Art. 3. Per i trasferimenti effettuati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, viene redatto dal funzionario, per ciascun ente e in contraddittorio col medesimo, verbale di trasferimento delle opere e dei fondi. Qualora il rappresentante dell'ente, tempestivamente e formalmente convocato, non si presenti, il funzionario puo' chiedere al Presidente della Giunta Regionale, il quale deve provvedere entro 20 giorni, la nomina di un commissario ad acta che provveda all'adempimento in nome e per conto dell'ente assente. Il trasferimento delle opere viene effettuato nello stato in cui si trovano, anche se abusivamente occupate o danneggiate da terzi. Contestualmente ai trasferimenti di cui ai predetti articoli 1 e 2 il funzionario procede, per quote di competenza, anche al trasferimento delle restanti disponibilita' sulla somma globale di lire 120 miliardi assegnata con delibere CIPE del 31 gennaio 1992 e del 25 marzo 1992 finalizzata per lire 50 miliardi alla riattazione degli alloggi e delle opere occupati abusivamente e per lire 70 miliardi agli interventi di manutenzione per assicurare la fruibilita' delle opere realizzate.