Art. 2. 1. La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore stabilire detta lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di cartello, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati. 2. Il presente decreto non preclude la possibilita' di riportare l'elenco degli ingredienti per singoli prodotti accanto alla relativa denominazione di vendita.