Art. 2. Per le opere realizzate nei comuni di Quarto, Pozzuoli, Brusciano, Castelcisterna, Massa di Somma, Casoria, Boscoreale, Afragola e S. Antimo, per le quali il trasferimento delle medesime e' gia' avvenuto, il funzionario provvede entro il 31 dicembre 1994 a trasferire gli importi ancora da liquidare, riportati nei predetti allegati, rimettendoli ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni competenti per la chiusura delle relative contabilita'. Il trasferimento delle opere completate va effettuato entro il 31 dicembre 1994. Per le opere non cantierate alla data del presente decreto il trasferimento ai comuni, enti ed amministrazioni competenti va effettuato entro il 28 febbraio 1995 relativamente a quelle opere che per detta data non risultino cantierate o cantierabili.