IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 229  del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'allegato E alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, nel quale
e' compresa anche la direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee
n.  91/226/CEE  del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi
di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che al terzo e quarto
comma stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare
in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a  motore  e
dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  l'art.  72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e
10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in
materia di norme di omologazione e di contrassegno dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  ispirandosi
al diritto comunitario;
  Visto  l'art. 77 del nuovo codice della strada che al secondo comma
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti  a  decretare  in
materia di controlli di conformita' al tipo omologato;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991
relativa ai dispositivi antispruzzi di taluni veicoli a motore e  dei
loro rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE dei tipi di
veicoli  a  motore  e  dei  relativi  rimorchi, per quanto attiene ai
sistemi antispruzzo si intende:
    a)  per  "veicolo":  ogni  veicolo  a  motore   delle   categorie
internazionali  N definita nel decreto del Ministro dei trasporti del
29  marzo  1974  di  recepimento  della  direttiva  70/156/CEE,  come
modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387, destinato
a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di
quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25
km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O, ad
eccezione  dei  veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori delle
macchine agricole e forestali;
    b) per "sistema antispruzzi": ogni  sistema  atto  a  ridurre  la
polverizzazione  dell'acqua  verso l'alto da parte dei pneumatici del
veicolo in movimento.