Art. 17.
  Le sottoscrizioni, da effettuare per  il  tramite  della  Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria
centrale  dello  Stato,  a  cura  del  cassiere  del debito pubblico,
mediante  versamento  del  contante  o  su  presentazione  di  titoli
nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle  richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1
dicembre 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 3 gennaio 1995
e termineranno il giorno precedente la data di  iscrizione  nel  Gran
libro  del  debito  pubblico  dei  buoni  del Tesoro poliennali della
prossima emissione.
  La  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle   suddette
sottoscrizioni,  rilascera' quietanze di versamento al bilancio dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione   degli   articoli   precedenti,  dei  nuovi  buoni
nominativi da emettere,  che  fruttano  interessi  dalla  data  delle
quietanze  stesse.  In  caso di presentazione di titoli nominativi da
reimpiegare, il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per  il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra   il   capitale   nominale   stesso  ed  il  relativo  prezzo  di
aggiudicazione,  nonche'  l'eventuale  importo  corrispondente   alla
frazione  inferiore  a  lire  centomila  del titolo presentato; sara'
operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge
19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della  suddetta
legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.