Art. 6. I comuni, gli enti e le amministrazioni di cui agli allegati A, B e C devono, entro il 30 giugno 1996, provvedere all'ultimazione dei lavori ed, entro il 30 settembre 1996, devono rendicontare al CIPE sulla conclusione delle realizzazioni e sui pagamenti effettuati a chiusura delle contabilita'. Entro lo stesso termine del 30 settembre 1996 i comuni, gli enti e le amministrazioni di cui al comma precedente devono indicare le opere non realizzabili o comunque non realizzate e versare in entrata allo Stato i finanziamenti trasferiti dal funzionario a fronte delle opere non realizzate o per la parte non realizzata delle opere stesse, nonche' le eventuali eccedenze derivanti dalla chiusura delle contabilita' relative alle opere e somme trasferite. Per le opere trasferite ai comuni e non ancora assegnate alle amministrazioni destinatarie, i comuni subentrati al funzionario provvedono all'assegnazione delle opere stesse in gestione definitiva e in proprieta' agli aventi titolo. Roma, 4 novembre 1994 Il Ministro: PAGLIARINI Registrato alla Corte dei conti 2 dicembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238