IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1994 per la parte in conto capitale in lire 300 miliardi; Vista la nota in data 1 aprile 1994 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva evidenziato che sul predetto importo di 300 miliardi gravavano anche le somme destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati dalla legge finanziaria 1992 (circa 160 miliardi di lire); Vista la legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994, con la quale e' stato reintegrato l'intero stanziamento di 300 miliardi di lire; Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990; Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale e' stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1994 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 31 ottobre 1994; Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanita'; Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 13 ottobre 1994, ha espresso il proprio parere favorevole; Delibera: Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale - pari a lire 300 miliardi e' accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro della sanita', la soma di lire 19 miliardi. A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale e' assegnata alle regioni interessate la somma di lire 281 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonche' per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico. Detto importo e' ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 22 novembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti, il 28 dicembre 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio 252