Art. 3.
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19  dicembre  1992,
n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Il  commissario  liquidatore  provvede  all'attuazione   del
programma  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, e dei progetti di cui
all'articolo 3, comma 2, ed  alla  liquidazione  dell'ente  soppresso
entro  due  anni  dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al
comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'  che  a
tale  data  risultino  ancora  controllate  dallo  stesso  ente  sono
assoggettati alla procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa,
con  decreto  del Ministro del tesoro, (( ad eccezione delle societa'
individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  del  presente decreto, e successive
modificazioni, fino alla  data  del  31  gennaio  1996,  intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM. )) Il commissario liquidatore puo'
chiedere  prima della scadenza del termine biennale che vengano poste
in liquidazione coatta, a norma del titolo V  del  regio  decreto  16
marzo   1942,  n.  267,  una  o  piu'  societa'  controllate  di  cui
all'articolo 2, comma 1.  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di  fallimento.  Per  le
liquidazioni coatte delle societa' controllate  dall'EFIM,  i  poteri
dell'autorita'  di  vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del
citato regio  decreto  sono  attribuiti  al  commissario  liquidatore
dell'EFIM  ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione
coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro
in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate
societa'. Nel caso di  liquidazione  coatta  dell'EFIM  i  poteri  di
vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.".
((    1-bis.    Al commissario nominato per la liquidazione coatta ))
(( dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri gia'   ))
(( attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del     ))
(( decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 17 febbraio                          ))
(( 1993, n. 33, e successive integrazioni. In particolare il       ))
(( commissario potra' trattenere in servizio fino al termine della ))
(( liquidazione coatta non piu' di trentacinque unita' di          ))
(( personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della ))
(( gestione liquidatrice.                                          ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  n. 487/1992, come
          modificato dal presente articolo e dai successivi  articoli
          8 e 11, e' il seguente:
             "Art. 4. - 1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e
          i  progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali
          variazioni sono approvati  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato   e   del  Ministro  delle
          partecipazioni statali. Il commissario liquidatore  compie,
          con  atti  aventi  natura privatistica, tutte le operazioni
          occorrenti per l'attuazione del programma  e  dei  progetti
          suddetti  e  dispone  affinche'  provvedano  a  compierle i
          competenti organi societari. In particolare, il commissario
          liquidatore, secondo le indicazioni  del  programma  e  dei
          progetti,  ha  facolta',  procedendo  anche  all'asta o con
          confronti  o  a  trattativa  privata,   di   alienare,   di
          dismettere,  di  trasferire  a  soggetti privati o pubblici
          aziende,  rami  di  aziende,  beni   mobili   o   immobili,
          partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti
          e  debiti dell'ente soppresso o delle societa' controllate,
          di acquistare crediti e di liquidare societa'  controllate,
          di  rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione
          dell'attivita' in attesa delle  alienazioni,  sostituendosi
          ove  necessario  agli organi delle societa' medesime, ferma
          restando l'applicazione dell'art. 2, comma 3. Nei  casi  in
          cui  l'attuazione  del  programma  e  dei progetti richiede
          l'attivita' coordinata di soggetti privati  e  pubblici  il
          commissario    liquidatore   promuove,   tra   i   soggetti
          interessati,  gli  accordi   di   programma   previsti   da
          disposizioni  di  legge.  Il commissario liquidatore, anche
          prima dell'approvazione del programma,  ferma  restando  la
          valutazione  da  parte  delle  societa'  di cui all'art. 2,
          comma   3,   puo'   compiere   singole    operazioni    con
          l'autorizzazione  o su indicazione del Ministro del tesoro,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali,  in conformita' con le direttive del Consiglio dei
          Ministri.
             2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su
          indicazione del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          e  con  il  Ministro  delle  partecipazioni   statali,   in
          conformita'  con  le  direttive del Consiglio dei Ministri,
          anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art.
          2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento  a
          societa'  gia'  individuate,  direttamente o indirettamente
          controllate  dal  Ministro  del  tesoro,  di  societa'   di
          aziende,  rami  o parti di esse, operanti nel settore della
          difesa  e  dei  sistemi  aerospaziali,  puo'  concedere  in
          affitto  alle  stesse  le  aziende,  rami  o  parti di esse
          oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento
          di societa', l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le
          parti, per la determinazione del  canone  d'affitto  e  del
          prezzo  del  trasferimento,  possono  servirsi,  di  comune
          accordo, delle societa' di cui all'art. 2, comma 3,  ovvero
          nominare  altri  soggetti che precedono in contraddittorio.
          Ove le parti non concordino con le relative determinazioni,
          l'incarico  e'  affidato  a  un  terzo,  con  funzioni   di
          arbitratore,  nominato  dal presidente del tribunale in cui
          ha la sede legale l'ente soppresso.
