Art. 2. Normativa generale per le aree 1 e 2: Sono interdetti i seguenti interventi nelle aree contraddistinte dai numeri 1 e 2: a) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse; b) la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni, allo svolgimento dei compiti di istituto da parte di enti pubblici secondo le norme previste dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29; c) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica, ivi compreso l'addestramento dei cani nonche' la raccolta e la distruzione di uova e nidi; d) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, con particolare riferimento agli esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli ed i reperti mineralogici, paleontologici, paletnologici e storico-archeologici; e) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere. Normativa particolare per le aree 1: Nell'area contraddistinta dal n. 1, oltre a quanto previsto dalla normativa generale, e' vietato: a) manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali; b) aprire nuove strade o piste di penetrazione con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente. L'apertura di eventuali strade o piste carrabili dovra' essere comunque autorizzata dalle competenti autorita' regionali; c) effettuare qualsiasi intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; tali interventi devono essere sottoposti al parere congiunto degli assessorati regionali all'urbanistica e tutela ambientale ed alla programmazione parchi; d) accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole, che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia; installare campeggi e bivacchi; e) abbandonare animali domestici; f) apporre nuova segnaletica pubblicitaria e rinnovare le relative concessioni esistenti; g) distruggere o raccogliere le specie vegetali selvatiche o parte di esse, con l'esclusione delle specie eduli e della canna comune; h) introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio; i) eseguire qualsiasi taglio boschivo e manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e degli interventi strettamente indispensabili a garantire la stabilita' degli edifici storico-archeologici nonche' gli interventi fito-sanitari ritenuti necessari nelle aree boscate; l) trasformare le utilizzazioni agricole e pastorali a carattere estensivo attualmente esistenti; m) praticare pascolo all'interno delle aree boschive e nelle fasce di vegetazione dunale; n) modificare il regime delle acque, ferme restando le competenze di carattere statale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Fanno eccezione gli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumita', alla corretta conduzione dei fondi agricoli o al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi; o) usare i fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio delle attivita' agricole. Per le zone sottoindicate, sempre insistenti nell'area 1, sono previste le seguenti prescrizioni: relativamente all'area denominata "Macchia Grande di Galeria - Macchia del Quartaccio", l'utilizzazione del patrimonio forestale sara' regolata dal piano di assestamento forestale redatto dall'ente proprietario dell'area ed improntato a criteri di selvicoltura naturalistica volti al mantenimento e al recupero delle caratteristiche ecologiche originarie del bosco. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale sono sospesi tutti gli interventi sul patrimonio arboreo o arbustivo ad eccezione di quelli strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e dei danni alla pubblica incolumita'; relativamente alle aree che includono i corsi d'acqua di seguito elencati e limitatamente al tratto del loro corso interno alle aree perimetrate e' vietato l'esercizio della pesca nei: collettore generale delle acque alte; collettore generale delle acque basse (sponda orografica destra); fosso dei Tre Denari e fosso delle Pagliete; fosso delle Cadute; e' vietata ogni alterazione della vegetazione ripariale nonche' ogni alterazione delle caratteristiche ambientali del fiume Arrone, dalla sua intersezione con il perimetro individuato nel decreto n. 428 del 28 luglio 1987 per l'individuazione dell'area di interesse naturalistico, fino alla foce. La determinazione delle zone 1, 2 e 3, e' stata effettuata su cartografia in scala 1:25.000 ed e' depositata presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturno, 58. I perimetri delle zonizzazioni riportati nell'allegato 1 debbono essere interpretati con l'approssimazione dovuta al rapporto di riduzione (vedi scala grafica).