Art. 2.
Normativa generale per le aree 1 e 2:
  Sono  interdetti  i  seguenti interventi nelle aree contraddistinte
dai numeri 1 e 2:
    a)  l'apertura  di  nuove  cave  o  la  riattivazione  di  quelle
dismesse;
    b)  la  circolazione  di  mezzi  motorizzati  al  di  fuori della
viabilita' esistente, fatta eccezione  per  i  mezzi  necessari  alla
conduzione  agricola  dei  terreni,  allo  svolgimento dei compiti di
istituto da parte di enti pubblici secondo le  norme  previste  dalla
legge regionale 30 marzo 1987, n. 29;
    c)  l'esercizio  della  caccia  e dell'uccellagione praticate con
qualsiasi  mezzo,  nonche'  ogni  forma  di  disturbo   della   fauna
selvatica,  ivi compreso l'addestramento dei cani nonche' la raccolta
e la distruzione di uova e nidi;
    d)  il  danneggiamento  e  la  raccolta  delle  specie   vegetali
spontanee,   con   particolare  riferimento  agli  esemplari  arborei
vetusti, a filari di  alberi,  a  siepi  o  formazioni  vegetazionali
arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli ed i
reperti     mineralogici,     paleontologici,     paletnologici     e
storico-archeologici;
    e) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.
Normativa particolare per le aree 1:
  Nell'area contraddistinta dal n. 1, oltre a quanto  previsto  dalla
normativa generale, e' vietato:
    a)  manomettere  ed  alterare  o  danneggiare in qualsiasi modo i
biotopi naturali;
    b) aprire nuove strade o piste di penetrazione  con  l'esclusione
di  interventi  finalizzati  al  restauro  ambientale,  alla gestione
economica dei  fondi,  alla  fruizione  controllata  delle  aree,  al
recupero del patrimonio storico-archeologico esistente. L'apertura di
eventuali strade o piste carrabili dovra' essere comunque autorizzata
dalle competenti autorita' regionali;
    c)   effettuare   qualsiasi   intervento   di  modificazione  del
territorio o di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli  interventi
di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  o  di ristrutturazione
finalizzata  al  riuso  dei   manufatti   esistenti   per   attivita'
compatibili  con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; tali interventi
devono  essere  sottoposti  al  parere  congiunto  degli  assessorati
regionali  all'urbanistica e tutela ambientale ed alla programmazione
parchi;
    d) accendere fuochi, con l'esclusione di limitati  interventi  di
bruciatura  dei  residui di lavorazioni agricole, che dovranno essere
eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla
macchia; installare campeggi e bivacchi;
    e) abbandonare animali domestici;
    f)  apporre  nuova  segnaletica  pubblicitaria  e  rinnovare   le
relative concessioni esistenti;
    g)  distruggere  o  raccogliere  le  specie vegetali selvatiche o
parte di esse, con l'esclusione delle  specie  eduli  e  della  canna
comune;
    h)  introdurre  nelle  aree  non  agricole  specie  vegetali  non
appartenenti  alla  flora  spontanea  o  alla  flora  inserita   come
componente  paesaggistica  in  tempi remoti e divenuta caratteristica
per il paesaggio;
    i)  eseguire qualsiasi taglio boschivo e manomettere la copertura
arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi  necessari
a  prevenire  gli  incendi, i danni alla pubblica incolumita' e degli
interventi strettamente  indispensabili  a  garantire  la  stabilita'
degli    edifici    storico-archeologici   nonche'   gli   interventi
fito-sanitari ritenuti necessari nelle aree boscate;
    l) trasformare le utilizzazioni agricole e pastorali a  carattere
estensivo attualmente esistenti;
    m)  praticare  pascolo  all'interno  delle  aree boschive e nelle
fasce di vegetazione dunale;
    n) modificare il regime delle acque, ferme restando le competenze
di carattere  statale  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616. Fanno eccezione gli interventi
destinati alla  tutela  della  pubblica  incolumita',  alla  corretta
conduzione  dei  fondi  agricoli  o al ripristino e ricostituzione di
ambienti umidi;
    o) usare i fitofarmaci antiparassitari e  pesticidi  di  prima  e
seconda categoria nell'esercizio delle attivita' agricole.
  Per  le  zone  sottoindicate,  sempre  insistenti nell'area 1, sono
previste le seguenti prescrizioni:
   relativamente all'area denominata "Macchia  Grande  di  Galeria  -
Macchia  del  Quartaccio",  l'utilizzazione  del patrimonio forestale
sara' regolata dal piano di assestamento forestale redatto  dall'ente
proprietario  dell'area  ed  improntato  a  criteri  di  selvicoltura
naturalistica   volti   al   mantenimento   e   al   recupero   delle
caratteristiche     ecologiche    originarie    del    bosco.    Fino
all'approvazione del piano di  assestamento  forestale  sono  sospesi
tutti  gli interventi sul patrimonio arboreo o arbustivo ad eccezione
di quelli strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e dei
danni alla pubblica incolumita';
   relativamente alle aree che includono i corsi d'acqua  di  seguito
elencati  e  limitatamente al tratto del loro corso interno alle aree
perimetrate e' vietato l'esercizio della pesca nei:
    collettore generale delle acque alte;
    collettore generale delle acque basse (sponda orografica destra);
    fosso dei Tre Denari e fosso delle Pagliete;
    fosso delle Cadute;
    e' vietata ogni alterazione della vegetazione  ripariale  nonche'
ogni  alterazione  delle caratteristiche ambientali del fiume Arrone,
dalla sua intersezione con il perimetro individuato  nel  decreto  n.
428  del  28  luglio 1987 per l'individuazione dell'area di interesse
naturalistico, fino alla foce.
  La determinazione delle zone 1, 2  e  3,  e'  stata  effettuata  su
cartografia  in  scala  1:25.000 ed e' depositata presso il Ministero
dell'ambiente - Servizio conservazione della natura -  Via  Volturno,
58.
  I  perimetri  delle  zonizzazioni riportati nell'allegato 1 debbono
essere interpretati  con  l'approssimazione  dovuta  al  rapporto  di
riduzione (vedi scala grafica).