Art. 3.
  1.  I  semilavorati  o preparati, utilizzati nella preparazione dei
prodotti di cui al presente decreto,  devono  essere  menzionati  col
nome dei singoli ingredienti che li compongono.
  2.  Tali  ingredienti, qualora coincidano con quelli utilizzati dal
fabbricante del prodotto finito, devono essere  menzionati  una  sola
volta.