Art. 3.
   Per  i trasferimenti effettuati ai sensi dei precedenti articoli 1
e  2,  viene  redatto  dal  funzionario,  per  ciascun  ente   e   in
contraddittorio  col medesimo, verbale di trasferimento delle opere e
dei fondi. Qualora il  rappresentante  dell'ente,  tempestivamente  e
formalmente  convocato, non si presenti, il funzionario puo' chiedere
al Presidente della Giunta Regionale, il quale deve provvedere  entro
20  giorni,  la  nomina  di  un  commissario  ad  acta  che  provveda
all'adempimento in nome e per conto dell'ente assente.
   Il trasferimento delle opere viene effettuato nello stato  in  cui
si trovano, anche se abusivamente occupate o danneggiate da terzi.
   Contestualmente ai trasferimenti di cui ai predetti articoli 1 e 2
il   funzionario   procede,   per   quote  di  competenza,  anche  al
trasferimento delle restanti disponibilita' sulla  somma  globale  di
lire  120  miliardi assegnata con delibere CIPE del 31 gennaio 1992 e
del 25 marzo 1992 finalizzata per lire 50 miliardi  alla  riattazione
degli  alloggi  e  delle  opere  occupati  abusivamente e per lire 70
miliardi  agli  interventi  di   manutenzione   per   assicurare   la
fruibilita' delle opere realizzate.