Art. 9.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un  funzionario
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a cio' delegato, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da
cui  risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto
mediante  comunicato  stampa   nel   quale   verra'   altresi'   data
l'informazione   relativa   alla   quota   assegnata   in  asta  agli
"specialisti".