Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore, devono  pervenire,  entro  le
ore   13   del  giorno  30  dicembre  1994,  esclusivamente  mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia continuera' a presentare  la  propria  richiesta,
unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito
modulo, inserito in busta chiusa.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.