Art. 12.
  Non appena ultimate le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  agli
articoli  precedenti,  potra'  essere  disposta  l'emissione  di  una
seconda tranche dei buoni di cui  al  presente  decreto,  di  importo
massimo  non  superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" di cui al menzionato  art.    4  del
decreto  ministeriale  24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche
sara' annunciata con apposito comunicato  stampa.  Tali  informazioni
saranno  inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete", ed in tale
comunicazione verra' indicato il termine ultimo entro  il  quale  gli
"specialisti"  potranno  inoltrare  le  domande  di partecipazione al
collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare
agli "specialisti" stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili  per
l'inoltro delle domande medesime.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta  di  emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata  con  le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  8  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'intero  importo  del  collocamento supplementare.
Eventuali richieste di  importo  non  multiplo  del  taglio  unitario
minimo  del  prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in  considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.