Art. 4. Il personale in servizio per comando o distacco presso le strutture commissariali, indicato negli elenchi trasmessi dal funzionario al Ministero del bilancio e della programmazione economica con nota del 16 maggio 1994, n. 263, deve gradualmente rientrare nella propria amministrazione di provenienza in relazione all'entita' delle opere trasferite ed alla sua utilizzazione per la ultimazione dei lavori. La gradualita', la professionalita' ed il livello del personale oggetto di rientro sono determinati dal funzionario in modo che entro il 31 dicembre 1994 almeno il 50% del predetto personale rientri nella propria amministrazione di provenienza. Il trasferimento del restante personale comandato o distaccato deve avvenire entro il termine del 30 giugno 1995. Entro lo stesso termine del 30 giugno 1995 il Funzionario determina la cessazione del rapporto con il personale a contratto in servizio presso le strutture commissariali alla data del presente decreto.