Art. 12. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potra' essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sara' annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete", ed in tale comunicazione verra' indicato il termine ultimo entro il quale gli "specialisti" potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli "specialisti" stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni ne' superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.