IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, titolo VIII, art. 84, ultimo comma; Vista la delibera CIPE 30 marzo 1989, di nomina del funzionario incaricato delle operazioni in corso; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio; Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 559/93 che detta norme per la chiusura delle gestioni fuori bilancio inerenti il programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994 di accettazione delle dimissioni del funzionario e nomina di un nuovo funzionario; Vista la relazione inviata dal funzionario ai sensi dell'art. 2 della legge 559/93; Decreta: Art. 1. Le opere di cui agli elenchi allegati A, B e C sono trasferite entro il 30 giugno 1995 ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni a fianco di ciascuna opera indicati, i quali subentrano, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, al funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. La provvista finanziaria indicata a fianco delle opere quale importo da liquidare, nei suddetti elenchi allegati, e' trasferita nell'importo residuo all'atto del trasferimento, al comune o altro ente o amministrazione competente ed e' da questi utilizzata ai fini della chiusura, con i rispettivi consorzi realizzatori, della contabilita' finale concernente il complesso degli interventi affidati con la relativa convenzione e con eventuali atti aggiuntivi.