Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei
titoli da rimborsare e  il  prezzo  di  aggiudicazione  dei  predetti
buoni,  tenendo  conto  dell'arrotondamento  alle  cinque  lire,  per
difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui
al  presente  decreto,  ai  fini  della  applicazione  della ritenuta
fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane
quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito.
  "La riapertura della presente emissione potra' avvenire  anche  nel
corso   dell'anno   1995   e   l'importo   relativo   concorrera'  al
raggiungimento del limite massimo di indebitamento  previsto  per  lo
stesso anno 1995".