Art. 2.
  Il   commissario   liquidatore   potra'   provvedere  con  apposita
convenzione al trasferimento d'ufficio del  portafoglio  assicurativo
della  sopraindicata  societa',  ai sensi e con le modalita' previste
dall'art. 88 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.