Art. 10.
  1. (( Salvo quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1-bis,  del
presente  decreto,  ))  il  personale  del  soppresso  EFIM cessa dal
rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente decreto, con diritto al trattamento di fine
rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico  vigente
a  tale  data.  Entro  lo  stesso  termine,  il predetto personale ha
facolta' di presentare domanda per la riassunzione, con la  procedura
di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.
  2.  Con  decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni,  i
requisiti  e  le  modalita'  per  la  riassunzione  nei  ruoli  delle
amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche
provvisoriamente  definite  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  compatibilmente  con  le  esigenze
della  liquidazione,  del  personale  di  cui  al comma 1 cessato dal
rapporto di impiego successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.
  3.  La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2,
puo' essere presentata dal  personale  del  soppresso  EFIM  che  sia
cessato  dal  rapporto  d'impiego  successivamente  alla  data del 21
luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti  di  anzianita'  e  di
vecchiaia  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.
516,  da  attuarsi  secondo  le  regole  del  medesimo  articolo,  e'
ricompreso  il  personale  dell'EFIM in liquidazione in servizio alla
data del 21 luglio 1993, anche se  licenziato,  purche'  il  relativo
stato  di  disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Al  personale  riassunto  ai  sensi  del  presente  articolo  si
applica,  ai  fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio
1979, n. 29.
  5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni
fornite   dal   commissario   liquidatore,   sono   determinate    le
corrispondenze  con  le qualifiche e profili vigenti per il personale
delle amministrazioni statali.
  6.  Al  personale  riassunto  compete  il   trattamento   economico
comprendente   lo  stipendio  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo
spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui  ciascun
dipendente e' inquadrato.
(( 6-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del     ))
(( rapporto di impiego, il personale delle societa' controllate    ))
(( dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, ))
(( nonche' delle societa' finanziarie, delle societa' di servizi e ))
(( delle societa' di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha ))
(( facolta' di presentare domanda per la riassunzione nelle        ))
(( pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la      ))
(( funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ))
(( stabiliti i requisiti e le modalita' per la riassunzione nei    ))
(( ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a      ))
((  decorrere dal 1 luglio 1995, nei limiti e con le condizioni    ))
(( previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre      ))
(( 1993, n. 537.                                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il  comma  6  dell'art.  3  della  legge  n.  537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza pubblica) prevede che:
          "Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche  di
          cui  al  comma  5  sono  provvisoriamente  rideterminate in
          misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche'  ai
          posti  per  i  quali, alla stessa data, risulti il corso di
          espletamento un concorso  o  pubblicato  o  autorizzato  un
          bando   di   concorso,  negli  inquadramenti  giuridici  ed
          economici in atto, oppure siano  avviate  le  procedure  di
          selezione   tramite  le  liste  di  collocamento  ai  sensi
          dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive  modificazioni,  e  dei  commi  4-ter e 4-sexies
          dell'art.  4  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
          n. 160".
             - Il D.L. n. 516/1994 reca:  "Provvedimenti  finalizzati
          alla  razionalizzazione  dell'indebitamento  delle societa'
          per  azioni  interamente  possedute  dallo  Stato,  nonche'
          ulteriori   disposizioni   concernenti   l'EFIM   ed  altri
          organismi". Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art. 4. - 1. Nell'ambito delle misure di  cui  all'art.
          3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio
          1993, n. 33, con  onere  a  totale  carico  della  gestione
          liquidatoria,  il  commissario  liquidatore  dell'EFIM puo'
          predisporre un programma di prepensionamenti di  anzianita'
          e  di  vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996 per
          il  personale  delle  societa'  controllate  dall'EFIM,  ad
          eccezione   delle   societa'  manifatturiere  operanti  nei
          settori difesa ed aerospaziale.
             2. Il programma di prepensionamenti di cui al  comma  1,
          puo'   riguardare   societa'   interessate   a   piani   di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
          societa' in stato di crisi ai sensi dell'art. 1,  comma  6,
          della  legge  23 luglio 1991, n. 223, ovvero societa' poste
          in  liquidazione  volontaria  o  in   liquidazione   coatta
          amministrativa   o   societa'  coinvolte  nelle  operazioni
          indicate nell'art. 3 del citato decreto-legge  n.  487  del
          1992,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del
          1993.
