere a) e b).  Queste  registrazioni  saranno  fatte  in  base  ad
apposite  segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto
all'aderente generale dopo la chiusura delle  contrattazioni.  Queste
segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla
tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le
modalita' di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.
    a)   I   contratti   stipulati   dagli  aderenti  indiretti,  che
determinano l'apertura di posizioni per  conto  dei  propri  clienti,
sono  registrati dall'aderente generale in un conto terzi - posizioni
aperte aderente  indiretto.  I  contratti  stipulati  dagli  aderenti
indiretti  per  conto dei propri clienti, che determinano la chiusura
delle posizioni precedentemente  poste  in  essere,  sono  registrati
dall'aderente  generale in un conto terzi - posizioni chiuse aderente
indiretto. La registrazione puo' limitarsi ad evidenziare l'ammontare
complessivo giornaliero di tali contratti.  L'ammontare  dei  margini
iniziali  e'  calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla
fine  della  giornata  precedente  alle  quali  vengono  sommate   le
operazioni   di  apertura  e  sottratte  le  operazioni  di  chiusura
effettuate nella giornata.
    b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per  conto  dei
propri  clienti  sono  registrati  dall'aderente generale in un conto
terzi - posizioni lunghe  aderente  indiretto  o  in  conto  terzi  -
posizione  corte  aderente  indiretto.  In  questi  due conti vengono
rispettivamente riportate  le  posizioni  aperte  in  acquisto  e  in
vendita  complessive  risultanti  a  fine  giornata. Queste posizioni
vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni  in
acquisto  e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei
conti intestati ai propri committenti.
                              Art. 23.
                 Procedura in caso di inadempimento
   1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un  aderente
inadempiente,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 15, commi 1, e 2,
delle disposizioni, la cassa:
     a) sospende l'aderente stesso e verifica le posizioni  nette  in
essere, registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente;
     b)  incarica  un aderente di realizzare tali posizioni nette sul
mercato,  effettuando  operazioni  distinte  se   piu'   conti   sono
interessati dalla procedura;
     c)  chiude,  in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente
di  cui  alla  lettera  b),  i  conti   dell'aderente   inadempiente,
trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera b) sul o sui
conti dell'aderente inadempiente;
     d)  calcola  l'ammontare  dovuto  complessivamente dall'aderente
inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli
importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e  c),  degli
importi  non  pagati  che  hanno  dato luogo all'inadempienza stessa,
delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla cassa nonche'  delle
spese da quest'ultima sostenute.
   2.  Per  coprire  l'ammontare  dovuto  dall'aderente, calcolato ai
sensi della lettera d) del  comma  1,  la  cassa  utilizza  eventuali
disponibilita'  in  contante costituite dall'aderente stesso ai sensi
del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la  cassa
procede   alla  vendita  delle  eventuali  disponibilita'  in  titoli
costituite dall'aderente al sensi del precedente art. 14.
   3.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono   effettuate
distintamente  per  il  conto  proprio  e  terzi dell'aderente. Se le
disponibilita' in contante e le garanzie  in  titoli  costituite  nel
conto  terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare
dovuto alla cassa, possono  essere  usate  a  questo  fine  eventuali
disponibilita'  in  titoli o in contante costituite nel conto proprio
dell'aderente,  che   eccedono   l'importo   necessario   a   coprire
l'ammontare  dovuto  alla  cassa  relativamente a quest'ultimo conto.
Eventuali disponibilita' in  eccesso  o  disponibilita'  in  contante
costituite  nel  conto  terzi  non  possono essere, invece, usate per
coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto  proprio.  Per  gli
aderenti  generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche
i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di
cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.
   4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi  di  liquidazione
del  contratto  quando  lo stesso implichi la consegna dei titoli, la
cassa utilizza le disponibilita' di cui al comma 2 per  acquistare  i
titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.
   5.  Al  termine  delle  procedure  di cui al presente articolo, le
disponibilita' in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario
a coprire  l'ammontare  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  vengono
restituite dalla cassa all'aderente inadempiente.
                              Art. 24.
               Inadempimento di un aderente indiretto
   1.  Nei  casi  di  cui  all'art  15,  comma 3, delle disposizioni,
l'aderente  generale   da'   immediata   comunicazione   alla   cassa
dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto.
Questa  comunicazione  deve  specificare  se  l'aderente  generale e'
disposto ad assumersi le  posizioni  registrate  nel  conto  terzi  -
aderente indiretto.
   2.  La cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione
dell'aderente indiretto e le posizioni  nette  esistenti  sul  o  sui
conti  di  quest'ultimo.  A seguito di tale comunicazione, l'aderente
generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio  -
aderente  indiretto,  a  valere  sul  proprio conto terzi. L'aderente
generale comunica quindi gli estremi  dei  contratti  stipulati  alla
cassa che procede al trasferimento delle relative posizioni dal conto
terzi   dell'aderente   generale   al   conto  proprio  dell'aderente
inadempiente.
