Art. 3.
          Imprese non aventi obbligo di iscrizione all'Albo
  Le  imprese  che  esercitano  l'autotrasporto  esclusivamente   con
veicoli  di massa complessiva fino alle 6 tonnellate, che risultavano
iscritte  all'Albo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285 e che intendono mantenere tale
iscrizione, sono tenute a versare con le modalita' di cui al  secondo
comma dell'art. 1, la quota di L. 6.000 per ciascun veicolo dalla cui
carta  di  circolazione  risulti che lo stesso sia adibito ad "uso di
terzi".
  Le imprese di  cui  al  precedente  comma  che  non  provvedano  al
versamento  della  relativa  quota  entro  il  31 marzo 1995, perdono
definitivamente titolo al mantenimento dell'iscrizione.