Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione  delle  aste  tramite  la Rete nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.
  Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli  operatori  partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".