   3. Se l'aderente generale e' disposto ai  sensi  del  comma  1  ad
assumersi  le  posizioni  contrattuali  registrate  nel conto terzi -
aderente indiretto  la  cassa  provvede  al  loro  trasferimento.  Se
l'aderente    generale   non   intende   assumersi   tali   posizioni
contrattuali,  la  chiusura del conto da parte dell'aderente generale
viene differita per un lasso di tempo non  superiore  a  3  ore,  per
consentire  alla  cassa  di  verificare  la  disponibilita'  di altri
aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3,
lettera c), delle disposizioni. La cassa comunica quindi all'aderente
generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della
posizione contrattuale in base a quanto previsto al  comma  2  ovvero
informandolo che tale posizione verra' trasferita ad altro aderente.
   4.  Nel  caso  in  cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la
posizione contrattuale inclusa nel conto terzi -  aderente  indiretto
sia  trasferita  ad  altro  aderente  generale,  l'aderente  generale
originario  trasmette  all'aderente  generale  che  si  assume   tali
posizioni  contrattuali  i titoli e il contante costituiti a garanzia
dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua  operativita'
per conto terzi.
                              Art. 25.
                        Esercizio anticipato
   1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla
scadenza  un  contratto di opzione deve notificarlo alla cassa per il
tramite del sistema telematico di contrattazione  entro  l'orario  di
chiusura del mercato.
   2.   I   contratti  uniformi  a  termine  options  possono  essere
esercitati soltanto  per  un'unita'  di  contrattazione,  cosi'  come
definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli.
   3.  La  notifica  di  esercizio  e'  considerata  nulla qualora la
negoziazione con la quale si e' aperta la posizione  venga  annullata
ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6, delle disposizioni, nello stesso
giorno in cui e' stata inviata la notifica.
   4. La notifica di esercizio correttamente inviata  alla  cassa  e'
accettata  con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente
assegnazione  dell'attivita'  sottostante  il  giorno  stesso   della
notifica.  Le  notifiche  di  esercizio accettate dalla cassa saranno
assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  abbiano  posizioni  corte  aperte della
stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di  esercizio,
rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9.
   5.  Gli  avvisi  di  assegnazione  saranno  inviati  agli aderenti
interessati  entro  l'orario  di  apertura  del  mercato  il   giorno
lavorativo  successivo  a  quello  di  ricezione da parte della cassa
della notifica di esercizio.
                              Art. 26.
                       Esercizio alla scadenza
   1. Alla data di scadenza dei contratti di opzione,  immediatamente
dopo  la  chiusura del mercato, la cassa invia agli aderenti generali
ed individuali una segnalazione di  esercizio  automatico  indicante,
separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
delle  disposizioni,  tutti  i  contratti di opzione in scadenza e il
prezzo  di  chiusura  dell'attivita'  sottostante,  evidenziando   le
opzioni   che,   salvo   quanto   previsto   al   comma   2,  saranno
automaticamente esercitate.
   2. Ricevuta la segnalazione di  esercizio  automatico,  l'aderente
puo' fornire alla cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in
scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - esercizio per eccezione
-,  diverse  da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette
istruzioni  di  esercizio  per  eccezione  devono essere inviate alla
cassa per il tramite del sistema telematico di  contrattazione  entro
il  termine,  successivo  alla  chiusura del mercato, stabilito dalla
cassa stessa.
   3. In assenza di  istruzioni  da  parte  dell'aderente,  la  cassa
procedera'   all'esercizio   automatico  delle  opzioni,  cosi'  come
indicate nella segnalazione di esercizio che  abbiano  un  prezzo  di
esercizio  inferiore  - nel caso di una call - o superiore - nel caso
di una put - al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante.
   4. Nel caso  di  esercizio  automatico  ovvero  di  esercizio  per
eccezione,  le  assegnazioni  dell'attivita' sottostante avvengono il
giorno stesso dell'esercizio.
   5. Nei casi di cui al comma 2, la cassa assegna,  secondo  criteri
casuali,   l'attivita'  sottostante  ad  una  controparte  che  abbia
posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione.
                              Art. 27.
             Liquidazione dei future su titoli di Stato
   1.  Gli  aderenti   che   al   termine   dell'ultimo   giorno   di
contrattazione  presentano posizioni contrattuali aperte su future su
titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni  per  il
tramite  delle  stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo
quanto stabilito dall'art. 12, comma  4,  del  decreto  e  dai  commi
successivi.