             3.  Il  commissario  liquidatore provvede all'attuazione
          del programma di cui  all'art.  2,  comma  2  (v.  in  nota
          all'art.  1,  n.d.r.),  e  dei  progetti di cui all'art. 3,
          comma 2 (v.  qui appresso, n.d.r.),  ed  alla  liquidazione
          dell'ente    soppresso    entro   due   anni   dalla   data
          dell'approvazione ministeriale di cui al comma  1.  Decorso
          tale  periodo,  l'ente  soppresso  e le societa' che a tale
          data risultino ancora controllate dallo  stesso  ente  sono
          assoggettati   alla   procedura   di   liquidazione  coatta
          amministrativa, con decreto del  Ministro  del  tesoro,  ad
          eccezione   delle  societa'  individuate  con  decreto  del
          Ministro medesimo, alle quali continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni    del    presente   decreto,   e   successive
          modificazioni,  fino  alla  data  del  31   gennaio   1996,
          intendendosi  sostituito  il commissario della liquidazione
          coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM.
          Il  commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima   della
          scadenza   del   termine  biennale  che  vengano  poste  in
          liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa'  controllate  di
          cui all'art. 2, comma 1 (v. in nota all'art. 1, n.d.r.). Il
          provvedimento   di   liquidazione   coatta   amministrativa
          preclude   la   dichiarazione   di   fallimento.   Per   le
          liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'EFIM, i
          poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194
          e  seguenti  del  citato  regio  decreto sono attribuiti al
          commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che
          sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente,
          i quali  riferiscono  al  Ministro  del  tesoro  in  merito
          all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate
          societa'.  Nel  caso  di  liquidazione  coatta  dell'EFIM i
          poteri  di  vigilanza  sono  esercitati  dal  Ministro  del
          tesoro.
             4.   Le   autorizzazioni  o  approvazioni  previste  dal
          presente decreto, rilasciate dal Ministro del  tesoro,  dal
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          dal    Ministro   delle   partecipazioni   statali,   tanto
          separatamente quanto  di  concerto,  sostituiscono,  per  i
          relativi   atti,  ogni  altro  provvedimento  ministeriale,
          interministeriale,   di    comitati    e    di    qualsiasi
          amministrazione,  ufficio  o  soggetto previsti dalle leggi
          vigenti,  con   esclusione   degli   atti   di   competenza
          dell'autorita'   giudiziaria  e  di  quelli  di  competenza
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.  Il
          commissario  liquidatore  informa  il Ministro del tesoro e
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  delle
          operazioni  di  concentrazione  rientranti nelle previsioni
          dell'art. 16 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287.  Su
          proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri
          puo'  determinare i criteri di cui all'art. 25 della citata
          legge,  ferme  restando  le   attribuzioni   dell'Autorita'
          previste  in  tale articolo. Il termine di cui all'art. 16,
          comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' ridotto  a
          quindici  giorni per le operazioni di concentrazione di cui
          al presente decreto.
             5.  Il  commissario  liquidatore  provvede altresi' alla
          gestione corrente dell'ente soppresso con  tutti  i  poteri
          gia' spettanti ai disciolti organi statutari, in ogni tempo
          promuove   accordi  per  la  liquidazione  delle  posizioni
          debitorie  dell'ente  soppresso  e  di  tutte  le  societa'
          controllate  ovvero transazioni per la loro definizione; ha
          facolta'  di  delegare,  a  soggetti  da  lui  prescelti  e
          nominati,   parte   dei   propri  poteri,  determinando  il
          contenuto e i limiti della delega e  fissando  il  compenso
          dovuto  al  soggetto  delegato  con  onere  a  carico della
          gestione  liquidatoria.  Il  commissario  liquidatore  puo'
          inoltre  nominare,  revocare  o sostituire, anche in parte,
          riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti,
          gli  amministratori   delle   societa'   controllate.   Gli
          amministratori  revocati  hanno  titolo esclusivamente a un
          indennizzo corrispondente  ai  compensi  ordinari  ad  essi
          spettanti  per  il  periodo di durata residuo del mandato e
          comunque per un massimo di sei mesi.
             6.  Il  commissario  liquidatore  puo'  richiedere  alle
          societa'  del  gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro
          elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni.  Gli
          amministratori,   i  sindaci  e  i  direttori  generali  di
          societa' che non ottemperano alle richieste ovvero  non  si
          uniformano  alle prescrizioni del commissario liquidatore o
          comunque ostacolano l'esercizio  delle  sue  funzioni  sono
          revocati per giusta causa.
             7.   Per  l'esecuzione  delle  operazioni  previste  nel
          programma di cui all'art. 2, comma 2, e nei progetti di cui
          all'art.  3,  comma  2,  il  commissario  liquidatore  puo'
          dettare  istruzioni  vincolanti  ai competenti organi delle
          societa'  controllate  e  puo'   concedere,   ovvero   dare
          istruzioni perche' siano concesse, garanzie per i creditori
          delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'art.
          3.
             8.  Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
          liquidatore e' autorizzato ad  avvalersi,  fino  al  limite
          massimo  di  quindici  unita',  di  personale,  anche delle
          qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a  disposizione  su
          sua  richiesta,  secondo  le  norme previste dai rispettivi
          ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da  enti
          pubblici  anche  economici.  Puo'  avvalersi  inoltre della
          collaborazione di  esperti  e  di  societa'  di  consulenza
          nazionali  ed  estere,  ovvero di universita' e di istituti
          universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri
          a carico della gestione liquidatoria.
