Art. 10. 1. (( Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del presente decreto, )) il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facolta' di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. 2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalita' per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data. 3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, puo' essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, e' ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purche' il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29. 5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. 6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennita' a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente e' inquadrato. (( 6-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del )) (( rapporto di impiego, il personale delle societa' controllate )) (( dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, )) (( nonche' delle societa' finanziarie, delle societa' di servizi e )) (( delle societa' di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha )) (( facolta' di presentare domanda per la riassunzione nelle )) (( pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la )) (( funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono )) (( stabiliti i requisiti e le modalita' per la riassunzione nei )) (( ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a )) (( decorrere dal 1 luglio 1995, nei limiti e con le condizioni )) (( previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre )) (( 1993, n. 537. ))
Riferimenti normativi: - Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti il corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160". - Il D.L. n. 516/1994 reca: "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - 1. Nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM puo' predisporre un programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle societa' controllate dall'EFIM, ad eccezione delle societa' manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. 2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, puo' riguardare societa' interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, societa' in stato di crisi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero societa' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o societa' coinvolte nelle operazioni indicate nell'art. 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993. 3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'art. 1, comma 9, ovvero dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiche' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. 4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvedera': a) nei limiti di 1.500 unita', per le societa' diverse dalle societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993; b) nei limiti di 1.050 unita' per le societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime societa', per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalita' di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462". Il testo completo del citato art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' il seguente: "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimissioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. 6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3, della presente legge, dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario". Il testo dei commi 1 (come modificato dall'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991 e' il seguente: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti o sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. 1 soprariportato, consultare il testo della legge n. 223/1991, pubblicato nel suppl. ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991. Il D.L. n. 462/1994, soprarichiamato, recante, come il decreto qui pubblicato, norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1994). Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 19 settembre 1994, n. 545, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal presente decreto. Le disposizioni dell'art. 11, comma 3, lettera c), del D.L. n. 462/1994 sono state trasfuse da ultimo (con identica formulazione) nell'art. 11, comma 3, lettera c), del presente decreto. - La legge n. 29/1979 reca norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. - Il comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 537/1993 cosi' recita: "Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498". Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sopracitato: "Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresi' vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realta' consolidate e con carattere di continuita'. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni".