Art. 4. 1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, puo' procedere in qualsiasi momento a controlli della conformita' dei dispositivi antispruzzo o dei veicoli alle prescrizioni del presente decreto. Tali controlli sono unicamente saltuari. 2. Qualora si accerti che dispositivi antispruzzo contrassegnati dal marchio di omologazione di cui all'art. 3 o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non siano conformi al tipo omologato, il Ministero prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformita' sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Le stesse disposizioni sono adottate qualora le autorita' omologanti di un altro Stato membro segnalino siffatta mancanza di conformita'. 3. Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di componente, per quanto riguarda un dispositivo antispruzzo, o dell'omologazione CEE di un veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzo, presa in base alle disposizioni applicative del presente decreto, deve essere motivata in maniera precisa e notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilita' di ricorso ammesse dalle norme vigenti nonche' del termine entro il quale il ricorso va presentato.