AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 1994, n. 70 del 25 marzo 1994, n. 119 del 24 maggio 1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994 e n. 272 del 21 novembre 1994). Art. 1. 1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. 2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilita' previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potra' utilizzare le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33. (( 2-bis. I dirigenti delle societa' finanziarie caposettore, )) (( delle societa' di servizi e delle societa' di servizi )) (( finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei )) (( trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2- quater, )) (( del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come )) (( previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si )) (( provvede con le modalita' e i limiti di cui all'articolo 4, )) (( comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. )) (( 598. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 487/1992, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: "Art. 2. - 1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito societa' controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano gia' provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonche' il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle societa' controllate dall'ente stesso che controllano altre societa'. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' tenuti ai predetti adempimenti. 2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle societa' controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, individui: a) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi; b) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure piu' idonee perche' le societa' dismettano l'esercizio delle relative attivita'; c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i previdibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b); d) i principi di ristrutturazione delle societa' operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verra' specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1. 3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore puo' richiedere a tali societa' proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria". - Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) prevede che: "Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3, della presente legge, dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3". - Per il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5. - Il comma 2-quater dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 487/1992 prevede che: "Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art. 4, comma 14, il trattamento sara' corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da societa' controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure da societa' risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro". - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 516/1994 si veda in nota all'art. 10.