Art. 2.
   Per le opere realizzate nei comuni di Quarto, Pozzuoli, Brusciano,
Castelcisterna,  Massa  di  Somma, Casoria, Boscoreale, Afragola e S.
Antimo,  per  le  quali  il  trasferimento  delle  medesime  e'  gia'
avvenuto,  il  funzionario  provvede  entro  il  31  dicembre  1994 a
trasferire gli importi ancora da liquidare,  riportati  nei  predetti
allegati,   rimettendoli   ai   comuni,   agli  enti  ed  alle  altre
amministrazioni   competenti   per   la   chiusura   delle   relative
contabilita'.
   Il  trasferimento delle opere completate va effettuato entro il 31
dicembre 1994.
   Per le opere non cantierate alla  data  del  presente  decreto  il
trasferimento  ai  comuni,  enti  ed  amministrazioni  competenti  va
effettuato entro il 28 febbraio 1995 relativamente a quelle opere che
per detta data non risultino cantierate o cantierabili.