Art. 4.
   Il  personale  in  servizio  per  comando  o  distacco  presso  le
strutture  commissariali,  indicato  negli  elenchi   trasmessi   dal
funzionario   al   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica con nota del 16 maggio  1994,  n.  263,  deve  gradualmente
rientrare  nella  propria amministrazione di provenienza in relazione
all'entita' delle opere trasferite  ed alla sua utilizzazione per  la
ultimazione dei lavori.
   La  gradualita',  la  professionalita' ed il livello del personale
oggetto di rientro sono determinati dal funzionario in modo che entro
il 31 dicembre 1994 almeno il  50%  del  predetto  personale  rientri
nella  propria  amministrazione  di provenienza. Il trasferimento del
restante personale comandato o  distaccato  deve  avvenire  entro  il
termine del 30 giugno 1995.
   Entro  lo  stesso  termine  del  30  giugno  1995  il  Funzionario
determina la cessazione del rapporto con il personale a contratto  in
servizio  presso  le  strutture  commissariali alla data del presente
decreto.