Art. 3. Imprese non aventi obbligo di iscrizione all'Albo Le imprese che esercitano l'autotrasporto esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino alle 6 tonnellate, che risultavano iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che intendono mantenere tale iscrizione, sono tenute a versare con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 1, la quota di L. 6.000 per ciascun veicolo dalla cui carta di circolazione risulti che lo stesso sia adibito ad "uso di terzi". Le imprese di cui al precedente comma che non provvedano al versamento della relativa quota entro il 31 marzo 1995, perdono definitivamente titolo al mantenimento dell'iscrizione.