Art. 5.
   Il funzionario incaricato provvede entro il 30 giugno 1995 alla:
      a) chiusura della contabilita';
      b)  rendicontazione  al  Ministro  del tesoro ed alla Corte dei
conti delle somme spese e delle somme trasferite secondo le modalita'
stabilite dal decreto da emanarsi ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,
della legge n. 599/93.