             3.   Ai   fini   di   realizzare   il    programma    di
          prepensionamenti di cui al comma 1, le societa' controllate
          dall'EFIM  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19
          dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 1993, n. 33, che  abbiano  fatto  ricorso
          agli   interventi   ordinari  e  straordinari  della  Cassa
          integrazione  guadagni  per  il  periodo  massimo  previsto
          dall'art.  1,  comma  9,  ovvero  dall'art. 3, commi 1 e 2,
          della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  poiche'  poste  in
          liquidazione    volontaria   o   in   liquidazione   coatta
          amministrativa,  possono   essere   ammesse   agli   stessi
          interventi  fino  all'ultimazione  delle procedure previste
          dall'art.  2,  comma  2,  dello  stesso  decreto-legge   19
          dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17  febbraio  1993,  n.  33, e comunque non oltre un
          periodo massimo di sei mesi.
             4. Agli oneri conseguenti all'attuazione  del  programma
          di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvedera':
               a) nei limiti di 1.500 unita', per le societa' diverse
          dalle   societa'  capogruppo  e  societa'  controllate  del
          comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato
          decreto-legge   n.   487   del   1992,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  33 del 1993, a valere sui
          fondi di cui all'art. 5, comma 3, del citato  decreto-legge
          n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n.  33  del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai
          pagamenti con le modalita' di cui  all'art.  4,  comma  12,
          primo  periodo,  del  citato decreto-legge n. 487 del 1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;
               b)  nei  limiti  di  1.050  unita'  per  le   societa'
          capogruppo  e  societa'  controllate  del  comparto  di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera d), del  citato  decreto-legge
          n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n.  33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime
          societa', per un  ammontare  non  inferiore  a  lire  1.500
          miliardi,  per  le finalita' di cui al decreto-legge n. 487
          del 1992, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera  c),  del
          decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462".
              Il  testo  completo  del  citato  art. 1 della legge n.
          223/1991  (Norme  in   materia   di   cassa   integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre  disposizioni in materia di mercato del lavoro), come
          modificato dall'art. 1 del D.L. 16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, e' il seguente:
             "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione salariale). - 1. La disciplina in  materia  di
          intervento  straordinario  di  integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato   mediamente   piu'  di  quindici  lavoratori  nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento  di  azienda, tale requisito deve sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          dalla   data   del   predetto   trasferimento.   Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro.
             2.  La  richiesta   di   intervento   straordinario   di
          integrazione  salariale  deve  contenere  il  programma che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali  misure  previste per fronteggiare le conseguenze
          sul  piano  sociale.  Il programma deve essere formulato in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della    previdenza    sociale.   L'impresa,   sentite   le
          rappresentanze  sindacali  aziendali,  o  in  mancanza   di
          queste,   le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo'  chiedere una modifica del programma nel corso del suo
          svolgimento.
             3.  La  durata  dei   programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione  o  conversione  aziendale non puo' essere
          superiore a due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  ha facolta' di concedere due proroghe,
          ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per  quelli
          tra  i  predetti  programmi  che presentino una particolare
          complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei
          processi  produttivi  dell'azienda, ovvero in ragione della
          rilevanza  delle  conseguenze   occupazionali   che   detti
          programmi   comportano   con  riferimento  alle  dimissioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
             4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,  n. 160, e'
          dovuto in misura doppia a decorrere dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo  mese successivo a quello in cui e' fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             5.  La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione.
             6.  Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui  all'art.  19  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, i
          criteri per l'individuazione dei casi di  crisi  aziendale,
          nonche'  di  quelli  previsti  dall'art.  11,  comma  2, in
          relazione   alle   situazioni   occupazionali   nell'ambito
          territoriale  e alla situazione produttiva dei settori, cui
          attenersi per la selezione dei casi di intervento,  nonche'
          i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
             7.   I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel  comma  8  devono formare oggetto delle comunicazioni e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164.
             8.   Se   l'impresa   ritiene,  per  ragioni  di  ordine
          tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda  per  la  mancata adozione della rotazione, il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo  fra  le  parti  sulla  materia,  e  qualora tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche  proposte  formulate  dalle parti. L'azienda ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso  a  corrispondere  con  effetto
          immediato,  nella  misura doppia, il contributo addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto   dal   primo   giorno   del  venticinquesimo  mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare.
             9.   Per   ciascuna   unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni   dell'attivita'   produttiva   determinate  da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal  CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi previsti
          dall'art.  3,  della  presente  legge,  dell'art.   1   del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
          3.
             10. Per  le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro  assetto  proprietario, che abbia rilevanti apporti di
          capitali ed investimenti produttivi, non sono  considerati,
          ai   fini   dell'applicazione   del   comma  9,  i  periodi
          antecedenti la data della trasformazione medesima.
             11.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario".
