Art. 5. Il funzionario incaricato provvede entro il 30 giugno 1995 alla: a) chiusura della contabilita'; b) rendicontazione al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti delle somme spese e delle somme trasferite secondo le modalita' stabilite dal decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 599/93.