IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario  nazionale  avvenga con le modalita' previste dall'art. 19,
comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538,  concernente  disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994), che  ha  determinato  la  quota  del  Fondo
sanitario  nazionale  1994 per la parte in conto capitale in lire 300
miliardi;
  Vista la nota in data 1 aprile 1994 del Ministero  del  bilancio  e
della  programmazione  economica, con la quale veniva evidenziato che
sul predetto  importo  di  300  miliardi  gravavano  anche  le  somme
destinate   al   pagamento  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui
autorizzati dalla legge  finanziaria  1992  (circa  160  miliardi  di
lire);
  Vista  la legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni
per l'assestamento del bilancio  dello  Stato  e  dei  bilanci  delle
aziende  autonome  per l'anno finanziario 1994, con la quale e' stato
reintegrato l'intero stanziamento di 300 miliardi di lire;
  Visto l'art.  20  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  successive
modificazioni  che  prevede  l'esclusione  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome  dalla  ripartizione del Fondo
sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;
  Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 201 del 29 agosto 1990, con la
quale   e'  stato  previsto  che  le  regioni  possono  destinare  le
disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti
relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico,  pur
considerando  che  anche per l'anno 1994 gli interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi
pluriennali, secondo quanto disposto  dall'art.  20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67;
  Vista  la  proposta  del  Ministro della sanita' in data 31 ottobre
1994;
  Ritenuto di condividere i  criteri  ed  i  parametri  proposti  dal
Ministro della sanita';
  Considerato  che  la  Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 13
ottobre 1994, ha espresso il proprio parere favorevole;
                              Delibera:
  Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1994  -  parte  in
conto  capitale  - pari a lire 300 miliardi e' accantonata, in attesa
di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro della sanita',
la soma di lire 19 miliardi.
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1994  - parte in conto capitale e' assegnata alle regioni interessate
la somma di  lire  281  miliardi  per  le  esigenze  di  manutenzione
straordinaria  e  per  gli  acquisti  delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete, nonche' per gli  interventi  urgenti
relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico.
  Detto  importo e' ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte
integrante della presente deliberazione.
   Roma, 22 novembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti, il 28 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio 252