Art. 2. 1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonche' dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle societa', fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo. 2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le societa' cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione. 3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonche' dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresi', al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle societa' di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle societa' controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le societa' cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, nonche' nei diritti e nelle attribuzioni di cui le societa' cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: - La legge n. 185/1990 reca: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione,importazione e transito dei materiali di armamento". - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 3. - La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi cosi' sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".