Art. 11. 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualita' a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento. 2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati: a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle societa' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33; b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle societa' operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33; c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilita' per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonche' per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992. 4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilita' di cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovra' provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle societa' di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi. 5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di societa' previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovra' avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1. 2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa' e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle societa' dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.". 6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "liquidare societa' controllate," sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attivita' in attesa delle alienazioni,".
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 2 del medesimo D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 487/1992 piu' volte citato si veda in nota all'art. 3. - Il D.L. n. 154/1993 reca: "Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM".