Art. 2.
  1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio  1990,
n.  185,  nonche'  dalle  altre leggi sulla produzione e commercio di
armi e materiali di armamento, sono rilasciate  alle  societa',  fino
all'adempimento   degli   obblighi   contrattuali   assunti,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
sono  estese,  fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti,
alle aziende date in  affitto  o  trasferite  a  norma  del  predetto
articolo.
  2.  In  caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti
nel settore di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  decreto-legge  19
dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, i  cessionari  delle  predette  aziende  e  dei
predetti  rami  di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni
di cui le societa' cedenti erano titolari in  forza  di  legge  o  di
provvedimento   amministrativo   o   di  contratto  con  la  pubblica
amministrazione.
  3. Ai fini  indicati  dai  commi  1  e  2,  gli  organi  competenti
procedono  alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del
possesso dei requisiti richiesti da disposizioni  di  legge,  nonche'
dell'assenza  dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n.   575, e successive  modificazioni  ed
integrazioni;   essi  procedono,  altresi',  al  trasferimento  delle
autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti,  salvo  che
per  quelli  necessari  all'adempimento  di contratti o operazioni da
parte delle societa' di cui al comma 1, per un periodo  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  I  cessionari  di  aziende e del complesso di beni strumentali,
materiali ed immateriali, delle societa' controllate  direttamente  o
indirettamente  dall'EFIM,  se  in  possesso  dei requisiti richiesti
subentrano nei consorzi di cui le  societa'  cedenti  fanno  parte  e
succedono  ad  essi  nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori,
nonche' nei diritti e nelle attribuzioni di cui le  societa'  cedenti
erano  titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o
di contratto con la pubblica amministrazione.
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge n. 185/1990 reca: "Nuove norme sul  controllo
          dell'esportazione,importazione  e transito dei materiali di
          armamento".
             - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si  veda
          in nota all'art. 3.
             -  La  legge  n.  575/1965  reca  disposizioni contro la
          mafia. Si trascrive il testo del relativo art. 10:
             "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della  legge  13
          settembre  1982,  n.  646, poi cosi' sostituito dall'art. 3
          della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successivamente
          integrato  dall'art.  20  del  D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203, e dall'art. 22-bis del D.L. 8 giugno 1992, n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.    356).  - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con provvedimento definitivo una misura di prevenzione  non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessione di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso e  nei  registri  dei  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per    lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
             2. Il provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  e  servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,   il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  precedente  e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
             4. Il tribunale dispone che i  divieti  e  le  decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5. Per le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4  si  applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale".