Art. 6.
   I  comuni, gli enti e le amministrazioni di cui agli allegati A, B
e C devono, entro il 30 giugno 1996, provvedere  all'ultimazione  dei
lavori  ed,  entro  il 30 settembre 1996, devono rendicontare al CIPE
sulla conclusione delle realizzazioni e sui  pagamenti  effettuati  a
chiusura delle contabilita'.
   Entro lo stesso termine del 30 settembre 1996 i comuni, gli enti e
le  amministrazioni  di  cui  al  comma precedente devono indicare le
opere non realizzabili o comunque non realizzate e versare in entrata
allo Stato i finanziamenti trasferiti dal funzionario a fronte  delle
opere  non  realizzate  o  per  la  parte  non realizzata delle opere
stesse, nonche' le eventuali eccedenze derivanti dalla chiusura delle
contabilita' relative alle opere e somme trasferite.
   Per le opere trasferite ai comuni  e  non  ancora  assegnate  alle
amministrazioni  destinatarie,  i  comuni  subentrati  al funzionario
provvedono all'assegnazione delle opere stesse in gestione definitiva
e in proprieta' agli aventi titolo.
   Roma, 4 novembre 1994
                                              Il Ministro: PAGLIARINI
Registrato alla Corte dei conti 2 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238