              Il  testo  dei commi 1 (come modificato dall'art. 7 del
          D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 dell'art.  3  della
          citata legge n. 223/1991 e' il seguente:
             "Il  trattamento straordinario di integrazione salariale
          e' concesso, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  ai  lavoratori delle imprese soggette
          alla   disciplina    dell'intervento    straordinario    di
          integrazione   salariale,  nei  casi  di  dichiarazione  di
          fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
          coatta    amministrativa    ovvero    di     sottoposizione
          all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
          dell'attivita'  non  sia  stata  disposta o sia cessata. Il
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
          altresi'  concesso  nel  caso  di  ammissione al concordato
          preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso  di
          mancata  omologazione, il periodo di integrazione salariale
          fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
          caso di dichiarazione di fallimento.  Il trattamento  viene
          concesso,  su  domanda  del curatore, del liquidatore o del
          commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
             2. Entro il termine di scadenza del periodo  di  cui  al
          comma   1,   quando   sussistano   fondate  prospettive  di
          continuazione o ripresa dell'attivita' e  di  salvaguardia,
          anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite la
          cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue  parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere  prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
          o del commissario, previo accertamento da parte  del  CIPI,
          per  un  ulteriore  periodo  non  superiore  a sei mesi. La
          domanda deve essere corredata da  una  relazione  approvata
          dal  giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita il
          controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o  di
          sue  parti  o  sui riflessi della cessione sull'occupazione
          aziendale".
             Per il testo delle disposizioni richiamate  nell'art.  1
          soprariportato,   consultare   il   testo  della  legge  n.
          223/1991, pubblicato nel suppl. ord. n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991.
              Il  D.L. n. 462/1994, soprarichiamato, recante, come il
          decreto qui  pubblicato,  norme  di  interpretazione  e  di
          modificazione  del  decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1993,   n.   33,  e  successive  integrazioni,  concernente
          soppressione dell'EFIM, non e' stato  convertito  in  legge
          per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il relativo
          comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale  -  n.  221  del  21 settembre 1994). Detto
          decreto e' stato sostituito dal D.L. 19 settembre 1994,  n.
          545,  anch'esso  non convertito in legge per decorrenza dei
          termini costituzionali, a sua volta sostituito dal presente
          decreto. Le disposizioni dell'art. 11, comma 3, lettera c),
          del D.L. n. 462/1994 sono state  trasfuse  da  ultimo  (con
          identica  formulazione)  nell'art. 11, comma 3, lettera c),
          del presente decreto.
             -  La  legge  n. 29/1979 reca norme sulla ricongiunzione
          dei   periodi   assicurativi   dei   lavoratori   ai   fini
          previdenziali.
             -  Il comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 537/1993
          cosi' recita: "Fino al 31 dicembre 1996 le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  al  comma  5 possono provvedere, previa
          verifica dei carichi di lavoro, alla  copertura  dei  posti
          resi   disponibili   per  cessazioni,  mediante  ricorso  a
          procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento  degli
          stessi.  Possono,  altresi',  provvedere a nuove assunzioni
          entro  il  limite  di  un  ulteriore  10  per  cento  delle
          cessazioni,  ove  sia  accertato  il  relativo  fabbisogno.
          Continuano ad applicarsi, per  il  triennio  1994-1996,  le
          disposizioni  dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre
          1992, n. 498".
             Le amministrazioni pubbliche di cui  al  comma  5  sono:
          tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le  istituzioni
          educative,  le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, e  loro  consorzi  ed  associazioni,  le
          istituzioni   universitarie,  gli  istituti  autonomi  case
          popolari, le camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  e  loro  associazioni, tutti gli enti pubblici
          non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,   le
          amministrazioni,   le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale.
              Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4,  della  legge
          n.  498/1992  (Interventi  urgenti  in  materia  di finanza
          pubblica), sopracitato:   "Per  il  1993,  gli  enti  e  le
          istituzioni   di  cui  al  comma  1  non  possono  assumere
          personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di
          personale  cessato  dal  servizio.  Sono  altresi'  vietate
          assunzioni  di  personale a tempo determinato, salvo che si
          tratti di personale artistico e tecnico  da  impiegare  per
          singole   opere  o  spettacoli,  o  di  personale  tecnico,
          artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo
          svolgimento  di  festival  estivi  o  all'aperto  di   fama
          internazionale  che  risultino  realta'  consolidate  e con
          carattere di continuita'. Non si applicano le  disposizioni
          della   legge   18   aprile  1962,  n.  230,  e  successive
          modificazioni".