             9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate
          in esecuzione del programma di cui all'art. 2, comma  2,  e
          dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, non costituiscono,
          ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,  realizzo  ne'
          distribuzione delle plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni
          delle societa' scisse o conferite, comprese quelle relative
          alle  rimanenze  e al valore di avviamento. Alle operazioni
          di cessione, di fusione, di  scissione  e  di  conferimento
          effettuate  nell'ambito  del  programma  e dei progetti, si
          applica l'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio  1990,  n.
          218, e successive modificazioni. Alle societa' controllate,
          sino  alla  chiusura  delle  operazioni di liquidazione, si
          applicano le norme contenute nell'art. 8,  comma  1,  della
          legge 28 novembre 1980, n. 784.
            10.   Il   commissario   liquidatore   e'  autorizzato  a
          rilasciare, a favore delle societa' controllate, le polizze
          fideiussorie previste  dall'art.  38-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale
          ammontare di tali polizze anche se, durante il  periodo  di
          validita' delle stesse, le societa' anzidette sono cedute o
          dismesse.
             11.  La  procedura di sospensione dei pagamenti prevista
          nel presente decreto per l'ente soppresso e per le societa'
          controllate e' considerata come procedura concorsuale  agli
          effetti  dell'art.  66,  terzo comma, del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
          modificazioni.
             12.   Il  commissario  liquidatore  puo'  provvedere  al
          pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle societa'
          controllate  di  acconti  in  conformita'  con  i   criteri
          previsti  dall'art.  2, settimo comma, del decreto-legge 30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  aprile  1979,  n. 95, e successive modificazioni.
          Puo' altresi' esercitare le facolta'  di  cui  all'art.  3,
          terzo  comma, del predetto decreto, relativamente agli atti
          posti in essere  dall'EFIM  e  dalle  societa'  controllate
          antecedentemente  al 17 luglio 1992. In tal caso le domande
          giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha  sede
          l'ente    soppresso    e    le   relative   sentenze   sono
          provvisoriamente  esecutive.  Il  commissario   liquidatore
          dell'EFIM  puo'  provvedere  al  pagamento  di acconti alle
          imprese che esercitano attivita' commerciale  con  meno  di
          cinquanta dipendenti e alle societa' di servizi con meno di
          cento  dipendenti  creditrici  dell'ente  soppresso e delle
          societa'  di  cui  all'art.   2,   comma   1,   nonche'   a
          professionisti e lavoratori autonomi.
             13.   Il   commissario   liquidatore  e'  autorizzato  a
          ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo
          determinato  con  decreti  del  Ministro   del   tesoro   a
          condizioni  non  piu' sfavorevoli del tasso praticato dalle
          banche alla migliore clientela.
             14. Il personale dell'ente soppresso, in  servizio  alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, puo' essere trattenuto  in  servizio  con
          onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine
          massimo   di   sei  mesi  successivi  all'approvazione  del
          programma di cui all'art. 2, comma 2;  dopo  tale  data  il
          commissario  potra' trattenere in servizio, sino al termine
          della  liquidazione,  non  piu'  di  quaranta   unita'   di
          personale da ridurre progressivamente.
             15.  Il  commissario  liquidatore informa, con relazioni
          trimestrali, il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  il Ministro delle partecipazioni statali
          e il Ministro del tesoro  sullo  stato  di  attuazione  del
          programma.
             16.  Il  commissario  liquidatore,  entro  tre  mesi dal
          termine  della  liquidazione,  presenta  al  Ministro   del
          tesoro,  che  lo approva con proprio decreto, il rendiconto
          della gestione e delle somme ricevute".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato, consultare il testo del D.L.  n.  487/1992,
          coordinato  con  la  legge di conversione, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 17 febbraio
          1993.
             - Per il testo dell'intero art. 2  del  citato  D.L.  n.
          487/1992 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  comma 2 dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 487/1992
          prevede che: "Il programma di cui all'art. 2, comma 2, deve
          prevedere in  dettaglio  le  singole  operazioni,  la  loro
          sequenza,  i  tempi  di  attuazione,  il risultato anche in
          termini di razionalizzazione e di ristrutturazione  nonche'
          di   impatto  sui  livelli  occupazionali  che  si  intende
          conseguire e le relative motivazioni.  Esso  puo'  altresi'
          prevedere  lo  schema di massima di operazioni in specifici
          settori  ed  il  loro  risultato,  rinviando  ad  una  data
          determinata  la  presentazione  di  progetti  esecutivi che
          prevedano in  dettaglio  lo  operazioni  di  cui  al  primo
          periodo e le loro modalita'".
             - Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e  della  liquidazione  coatta  amministrativa. Il titolo V
          (articoli da 194  a  215)  reca  norme  sulla  liquidazione
          coatta amministrativa.