Art. 11.
  1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 19  dicembre  1992,  n.
487,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari  a
disposizione  del  commissario  liquidatore  del  soppresso EFIM sono
aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare  anticipazioni
di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del
tesoro,  al  tasso  vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in
venti annualita' a decorrere dal 1995 di  cui  la  prima  comprensiva
degli interessi di preammortamento.
  2.  All'onere  complessivo derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995  ed  in  lire
550  miliardi  a  decorrere  dal  1996, si provvede mediante utilizzo
parziale   delle   proiezioni   per   gli   anni    1995    e    1996
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero del tesoro, iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
  3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:
    a)  fino  alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti
di capitale e connesse operazioni finanziarie alle  societa'  di  cui
all'articolo  4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;
    b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti
delle societa' operanti nel settore di cui all'articolo 4,  comma  2,
del   decreto-legge   19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;
    c) per il residuo a  copertura  delle  spese  della  liquidazione
dell'EFIM  e  ad integrazione delle disponibilita' per i pagamenti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonche' per  quelli  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1993,  n.  33,  e  particolarmente,  per un ammontare non inferiore a
1.500 miliardi, in relazione  alle  societa'  capogruppo  e  societa'
controllate  del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d),
del citato decreto-legge n. 487 del 1992.
  4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilita'  di
cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e  in  attuazione
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovra'  provvedere
alla  copertura  delle  perdite  ed  alla ricostituzione del capitale
sociale delle societa' di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  citato
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17   febbraio   1993,   n.   33,   fino
all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.
  5.  All'articolo  5  del  decreto-legge  19  dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  Sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato gli impegni
assunti dal commissario liquidatore in  ordine  al  trasferimento  di
aziende  o  di societa' previsti dal programma di cui all'articolo 2,
comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2,  nonche'  dal
progetto  di  ristrutturazione  del  comparto  ferroviario che dovra'
avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato
a norma dell'articolo 4, comma 1.
             2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle  societa'
          e  aziende  di  cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite
          dallo Stato le obbligazioni  assunte,  o  comunque  facenti
          carico  all'EFIM,  e alle societa' dal medesimo controllate
          di cui all'articolo 2,  comma  1,  nonche'  a  societa'  da
          queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali,
          sia   quali  cofornitrici  o  subfornitrici  per  materiale
          bellico, in dipendenza di contratti di fornitura  stipulati
          in  data  anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli
          Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia,
          e con committenti, pubblici o  privati,  appartenenti  agli
          Stati sopra elencati.".
            6.   All'articolo   4,   comma   1,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge 19 dicembre 1992,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le
          parole:  "liquidare societa' controllate," sono aggiunte le
          seguenti: "di rilasciare  fidejussioni  necessarie  per  la
          continuazione dell'attivita' in attesa delle alienazioni,".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda
          in nota all'art. 3.
             - Per il testo dell'art. 5 del citato D.L.  n.  487/1992
          si veda in nota all'art. 5.
             - Per il testo dell'art. 2 del medesimo D.L. n. 487/1992
          si veda in nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del D.L. n.
          487/1992 piu' volte citato si veda in nota all'art. 3.
             - Il D.L. n. 154/1993 reca: "Disposizioni interpretative
          del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante
          soppressione dell'EFIM".