Art. 4.
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  -   Direzione   generale   della
motorizzazione   civile,   puo'  procedere  in  qualsiasi  momento  a
controlli della conformita' dei dispositivi antispruzzo o dei veicoli
alle  prescrizioni  del  presente  decreto.   Tali   controlli   sono
unicamente saltuari.
  2.  Qualora  si  accerti che dispositivi antispruzzo contrassegnati
dal marchio di omologazione di cui all'art. 3 o veicoli omologati  ai
sensi  del  presente decreto non siano conformi al tipo omologato, il
Ministero  prende  i  provvedimenti  necessari   per   garantire   la
conformita' degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere,
in   caso   di   non   conformita'   sistematica,  fino  alla  revoca
dell'omologazione CEE. Le stesse disposizioni sono  adottate  qualora
le  autorita'  omologanti di un altro Stato membro segnalino siffatta
mancanza di conformita'.
  3. Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di
componente,  per  quanto  riguarda  un  dispositivo  antispruzzo,   o
dell'omologazione   CEE   di   un   veicolo   per   quanto   concerne
l'installazione  dei  sistemi  antispruzzo,  presa   in   base   alle
disposizioni  applicative  del presente decreto, deve essere motivata
in maniera precisa e  notificata  all'interessato  con  l'indicazione
delle possibilita' di ricorso ammesse dalle norme vigenti nonche' del
termine entro il quale il ricorso va presentato.