   2.  Entro  le  tre  ore  successive  alla  chiusura  del  mercato,
nell'ultimo  giorno  di  contrattazione  dei  future,  gli   aderenti
generali  ed  individuali  segnalano  alla  cassa  le posizioni lorde
complessive,  sia  in  acquisto  sia  in  vendita,  sottostanti  alla
posizione  netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte
in vendita devono altresi' segnalare alla  cassa  quali  titoli,  tra
quelli   compresi  nel  paniere  di  cui  allo  schema  contrattuale,
intendono    consegnare.    Le    indicazioni    fornite    impegnano
irrevocabilmente  l'aderente.  Qualora  i  titoli da consegnare siano
piu' di uno, la cassa  procede  all'abbinamento  delle  posizioni  in
consegna e in ritiro secondo criteri casuali.
   3.  Entro  le  ore  9,00  del  terzo  giorno antecedente quello di
liquidazione, la cassa:
    conferma  agli  aderenti  che  presentano  posizioni  aperte   in
vendita,  ovvero  alla  banca  incaricata, gli estremi dei titoli che
l'aderente deve consegnare e comunica il  controvalore  da  ricevere,
calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale;
    comunica   agli  aderenti  che  presentano  posizioni  aperte  in
acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi  dei  titoli  che
l'aderente  deve  ritirare  e  il  controvalore  che  l'aderente deve
pagare,  calcolato  secondo   i   criteri   previsti   dallo   schema
contrattuale.
   4.  Le  segnalazioni,  in  contropartita  con  la  cassa,  vengono
presentate con riferimento alla liquidazione giornaliera  coincidente
con la data di liquidazione prevista nei contratti.
   5.  Per i contratti futures su titoli di Stato, il regolamento dei
titoli e del contante avviene secondo le modalita' e i tempi previsti
per le liquidazioni  giornaliere.  Le  segnalazioni  alla  stanza  di
compensazione devono essere effettuate in contropartita con la cassa.
                              Art. 28.
                 Liquidazione dei contratti futures
                    con regolamento per contante
   1.  Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine
dell'ultimo giorno di  contrattazione,  il  cui  schema  contrattuale
prevede   il   regolamento   per   contante,   sono   liquidate   con
l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.
   La liquidazione del margine di regolamento alla  scadenza  avviene
il  primo  giorno  di  borsa  aperta  successivo all'ultimo giorno di
contrattazione.
   2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna  serie  di
futures e' pari a:
     a)  per  le  posizioni  contrattuali  in  essere alla fine della
giornata di  contrattazione  precedente  e  ancora  in  essere,  alla
differenza  tra il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per
il FIB 30, dal consiglio di borsa, ai sensi della delibera Consob  n.
8442  del  27  settembre  1994,  e quello al prezzo di chiusura della
giornata precedente;
     b) per le posizioni contrattuali aperte  nel  corso  dell'ultimo
giorno  di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di
negoziazione e il valore  al  prezzo  di  liquidazione  di  cui  alla
lettera a).
   Ai  fini  del  calcolo  di  cui alle lettere a) e b), la posizione
netta ha segno negativo  se  la  posizione  e'  in  vendita  e  segno
positivo  se  e' in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza
ha segno positivo se  deve  essere  ricevuto  dall'aderente  e  segno
negativo se deve essere versato alla cassa.
                              Capo III
                FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI
                   MENSILE E A CONTANTE GARANTITA
                              Art. 29.
     Commissioni e quote di partecipazione ai fondi di garanzia
         delle liquidazioni, mensile e a contante garantita
   1.  I  partecipanti  alla  liquidazione  mensile  e/o  a  contante
garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla  cassa,  per
la   gestione   dei  Fondi  di  cui  agli  articoli  17  e  25  delle
disposizioni, una quota annua di partecipazione.
   2. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1,
delle  disposizioni  sono  inoltre  tenuti  al   pagamento   di   una
commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla
cassa.
   3.  I  soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1
delle disposizioni che assolvono agli obblighi degli stessi  articoli
17  e  25  per  il  tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a
corrispondere alla cassa anche  una  commissione  annua  su  ciascuna
fideiussione  ed  una commissione a fronte di ogni singola variazione
eventualmente apportata alla fideiussione medesima.
   4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1,  2
e  3 e' stabilita dalla cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca
d'Italia.
                              Art. 30.
                 Versamento dei margini in contante
   1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25  comma  1
delle  disposizioni,  sono  tenuti a stipulare, dandone comunicazione
alla cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei
margini in contante, secondo le modalita'  e  nei  termini  stabiliti
dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993.
                              Art. 31.
                        Interesse sui margini
   1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e
25  delle disposizioni, la cassa riconosce un interesse la cui misura
viene comunicata periodicamente.
                              Art. 32.
             Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo
                    delle fideiussioni cauzionali
   1. I  criteri  e  le  modalita'  di  rilascio  ed  utilizzo  delle
fideiussioni  cauzionali  di  cui alla delibera Consob n. 7523 del 17
novembre 1993  sono  stabiliti  dalla  cassa  con  proprie  circolari
applicative.