Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,  le banche, nonche' le societa' d'intermediazione mobiliare
iscritte all'albo istituito presso la Consob  ai  sensi  dell'art.  3
della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano le attivita'
indicate nei punti a), b) e c) dell'art.  1,  comma  1,  della  legge
medesima.  Detti  operatori partecipano in proprio e per conto terzi,
ad eccezione della Banca d'Italia che  partecipa  esclusivamente  per
conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.