AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  23  novembre  1993,  n.
471,  21  gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994,
n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e  19  settembre  1994,  n.  545".  I
DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al presente
decreto, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    18
del  24  gennaio  1994, n. 70 del 25 marzo 1994, n. 119 del 24 maggio
1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre  1994  e  n.
272 del 21 novembre 1994).
                               Art. 1.
  1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento
industria  manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto
ricorso   agli   interventi   ordinari  e  straordinari  della  Cassa
integrazione guadagni per il periodo massimo  previsto  dall'articolo
1,  comma  9,  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, possono essere
ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione  delle  procedure
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  dello stesso decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei
mesi.
  2.  Allo  scopo  di  assicurare  fino  alla  cessione delle aziende
interessate  i  livelli  produttivi,  anche   minimi,   mediante   il
mantenimento  in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso
agli interventi ordinari  e  straordinari  della  Cassa  integrazione
guadagni,  ovvero  da  messa in mobilita' previsti dalla legge n. 223
del 1991, devono intendersi a carico della  gestione  liquidatoria  i
relativi  costi  retributivi.  A  tal fine il commissario liquidatore
potra' utilizzare le disponibilita' di cui all'articolo 5,  comma  3,
ultimo   periodo,   del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.
(( 2-bis. I dirigenti delle societa' finanziarie caposettore,      ))
(( delle societa' di servizi e delle societa' di servizi           ))
(( finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei        ))
(( trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2- quater,          ))
(( del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con     ))
(( modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come        ))
(( previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si        ))
(( provvede con le modalita' e i limiti di cui all'articolo 4,     ))
(( comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.  ))
(( 598.                                                            ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'intero art.  2  del  D.L.  n.
          487/1992,  recante  soppressione dell'Ente partecipazioni e
          finanziamento industria manifatturiera - EFIM:
             "Art.  2.  -  1.  Entro  il  31   dicembre   1992,   gli
          amministratori  e  il  collegio  sindacale  gia'  in carica
          presso l'ente soppresso  nonche'  gli  amministratori  e  i
          collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a
          norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice
          civile  con decreto del Ministro del tesoro su proposta del
          commissario liquidatore, di seguito  societa'  controllate,
          consegnano  allo stesso commissario liquidatore, ove non vi
          abbiano gia' provveduto, lo stato  patrimoniale,  il  conto
          economico,  il  bilancio  consolidato  e  i  bilanci  delle
          singole societa', tutti alla data del 18  luglio  1992,  da
          essi  sottoscritti,  nonche'  il  bilancio consolidato alla
          data del 31  dicembre  1991  dell'ente  soppresso  e  delle
          societa' controllate dall'ente stesso che controllano altre
          societa'. A tali effetti il commissario liquidatore convoca
          gli  amministratori  e il collegio sindacale gia' in carica
          presso l'ente soppresso  nonche'  gli  amministratori  e  i
          collegi   sindacali   delle  societa'  tenuti  ai  predetti
          adempimenti.
             2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore
          presenta al Ministro del tesoro un programma che,  al  fine
          di  realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la
          razionalizzazione industriale delle  societa'  controllate,
          nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri,
          anche   tenuto   conto  di  quanto  previsto  dall'art.  5,
          individui:
               a) le societa', le aziende, i rami  o  parti  di  esse
          che,   direttamente   ovvero   previa  effettuazione  delle
          operazioni di cui all'art. 3, possono essere  trasferite  a
          terzi;
               b)  le  societa',  le  aziende, i rami o parti di esse
          che,  eventualmente  anche   dopo   l'effettuazione   delle
          operazioni  di  cui  all'art.  3,  non sono suscettibili di
          utile trasferimento, indicando in  tal  caso  le  procedure
          piu'  idonee  perche'  le  societa'  dismettano l'esercizio
          delle relative attivita';
               c) il fabbisogno finanziario  occorrente,  detratti  i
          previdibili  introiti dei trasferimenti, per la definizione
          dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per  il
          completamento del programma con riferimento alle lettere a)
          e b);
               d)  i  principi  di  ristrutturazione  delle  societa'
          operanti  nel  settore  dell'alluminio,  secondo  un  piano
          triennale  che verra' specificato con un progetto esecutivo
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.
             3. Alla valutazione  delle  societa',  aziende,  rami  o
          parti  di  esse  da trasferire provvedono primarie societa'
          specializzate, nazionali o estere,  designate  con  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          partecipazioni  statali  e  con il Ministro del tesoro. Con
          medesimo decreto sono fissati i compensi il  cui  onere  e'
          posto   a   carico   della   liquidazione.  Il  commissario
          liquidatore  puo'  richiedere  a  tali  societa'   proposte
          indicative  in  ordine  alle  operazioni di cui al comma 2,
          fissando i compensi ad esse  dovuti,  con  onere  a  carico
          della gestione liquidatoria".
             -  Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme
          in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro) prevede che:  "Per  ciascuna
          unita'    produttiva    i   trattamenti   straordinari   di
          integrazione  salariale  non  possono  avere   una   durata
          complessiva  superiore  a  trentasei  mesi  nell'arco di un
          quinquennio, indipendentemente dalle  cause  per  le  quali
          sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art.
          1  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
          computano, a tal  fine,  anche  i  periodi  di  trattamento
          ordinario    concessi   per   contrazioni   o   sospensioni
          dell'attivita'   produttiva   determinate   da   situazioni
          temporanee  di  mercato.  Il  predetto  limite  puo' essere
          superato, secondo condizioni e  modalita'  determinate  dal
          CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3,
          della  presente  legge,  dell'art.  1  del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge   19   dicembre   1984,   n.  863,  dall'art.  7  del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero
          per i casi di proroga di cui al comma 3".
             -  Per  il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 487/1992
          si veda in nota all'art. 5.
             - Il comma 2-quater dell'art. 3  del  medesimo  D.L.  n.
          487/1992  prevede  che:  "Ai  dirigenti dell'ente soppresso
          licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma  14,  sono
          applicati  i  trattamenti  previsti  dai  contratti o dagli
          accordi vigenti applicabili al  momento  del  licenziamento
          per   i   casi   di   ristrutturazione,   riorganizzazione,
          riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale.  Per  i
          dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art.
          4,  comma  14,  il  trattamento  sara' corrisposto all'atto
          della  cessazione  del  rapporto.    Le  disposizioni   del
          presente  comma  non  si applicano ai dirigenti che vengono
          assunti da societa' controllate ai sensi dell'art. 2, comma
          1, oppure da societa' risultanti  dalla  trasformazione  di
          enti   pubblici   economici  o  aziende  pubbliche,  ovvero
          comunque controllate dal Ministero del tesoro".
             - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 516/1994 si  veda
          in nota all'art. 10.